Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art. 21 Informazioni sui servizi di telecomunicazione<br />
L'articolo 21 riprende sostanzialmente l’articolo 14 capoversi 2−4 del<strong>la</strong> vigente<br />
LSCPT e lo completa. Il concetto di «servizi (di telecomunicazione)» sostituisce<br />
quel<strong>la</strong> troppo restrittiva di «collegamenti (di telecomunicazione)» rive<strong>la</strong>tasi troppo<br />
restrittiva in seguito all’evoluzione tecnica (cfr. commento dell’art. 15 in initio).<br />
An<strong>ch</strong>e i fornitori di servizi di accesso a Internet sono assoggettati a questa disposizione<br />
(cfr. commento dell’art. 2 lett. b) e i servizi di telecomunicazione comprendono<br />
Internet (cfr. commento dell’art. 1 cpv. 1). Attualmente, nel settore del<strong>la</strong> telefonia<br />
mobile, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono obbligati a registrare le carte<br />
SIM prepagate, mentre nel nuovo diritto questo obbligo sarà esteso al settore di<br />
Internet (carte wireless prepagate e altri mezzi analoghi). Questa estensione è ri<strong>ch</strong>iesta<br />
nel<strong>la</strong> mozione G<strong>la</strong>nzmann-Hunkeler 07.3627 (Obbligo di registrazione delle<br />
carte prepagate Wi-Fi) <strong>ch</strong>e sostanzialmente <strong>ch</strong>iede <strong>ch</strong>e siano registrati come le carte<br />
SIM prepagate an<strong>ch</strong>e gli utenti di questi mezzi, in partico<strong>la</strong>re per impedire lo scaricamento<br />
anonimo da Internet di immagini o video a carattere pedofilo. Questo<br />
obbligo riguarderà an<strong>ch</strong>e i mezzi <strong>ch</strong>e consentono di accedere a una rete di telefonia<br />
fissa.<br />
Le informazioni menzionate all’articolo 21 non sono coperte dal segreto delle telecomunicazioni<br />
a differenza del contenuto delle comunicazioni e dei dati secondari;<br />
queste informazioni possono quindi essere comunicate nell’ambito di una procedura<br />
semplificata41, come è il caso sotto l’egida del<strong>la</strong> vigente LSCPT, e possono essere<br />
ottenute senza <strong>ch</strong>e a tal fine occorrano provvedimenti coercitivi. La loro comunicazione<br />
non soggiace quindi alle condizioni restrittive dell’articolo 269 CPP, in partico<strong>la</strong>re<br />
non soggiace all’elenco dei reati del capoverso 2 di tale disposizione42 e non<br />
deve essere autorizzata dall’autorità d’approvazione (art. 274 CPP). Queste informazioni<br />
sono molto importanti affin<strong>ch</strong>é le in<strong>ch</strong>ieste possano progredire43 e a date<br />
condizioni possono permettere di ordinare una sorveglianza alle condizioni severe di<br />
cui all’articolo 269 CPP. Evidentemente per poter adempiere il loro obbligo di<br />
fornire le informazioni e le indicazioni di cui all’articolo 21 queste persone devono<br />
disporne, <strong>la</strong> qual cosa presuppone <strong>ch</strong>e le conservino. Le persone <strong>ch</strong>e devono ricevere<br />
le informazioni sono indicate nell’articolo 15. Occorre precisare <strong>ch</strong>e, in virtù<br />
dell’articolo 15 capoverso 1 lettera a e b, le informazioni possono essere fornite<br />
direttamente al<strong>la</strong> polizia, senza <strong>ch</strong>e il pubblico ministero debba ordinarlo nel caso<br />
dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b (cfr. per i dettagli il commento di queste disposizioni).<br />
Le informazioni <strong>ch</strong>e sono oggetto del capoverso 1 lettere a−d devono essere consegnate<br />
an<strong>ch</strong>e ai fornitori di servizi di telecomunicazione se i loro clienti non hanno<br />
sottoscritto un abbonamento (cfr. cpv. 2); se i loro clienti non hanno sottoscritto un<br />
abbonamento, devono inoltre essere registrati i dati di cui al capoverso 1 lettera e. Le<br />
modalità del<strong>la</strong> registrazione dei dati secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera a sono<br />
disciplinate dal Consiglio <strong>federale</strong> (cfr. per i dettagli il commento dell’art. 23). In tal<br />
modo i fornitori di servizi di telecomunicazione sono in grado di rendere accessibili<br />
le informazioni di cui al capoverso 1 mediante il sistema di commutazione delle<br />
domande di informazioni sui servizi di telecomunicazione (attualmente <strong>ch</strong>iamato<br />
41 Cfr. il messaggio del 1° luglio 1998 re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> LSCPT vigente, FF 1998 3354<br />
42 Thomas Hansjakob, op. cit. (nota 11), n. 1−4 e 23 ad art. 14 LSCPT<br />
43 Cfr. il messaggio del 1° luglio 1998 re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> LSCPT vigente, FF 1998 3354<br />
48