Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>ch</strong>e, per quanto loro possibile, devono adoperarsi per consentire questa identificazione.<br />
Questa disposizione non obbliga tuttavia i fornitori di servizi di telecomunicazione<br />
a fornire il nome del<strong>la</strong> persona <strong>ch</strong>e utilizza effettivamente un ordinatore,<br />
poi<strong>ch</strong>é su questo non hanno alcun controllo; sono invece per esempio tenuti, nel<strong>la</strong><br />
misura in cui il Consiglio <strong>federale</strong> impone loro l’obbligo di fornire il nome del<strong>la</strong><br />
persona al<strong>la</strong> quale è stato attribuito il numero IP in questione. Come nel<strong>la</strong> LSCPT<br />
vigente, <strong>la</strong> comunicazione delle informazioni secondo l’articolo 22 può avere luogo<br />
in modo semplificato (cfr. il commento dell’art. 21).<br />
L’articolo 22 riguarda l’identificazione degli autori di reati commessi su Internet; il<br />
capoverso 1 fa riferimento a tutti i dati <strong>ch</strong>e consentono tale identificazione45. A fini<br />
di identificazione, è previsto l’ottenimento agevo<strong>la</strong>to dei dati secondari come<br />
l’attribuzione di un IP dinamico (non attribuito in anticipo) 46. Per coerenza con il<br />
ruolo di interfaccia del Servizio, le indicazioni devono essere fornite al Servizio e<br />
non all’autorità competente come nel diritto attuale47. A differenza dell’articolo 14 capoverso 4 LSCPT vigente, formu<strong>la</strong>to in modo ampio,<br />
il capoverso 2 contiene una norma di delegazione <strong>ch</strong>e dà espresso mandato al Consiglio<br />
<strong>federale</strong> di menzionare sul modello dell’articolo 27 OSCPT vigente i dati <strong>ch</strong>e i<br />
fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a fornire. Le cer<strong>ch</strong>ie interessate<br />
saranno consultate sulle proposte del Consiglio <strong>federale</strong> conformemente al capoverso<br />
2.<br />
An<strong>ch</strong>e le persone di cui all’articolo 2 lettera c e d detengono informazioni <strong>ch</strong>e possono<br />
essere utili nel contesto dell’articolo 22. Il capoverso 3 ri<strong>ch</strong>iede tuttavia, come<br />
corol<strong>la</strong>rio di quanto prevedono gli articoli 27 capoverso 2 e 28 capoverso 2, <strong>ch</strong>e<br />
forniscano soltanto le indicazioni a loro disposizione (almeno quelle disponibili nel<br />
momento in cui ne viene fatta domanda).<br />
Il nostro Consiglio può comunque rendersi conto <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> normativa è insufficiente e<br />
non permette un’identificazione efficace degli autori dei reati commessi via Internet.<br />
Per questo motivo <strong>la</strong> delega del capoverso 4, a corol<strong>la</strong>rio dell’articolo 27 capoverso<br />
3, consente all’Esecutivo di obbligare, rispettando condizioni restrittive (cfr. per<br />
analogia il commento dell’art. 27 cpv. 3), le persone di cui all’articolo 2 lettera c a<br />
fornire indicazioni supplementari, analoghe a quelle <strong>ch</strong>e devono fornire i fornitori di<br />
servizi di telecomunicazione.<br />
Art. 23 Modalità di rilevamento dei dati e del<strong>la</strong> consegna delle informazioni<br />
Il capoverso 1 prevede <strong>ch</strong>e il Consiglio <strong>federale</strong> stabilirà le modalità di rilevamento<br />
dei dati di cui agli articoli 21 capoverso 1 lettera a e 22 capoverso 2 prima frase.<br />
Esso potrà per esempio prevedere <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> registrazione sarà effettuata soltanto su<br />
presentazione di una passaporto o di una carta d’identità valida o di un altro documento<br />
di viaggio riconosciuto per entrare o risiedere in Svizzera, <strong>ch</strong>e andranno<br />
rilevati il tipo e il numero del documento d’identità e <strong>ch</strong>e di quest’ultimo dovrà<br />
essere effettuata <strong>la</strong> copia.<br />
Il capoverso 2 riprende l’articolo 14 capoverso 3 prima frase LSCPT vigente.<br />
45 Thomas Hansjakob, op. cit. (note 11), n. 25 ad art. 14 LSCPT<br />
46 Thomas Hansjakob, op. cit. (note 11), n. 26 ad art. 14 LSCPT<br />
47 Thomas Hansjakob, op. cit. (note 11), n. 24 ad art. 14 LSCPT<br />
51