Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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capoverso 1 lettera b e 23 lettera b del<strong>la</strong> vigente OSCPT per precisare <strong>ch</strong>e il Servizio<br />
permette <strong>la</strong> consultazione delle comunicazioni an<strong>ch</strong>e all’autorità di perseguimento<br />
penale designata dall’autorità ordinante, e non più soltanto a quest’ultima. In partico<strong>la</strong>re<br />
<strong>la</strong> polizia può consultare i dati per<strong>ch</strong>é in linea di massima sarà incaricata di<br />
trarne profitto.<br />
La lettera c modifica e completa il testo dell’articolo 3 capoverso 1 lettera d del<strong>la</strong><br />
LSCPT vigente, quest’ultima disposizione disciplina il collegamento diretto, una<br />
modalità partico<strong>la</strong>re ed eccezionale di esecuzione di una sorveglianza. I dati ottenuti<br />
nel quadro di una sorveglianza transitano in linea di massima attraverso il Servizio,<br />
<strong>ch</strong>e funge da interfaccia tra i fornitori di servizi di telecomunicazione incaricati di<br />
eseguire le sorveglianze e l’autorità ordinante; i dati sono registrati nel sistema del<br />
Servizio. Tale è pure il caso se viene ordinata una sorveglianza in tempo reale, vale a<br />
dire una sorveglianza non retroattiva. Se <strong>la</strong> sorveglianza è eseguita sotto forma di<br />
collegamento diretto, il fornitore di servizi di telecomunicazione fornisce i dati<br />
direttamente all’autorità interessata, senza passare dal Servizio, <strong>la</strong> qual cosa esclude<br />
<strong>la</strong> registrazione dei dati nel sistema del Servizio. L’autorità registra dunque da sé<br />
questi dati. La lettera c definisce le condizioni in cui è possibile servirsi del collegamento<br />
diretto nell’ambito di una sorveglianza. I casi in cui può essere fatto ricorso<br />
al collegamento diretto sono quelli in cui il Servizio non è in grado, per motivi<br />
tecnici, di svolgere il ruolo d’interfaccia tra fornitori di servizi di telecomunicazione<br />
e autorità. Sono fatti salvi l’articolo 271 capoverso 2 CPP e l’articolo 70b capoverso<br />
2 PPM nel<strong>la</strong> versione derivante dal CPP. Le limitazioni del ricorso al collegamento<br />
diretto non diminuiranno l’efficacia del <strong>la</strong>voro delle autorità di perseguimento<br />
penale, nel<strong>la</strong> misura in cui non provo<strong>ch</strong>eranno ritardi nel loro <strong>la</strong>voro. I dati ottenuti<br />
nel quadro di una sorveglianza in tempo reale non eseguita mediante collegamento<br />
diretto sono immediatamente messi a disposizione delle autorità interessate, con<br />
qual<strong>ch</strong>e secondo di ritardo soltanto, mediante il sistema del Servizio. Per meglio<br />
soddisfare i requisiti del principio del<strong>la</strong> legalità, <strong>la</strong> disposizione precisa, ispirandosi<br />
per analogia al contenuto degli articoli 15 capoverso 1 lettera b e 23 lettera b<br />
dell’OSCPT attuale <strong>ch</strong>e le comunicazioni possono an<strong>ch</strong>e essere direttamente trasmesse<br />
all’autorità (di perseguimento penale) designata dall’autorità <strong>ch</strong>e ha ordinato<br />
<strong>la</strong> sorveglianza e non soltanto a quest’ultima. Queste comunicazioni potranno così in<br />
partico<strong>la</strong>re essere direttamente trasmesse al<strong>la</strong> polizia, <strong>ch</strong>e in linea di massima è<br />
competente per utilizzare le comunicazioni ottenute mediante <strong>la</strong> sorveglianza.<br />
La lettera d trae ispirazione dall’articolo 13 capoverso 1 lettera e del<strong>la</strong> LSCPT<br />
vigente. La nozione di dati secondari vi è adeguata rispetto a quel<strong>la</strong> contenuta in<br />
quest’ultima disposizione. Sui motivi e <strong>la</strong> portata di questi cambiamenti, si veda il<br />
commento dell’articolo 26 capoverso 1 lettera b. La lettera d adegua il testo<br />
dell’articolo 13 capoverso 1 lettera e del<strong>la</strong> LSCPT vigente al funzionamento del<br />
nuovo sistema informatico di trattamento dei dati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> sorveglianza del<br />
traffico delle telecomunicazioni, funzionamento <strong>ch</strong>e in linea di massima non prevede<br />
più <strong>la</strong> messa a disposizione di questi dati alle autorità interessate mediante invii<br />
postali di supporti di dati e di documenti ma mediante un diritto d’accesso a questo<br />
sistema (cfr. art. 6 segg.). Per meglio soddisfare i requisiti del principio del<strong>la</strong> legalità,<br />
precisiamo inoltre nel<strong>la</strong> disposizione, traendo ispirazione per analogia dal contenuto<br />
degli articoli 15 capoverso 1 lettera b e 23 lettera b del<strong>la</strong> OSCPT vigente <strong>ch</strong>e il<br />
Servizio consente <strong>la</strong> consultazione dei dati an<strong>ch</strong>e all’autorità (di perseguimento<br />
penale) designata dall’autorità <strong>ch</strong>e ha ordinato <strong>la</strong> sorveglianza e non più a<br />
quest’ultima soltanto. La polizia segnatamente può consultare i dati per<strong>ch</strong>é in linea<br />
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