Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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CCIS) gestito dal Servizio in col<strong>la</strong>borazione con i succitati fornitori. Per i pertinenti<br />
obblighi dei venditori di mezzi come le carte prepagate rinviamo all’articolo 30.<br />
Il capoverso 1 lettera a riprende l’articolo 14 capoverso 1 lettera a del<strong>la</strong> vigente<br />
LSCPT e vi aggiunge il nome e <strong>la</strong> data di nascita. Si tratta dei c<strong>la</strong>ssici elementi<br />
d’identificazione, an<strong>ch</strong>e per le autorità e ai fini menzionati nell’articolo 15.<br />
Il capoverso 1 lettera b riprende sostanzialmente l’articolo 14 capoverso 1 lettera b<br />
del<strong>la</strong> LSCPT vigente. Visto <strong>ch</strong>e l’articolo 3 lettera f LTC contiene l’espressione<br />
«parametri di comunicazione» poi definita all’articolo 3 lettera g del<strong>la</strong> <strong>legge</strong>, il<br />
rinvio del<strong>la</strong> lettera b viene completato di conseguenza per motivi di <strong>ch</strong>iarezza.<br />
Il capoverso 1 lettera c si ispira all’articolo 14 capoverso 1 lettera c dell’attuale<br />
LSCPT e utilizza <strong>la</strong> forma plurale. Nei casi in cui si vuole sorvegliare una persona è<br />
infatti utile conoscere tutti i tipi di servizi (p. es. telefonia fissa, mobile e Internet) di<br />
cui essa dispone. Ciò permette di determinare con conoscenza di causa quale tipo di<br />
servizi occorra sorvegliare e di evitare di dover interrogare i fornitori di servizi di<br />
telecomunicazione per ciascuno dei diversi tipi di servizi di cui dispone.<br />
La norma di delegazione di cui al capoverso 1 lettera d dà al Consiglio <strong>federale</strong> <strong>la</strong><br />
competenza di obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a consegnare al<br />
Servizio altri tipi di informazioni utili sui servizi di telecomunicazione, come <strong>la</strong> data<br />
di attivazione del servizio, lo statuto del servizio (p. es. attivo, bloccato o disdetto), il<br />
numero PUK, i numeri SIM, IMEI e IMSI, le fatture, le modalità di pagamento di<br />
queste ultime e i contratti. Questa norma consente an<strong>ch</strong>e all’Esecutivo di obbligarli a<br />
fornire dati utili di genere diverso da quelli di cui al<strong>la</strong> lettera a <strong>ch</strong>e consentono an<strong>ch</strong>e<br />
di identificare le persone, come per esempio le fotocopie dei documenti di identità. Il<br />
Consiglio <strong>federale</strong> potrà per esempio prescrivere <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> registrazione avviene soltanto<br />
su presentazione di un passaporto o di una carta d’identità valida o di un altro<br />
documento di viaggio riconosciuto <strong>ch</strong>e permette di entrare o risiedere in Svizzera,<br />
<strong>ch</strong>e siano registrati il genere e il numero del documento d’identità e <strong>ch</strong>e occorra<br />
farne inoltre una fotocopia. Alcuni di questi tipi di informazioni supplementari sono<br />
già attualmente menzionati nelle direttive del Servizio e possono di conseguenza già<br />
essere ottenuti dalle autorità di perseguimento penale. È quindi molto probabile <strong>ch</strong>e<br />
il nostro Consiglio riprenda almeno queste informazioni in un’ordinanza. Le disposizioni<br />
da noi proposte in virtù del capoverso 1 lettera d saranno poste in consultazione<br />
presso le cer<strong>ch</strong>ie interessate. In virtù dell’articolo 15 capoverso 1 lettere a e b,<br />
se il Consiglio <strong>federale</strong> lo prevede (cfr. cpv. 5), le informazioni potranno essere<br />
fornite direttamente al<strong>la</strong> polizia, senza <strong>ch</strong>e il pubblico ministero debba ordinarlo nel<br />
caso dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b mediante un sistema di commutazione<br />
delle domande di informazioni sui servizi di telecomunicazione (CCIS). Non occorre<br />
<strong>ch</strong>e il trattamento di questi dati sia previsto in una <strong>legge</strong> in senso formale (art. 17<br />
LPD), come <strong>la</strong> LSCPT, poi<strong>ch</strong>é non si tratta di dati personali degni di partico<strong>la</strong>re<br />
protezione ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD. Il presente progetto di <strong>legge</strong> non<br />
contiene una disposizione <strong>ch</strong>e elenca questi tipi di informazioni, poi<strong>ch</strong>é avrebbe una<br />
densità eccessiva per figurare in una <strong>legge</strong>. Queste informazioni devono invece<br />
figurare in un’ordinanza.<br />
Il capoverso 1 lettera e prevede l’obbligo dei fornitori di servizi di telecomunicazione<br />
di indicare il nome e cognome del<strong>la</strong> persona <strong>ch</strong>e ha consegnato, a titolo oneroso o<br />
no, il mezzo <strong>ch</strong>e permette di accedere ai servizi (carte SIM prepagate o altri mezzi<br />
simili, carte «wireless» prepagate o altri mezzi simili e i mezzi <strong>ch</strong>e permettono di<br />
accedere a una rete di telefonia fissa); va inoltre indicato il punto di vendita in cui è<br />
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