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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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avvenuta <strong>la</strong> consegna. Questo obbligo è in partico<strong>la</strong>re necessario per stabilire <strong>ch</strong>i è<br />

venuto meno alle prescrizioni sul<strong>la</strong> registrazione dei dati oggetto del capoverso 1<br />

lettere a−d. Per quanto concerne i corrispondenti obblighi dei venditori di tali mezzi,<br />

vedi l’articolo 27.<br />

Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di registrare i dati di cui al capoverso 1 e di<br />

mantenerli disponibili; <strong>la</strong> sottoscrizione di un abbonamento da parte dei clienti dei<br />

fornitori di servizi di telecomunicazione non ha alcun ruolo. Il capoverso 2 riprende<br />

in parte e adegua l’articolo 15 capoverso 5 bis del<strong>la</strong> LSCPT vigente. Estendendo<br />

peraltro l’obbligo dei fornitori di servizi di telecomunicazione di fornire le informazioni<br />

ri<strong>ch</strong>ieste. Occorre rilevare <strong>ch</strong>e questo obbligo riguarda attualmente le carte<br />

SIM prepagate e altri mezzi analoghi nel settore del<strong>la</strong> telefonia mobile e <strong>ch</strong>e d’ora<br />

innanzi riguarderà an<strong>ch</strong>e le carte «wireless» (di accesso senza fili) prepagate e altri<br />

mezzi simili nel settore di Internet. Questa estensione è connessa con quanto ri<strong>ch</strong>iesto<br />

dal<strong>la</strong> mozione 07.3627 G<strong>la</strong>nzmann-Hunkeler. Logicamente, d’ora in avanti<br />

soggiacciono al<strong>la</strong> disposizione an<strong>ch</strong>e i mezzi per accedere a una rete di telefonia<br />

fissa, indipendentemente dal<strong>la</strong> sottoscrizione di un abbonamento. È in effetti necessario<br />

disporre delle citate informazioni sul<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione commerciale con un cliente<br />

<strong>ch</strong>e non ha concluso un abbonamento. Nell’ambito del<strong>la</strong> lotta contro il terrorismo<br />

questa necessità si è fatta sentire per quanto concerne le carte SIM prepagate. La<br />

vigente LSCPT contemp<strong>la</strong> un termine di due anni a decorrere dall’avvio di una<br />

re<strong>la</strong>zione commerciale durante il quale devono essere fornite queste informazioni. Il<br />

termine di due anni era stato scelto in considerazione del fatto <strong>ch</strong>e, nel momento<br />

dell’entrata in vigore dell’articolo 15 capoverso 5 bis LSCPT vigente, vale a dire il<br />

1° agosto 2004, era stato deciso di soprassedere al<strong>la</strong> registrazione retroattiva delle<br />

carte SIM prepagate acquistate prima del 1° agosto 2002 <strong>ch</strong>e sarebbe stata eccesiva44.<br />

Il termine può essere soppresso per<strong>ch</strong>é ormai non è più questione di registrazione<br />

retroattiva. Questa soppressione rende necessaria l’adozione di una disposizione<br />

transitoria per le carte SIM prepagate e altri mezzi analoghi (art. 45 cpv. 4).<br />

Precisiamo inoltre <strong>ch</strong>e il succitato obbligo di informare vale soltanto per le informazioni<br />

fornite per <strong>la</strong> registrazione da effettuare prima del<strong>la</strong> consegna di una carta SIM<br />

prepagata da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione (o di altri mezzi<br />

analoghi), di carte «wireless» prepagate (o di altri mezzi analoghi) o di mezzi per<br />

accedere a una rete di telefonia fissa nel momento dell’apertura del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione<br />

commerciale, e non sui dati riguardanti le persone <strong>ch</strong>e potrebbero acquisire tali<br />

mezzi in seguito. In altri termini, un fornitore di servizi di telecomunicazione deve<br />

essere in grado di fornire soltanto le informazioni da lui ri<strong>ch</strong>ieste in occasione del<strong>la</strong><br />

consegna di un dato mezzo e non i dati su eventuali futuri acquirenti del mezzo<br />

medesimo. Qualsiasi altro regime comporterebbe formalità e oneri amministrativi<br />

eccessivi (cfr. an<strong>ch</strong>e il commento dell’art. 6a LTC).<br />

Occorre rilevare <strong>ch</strong>e il capoverso 2 non limita <strong>la</strong> portata dell’articolo 22.<br />

La vio<strong>la</strong>zione degli obblighi di registrazione è sanzionata dall’articolo 39 capoverso<br />

1 lettera c.<br />

Art. 22 Informazioni per identificare gli autori di reati commessi via Internet<br />

L'articolo 22 riprende sostanzialmente l’articolo 14 capoverso 4 LSCPT vigente e<br />

prevede un dovere di col<strong>la</strong>borazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione<br />

44 Thomas Hansjakob, op. cit. (nota 11), n. 22 ad art. 15 LSCPT<br />

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