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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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CCIS) gestito dal Servizio in col<strong>la</strong>borazione con i succitati fornitori. Per i pertinenti<br />

obblighi dei venditori di mezzi come le carte prepagate rinviamo all’articolo 30.<br />

Il capoverso 1 lettera a riprende l’articolo 14 capoverso 1 lettera a del<strong>la</strong> vigente<br />

LSCPT e vi aggiunge il nome e <strong>la</strong> data di nascita. Si tratta dei c<strong>la</strong>ssici elementi<br />

d’identificazione, an<strong>ch</strong>e per le autorità e ai fini menzionati nell’articolo 15.<br />

Il capoverso 1 lettera b riprende sostanzialmente l’articolo 14 capoverso 1 lettera b<br />

del<strong>la</strong> LSCPT vigente. Visto <strong>ch</strong>e l’articolo 3 lettera f LTC contiene l’espressione<br />

«parametri di comunicazione» poi definita all’articolo 3 lettera g del<strong>la</strong> <strong>legge</strong>, il<br />

rinvio del<strong>la</strong> lettera b viene completato di conseguenza per motivi di <strong>ch</strong>iarezza.<br />

Il capoverso 1 lettera c si ispira all’articolo 14 capoverso 1 lettera c dell’attuale<br />

LSCPT e utilizza <strong>la</strong> forma plurale. Nei casi in cui si vuole sorvegliare una persona è<br />

infatti utile conoscere tutti i tipi di servizi (p. es. telefonia fissa, mobile e Internet) di<br />

cui essa dispone. Ciò permette di determinare con conoscenza di causa quale tipo di<br />

servizi occorra sorvegliare e di evitare di dover interrogare i fornitori di servizi di<br />

telecomunicazione per ciascuno dei diversi tipi di servizi di cui dispone.<br />

La norma di delegazione di cui al capoverso 1 lettera d dà al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong><br />

competenza di obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a consegnare al<br />

Servizio altri tipi di informazioni utili sui servizi di telecomunicazione, come <strong>la</strong> data<br />

di attivazione del servizio, lo statuto del servizio (p. es. attivo, bloccato o disdetto), il<br />

numero PUK, i numeri SIM, IMEI e IMSI, le fatture, le modalità di pagamento di<br />

queste ultime e i contratti. Questa norma consente an<strong>ch</strong>e all’Esecutivo di obbligarli a<br />

fornire dati utili di genere diverso da quelli di cui al<strong>la</strong> lettera a <strong>ch</strong>e consentono an<strong>ch</strong>e<br />

di identificare le persone, come per esempio le fotocopie dei documenti di identità. Il<br />

Consiglio <strong>federale</strong> potrà per esempio prescrivere <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> registrazione avviene soltanto<br />

su presentazione di un passaporto o di una carta d’identità valida o di un altro<br />

documento di viaggio riconosciuto <strong>ch</strong>e permette di entrare o risiedere in Svizzera,<br />

<strong>ch</strong>e siano registrati il genere e il numero del documento d’identità e <strong>ch</strong>e occorra<br />

farne inoltre una fotocopia. Alcuni di questi tipi di informazioni supplementari sono<br />

già attualmente menzionati nelle direttive del Servizio e possono di conseguenza già<br />

essere ottenuti dalle autorità di perseguimento penale. È quindi molto probabile <strong>ch</strong>e<br />

il nostro Consiglio riprenda almeno queste informazioni in un’ordinanza. Le disposizioni<br />

da noi proposte in virtù del capoverso 1 lettera d saranno poste in consultazione<br />

presso le cer<strong>ch</strong>ie interessate. In virtù dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a e b,<br />

se il Consiglio <strong>federale</strong> lo prevede (cfr. cpv. 5), le informazioni potranno essere<br />

fornite direttamente al<strong>la</strong> polizia, senza <strong>ch</strong>e il pubblico ministero debba ordinarlo nel<br />

caso dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b mediante un sistema di commutazione<br />

delle domande di informazioni sui servizi di telecomunicazione (CCIS). Non occorre<br />

<strong>ch</strong>e il trattamento di questi dati sia previsto in una <strong>legge</strong> in senso formale (art. 17<br />

LPD), come <strong>la</strong> LSCPT, poi<strong>ch</strong>é non si tratta di dati personali degni di partico<strong>la</strong>re<br />

protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD. Il presente progetto di <strong>legge</strong> non<br />

contiene una disposizione <strong>ch</strong>e elenca questi tipi di informazioni, poi<strong>ch</strong>é avrebbe una<br />

densità eccessiva per figurare in una <strong>legge</strong>. Queste informazioni devono invece<br />

figurare in un’ordinanza.<br />

Il capoverso 1 lettera e prevede l’obbligo dei fornitori di servizi di telecomunicazione<br />

di indicare il nome e cognome del<strong>la</strong> persona <strong>ch</strong>e ha consegnato, a titolo oneroso o<br />

no, il mezzo <strong>ch</strong>e permette di accedere ai servizi (carte SIM prepagate o altri mezzi<br />

simili, carte «wireless» prepagate o altri mezzi simili e i mezzi <strong>ch</strong>e permettono di<br />

accedere a una rete di telefonia fissa); va inoltre indicato il punto di vendita in cui è<br />

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