07.06.2013 Views

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

essere confiscate o servire da mezzi di prova. È pure evidente <strong>ch</strong>e, a meno di vio<strong>la</strong>re<br />

l’articolo 39 capoverso 1 lettera d, il fornitore di servizi postali non può rendere noto<br />

al sorvegliato il fatto <strong>ch</strong>e le corrispondenze postali, <strong>ch</strong>e gli vengono consegnate,<br />

sono state oggetto di una sorveglianza. Si procederà a una tale comunicazione se del<br />

caso nell’ambito e alle condizioni dell’articolo 279 CPP.<br />

Art. 20 Informazioni precedenti un ordine di sorveglianza<br />

L’articolo 20 riguarda le informazioni <strong>ch</strong>e vanno ottenute prima di ordinare una<br />

sorveglianza. Tali informazioni possono in partico<strong>la</strong>re essere utili nei casi in cui si<br />

prende in considerazione una sorveglianza speciale, <strong>ch</strong>e presenta cioè caratteristi<strong>ch</strong>e<br />

partico<strong>la</strong>ri rispetto alle sorveglianze abituali.<br />

2.5 Sezione 5: Informazioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> sorveglianza del<br />

traffico delle telecomunicazioni<br />

Un folto gruppo di partecipanti appartenenti a quasi tutte le cer<strong>ch</strong>ie interpel<strong>la</strong>te<br />

durante <strong>la</strong> consultazione ha <strong>ch</strong>iesto <strong>ch</strong>e fossero precisati gli obblighi di col<strong>la</strong>borare<br />

non sufficientemente esplicitati né nel<strong>la</strong> <strong>legge</strong> vigente né nell’AP-LSCPT. Per i<br />

dettagli si veda <strong>la</strong> sintesi dei risultati del<strong>la</strong> consultazione40. An<strong>ch</strong>e il nostro Collegio ritiene <strong>ch</strong>e i diversi obblighi di col<strong>la</strong>borare e tollerare<br />

devono essere <strong>ch</strong>iariti. Il <strong>ch</strong>iarimento è effettuato negli articoli 21−25 (Sezione 5:<br />

Informazioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza delle telecomunicazioni),<br />

agli articoli 26−30 (Sezione 6: Obblighi nell’ambito del<strong>la</strong> sorveglianza del<br />

traffico delle telecomunicazioni) e negli articoli 31−34 (Sezione 7: Garanzia del<strong>la</strong><br />

disponibilità a informare e sorvegliare dei fornitori di servizi di telecomunicazione).<br />

La portata dell’obbligo di col<strong>la</strong>borare vi è definita in modo graduato in funzione<br />

delle diverse attività specifi<strong>ch</strong>e.<br />

Non occorre invece disciplinare i dettagli di questi obblighi nel<strong>la</strong> <strong>legge</strong>; i dettagli<br />

devono infatti essere rego<strong>la</strong>ti dal Consiglio <strong>federale</strong> nell’ordinanza (OSCPT). Questa<br />

flessibilità è molto importante poi<strong>ch</strong>é <strong>la</strong> differenza tra fornitori di servizi di telecomunicazione<br />

c<strong>la</strong>ssici (Swisscom) e il fenomeno re<strong>la</strong>tivamente nuovo dei fornitori di<br />

servizi di comunicazione derivati (p. es. Google) sta scemando sempre più. Di<br />

conseguenza, il Consiglio <strong>federale</strong> deve ottenere <strong>la</strong> competenza di assoggettare i<br />

fornitori di servizi di comunicazione derivati <strong>ch</strong>e offrono servizi di grande importanza<br />

economica o li offrono a un gran numero di utenti a tutti gli obblighi <strong>ch</strong>e gravano<br />

i fornitori di servizi di telecomunicazione o a una parte di essi (cfr. per i dettagli il<br />

commento dell’art. 27 cpv. 3). Occorre dunque <strong>ch</strong>e il Consiglio <strong>federale</strong> ottenga <strong>la</strong><br />

competenza di dispensare i fornitori di servizi di telecomunicazione da alcuni obblighi<br />

legali, in partico<strong>la</strong>re quelli <strong>ch</strong>e offrono servizi di telecomunicazione di debole<br />

importanza economica o nel settore dell’educazione (cfr. per i dettagli il commento<br />

dell’art. 26 cpv. 6).<br />

40<br />

http://www.ejpd.<strong>admin</strong>.<strong>ch</strong>/content/dam/data/si<strong>ch</strong>erheit/gesetzgebung/fernmeldeueberwac<br />

hung/ve-ber-i.pdf<br />

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!