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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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di massima sarà incaricata di trarne profitto. Il compito secondo <strong>la</strong> lettera e è il<br />

corol<strong>la</strong>rio delle misure <strong>ch</strong>e deve prendere il Servizio secondo gli articoli citati in<br />

questa disposizione.<br />

La lettera f rinvia agli articoli 32−34.<br />

La cernita prevista secondo <strong>la</strong> lettera g si distingue da quel<strong>la</strong> di cui all’articolo 271<br />

CPP e 70b PPM sul segreto professionale e può essere eseguita soltanto su ri<strong>ch</strong>iesta<br />

dell’autorità <strong>ch</strong>e ha ordinato <strong>la</strong> sorveglianza. Il Servizio può eseguire soltanto una<br />

cernita automatizzata, gli altri tipi di cernita sono complicati o impossibili. A differenza<br />

di quanto prevedeva l’avamprogetto, è il Servizio stesso <strong>ch</strong>e deve eseguire <strong>la</strong><br />

cernita necessaria per iso<strong>la</strong>re alcuni tipi di dati nel flusso di dati in questione. È più<br />

delicato affidare questo compito a terzi in partico<strong>la</strong>re ai fornitori di servizi di telecomunicazione,<br />

an<strong>ch</strong>e soltanto per questioni di responsabilità dell’integrità dei dati.<br />

In tale flusso di dati occorre per esempio separare i dati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> televisione da<br />

quelli riguardanti il traffico e-mail. L’autorità ordinante farà una tale domanda<br />

soltanto se non desidera consultare un maggior volume di dati o nel<strong>la</strong> misura in cui<br />

ciò sia tecnicamente necessario per utilizzare correttamente i dati desiderati <strong>ch</strong>e<br />

fanno parte di un dato flusso; occorre infatti considerare <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> quantità di dati <strong>ch</strong>e<br />

compongono un flusso di dati può essere tale da rendere i dati difficili o impossibili<br />

da utilizzare. Per garantire <strong>la</strong> trasparenza necessaria a un apprezzamento obiettivo<br />

delle prove, il fascicolo penale dovrà se del caso menzionare il fatto <strong>ch</strong>e i dati versativi<br />

costituiscono soltanto una parte del flusso di dati in questione.<br />

Art. 18 Controllo di qualità<br />

L'articolo 18 riguarda come gli articoli 32−34 <strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> buona esecuzione<br />

delle sorveglianze.<br />

Il capoverso 1 si prefigge di permettere al Servizio di prendere le misure di controllo<br />

per rimediare a un problema di qualità constatato dall’autorità di perseguimento<br />

penale o dal Servizio medesimo, in re<strong>la</strong>zione con i dati forniti dai fornitori di servizi<br />

di telecomunicazione. Un tale problema si pone per esempio se l’autorità di perseguimento<br />

penale constata <strong>ch</strong>e i dati secondari ottenuti durante una sorveglianza<br />

retroattiva rive<strong>la</strong>no comunicazioni <strong>ch</strong>e non figurano nelle registrazioni delle conversazioni<br />

ottenute nell’ambito di una sorveglianza in tempo reale. L’obiettivo di questa<br />

disposizione è di permettere al Servizio di anticipare le situazioni problemati<strong>ch</strong>e<br />

mediante controlli preventivi per verificare <strong>ch</strong>e non vi siano problemi <strong>ch</strong>e possono<br />

pregiudicare il buon andamento delle sorveglianze. È evidente <strong>ch</strong>e, in base<br />

all’articolo 3 capoverso 3 e an<strong>ch</strong>e in base all’articolo 5, il Servizio deve informare<br />

l’autorità di perseguimento penale interessata in merito a eventuali problemi re<strong>la</strong>tivi<br />

al<strong>la</strong> qualità dei dati; questi problemi possono in effetti essere determinanti ai fini di<br />

un procedimento.<br />

Il capoverso 2 prevede <strong>ch</strong>e se, per eseguire i succitati controlli, il Servizio deve<br />

prendere atto del contenuto dei dati consegnati dai fornitori di servizi di telecomunicazione,<br />

e tale è il caso se esegue un controllo dei dati di una sorveglianza reale, vale<br />

a dire una sorveglianza <strong>ch</strong>e riguarda un «bersaglio» e dati reali, esso deve dapprima<br />

ottenere l’autorizzazione dell’autorità ordinante o dell’autorità <strong>ch</strong>e tiene in seguito il<br />

fascicolo. Il Servizio non può in effetti prendere atto del contenuto dei dati, an<strong>ch</strong>e se<br />

sono in suo possesso poi<strong>ch</strong>é registrati nel suo sistema. Una tale autorizzazione non è<br />

invece necessaria se il Servizio esegue un controllo <strong>ch</strong>e non ri<strong>ch</strong>iede <strong>la</strong> presa d’atto<br />

dei dati, come nel caso di una sorveglianza fittizia nell’ambito di un controllo pre-<br />

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