07.06.2013 Views

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 21 Informazioni sui servizi di telecomunicazione<br />

L'articolo 21 riprende sostanzialmente l’articolo 14 capoversi 2−4 del<strong>la</strong> vigente<br />

LSCPT e lo completa. Il concetto di «servizi (di telecomunicazione)» sostituisce<br />

quel<strong>la</strong> troppo restrittiva di «collegamenti (di telecomunicazione)» rive<strong>la</strong>tasi troppo<br />

restrittiva in seguito all’evoluzione tecnica (cfr. commento dell’art. 15 in initio).<br />

An<strong>ch</strong>e i fornitori di servizi di accesso a Internet sono assoggettati a questa disposizione<br />

(cfr. commento dell’art. 2 lett. b) e i servizi di telecomunicazione comprendono<br />

Internet (cfr. commento dell’art. 1 cpv. 1). Attualmente, nel settore del<strong>la</strong> telefonia<br />

mobile, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono obbligati a registrare le carte<br />

SIM prepagate, mentre nel nuovo diritto questo obbligo sarà esteso al settore di<br />

Internet (carte wireless prepagate e altri mezzi analoghi). Questa estensione è ri<strong>ch</strong>iesta<br />

nel<strong>la</strong> mozione G<strong>la</strong>nzmann-Hunkeler 07.3627 (Obbligo di registrazione delle<br />

carte prepagate Wi-Fi) <strong>ch</strong>e sostanzialmente <strong>ch</strong>iede <strong>ch</strong>e siano registrati come le carte<br />

SIM prepagate an<strong>ch</strong>e gli utenti di questi mezzi, in partico<strong>la</strong>re per impedire lo scaricamento<br />

anonimo da Internet di immagini o video a carattere pedofilo. Questo<br />

obbligo riguarderà an<strong>ch</strong>e i mezzi <strong>ch</strong>e consentono di accedere a una rete di telefonia<br />

fissa.<br />

Le informazioni menzionate all’articolo 21 non sono coperte dal segreto delle telecomunicazioni<br />

a differenza del contenuto delle comunicazioni e dei dati secondari;<br />

queste informazioni possono quindi essere comunicate nell’ambito di una procedura<br />

semplificata41, come è il caso sotto l’egida del<strong>la</strong> vigente LSCPT, e possono essere<br />

ottenute senza <strong>ch</strong>e a tal fine occorrano provvedimenti coercitivi. La loro comunicazione<br />

non soggiace quindi alle condizioni restrittive dell’articolo 269 CPP, in partico<strong>la</strong>re<br />

non soggiace all’elenco dei reati del capoverso 2 di tale disposizione42 e non<br />

deve essere autorizzata dall’autorità d’approvazione (art. 274 CPP). Queste informazioni<br />

sono molto importanti affin<strong>ch</strong>é le in<strong>ch</strong>ieste possano progredire43 e a date<br />

condizioni possono permettere di ordinare una sorveglianza alle condizioni severe di<br />

cui all’articolo 269 CPP. Evidentemente per poter adempiere il loro obbligo di<br />

fornire le informazioni e le indicazioni di cui all’articolo 21 queste persone devono<br />

disporne, <strong>la</strong> qual cosa presuppone <strong>ch</strong>e le conservino. Le persone <strong>ch</strong>e devono ricevere<br />

le informazioni sono indicate nell’articolo 15. Occorre precisare <strong>ch</strong>e, in virtù<br />

dell’articolo 15 capoverso 1 lettera a e b, le informazioni possono essere fornite<br />

direttamente al<strong>la</strong> polizia, senza <strong>ch</strong>e il pubblico ministero debba ordinarlo nel caso<br />

dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b (cfr. per i dettagli il commento di queste disposizioni).<br />

Le informazioni <strong>ch</strong>e sono oggetto del capoverso 1 lettere a−d devono essere consegnate<br />

an<strong>ch</strong>e ai fornitori di servizi di telecomunicazione se i loro clienti non hanno<br />

sottoscritto un abbonamento (cfr. cpv. 2); se i loro clienti non hanno sottoscritto un<br />

abbonamento, devono inoltre essere registrati i dati di cui al capoverso 1 lettera e. Le<br />

modalità del<strong>la</strong> registrazione dei dati secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera a sono<br />

disciplinate dal Consiglio <strong>federale</strong> (cfr. per i dettagli il commento dell’art. 23). In tal<br />

modo i fornitori di servizi di telecomunicazione sono in grado di rendere accessibili<br />

le informazioni di cui al capoverso 1 mediante il sistema di commutazione delle<br />

domande di informazioni sui servizi di telecomunicazione (attualmente <strong>ch</strong>iamato<br />

41 Cfr. il messaggio del 1° luglio 1998 re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> LSCPT vigente, FF 1998 3354<br />

42 Thomas Hansjakob, op. cit. (nota 11), n. 1−4 e 23 ad art. 14 LSCPT<br />

43 Cfr. il messaggio del 1° luglio 1998 re<strong>la</strong>tivo al<strong>la</strong> LSCPT vigente, FF 1998 3354<br />

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!