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07.06.2013 Views

La lettera b affida questo compito al Servizio per evitare che esso debba trasmettere a una persona che entra nel campo d’applicazione della legge un ordine di sorveglianza che ritiene adempiere le condizioni menzionate dalla disposizione, senza averne dapprima informato l’autorità ordinante o l’autorità d’approvazione. Questo meccanismo serve in particolare a semplificare le modalità per rendere più attente l’autorità ordinante e l’autorità d’approvazione ad eventuali problemi connessi con un ordine di sorveglianza. L’autorità ordinante e l’autorità d’approvazione possono tenere conto del parere del Servizio e, se del caso, revocare la sorveglianza o non approvarla, ma non sono obbligate a tenerne conto. I fautori dell’introduzione di un rimedio giuridico (procedura d’opposizione o di ricorso) per regolare eventuali divergenze di opinione tra il Servizio e l’autorità ordinante ritengono insufficiente questo meccanismo di controllo (obbligo di avvertire del Servizio). Essi sostengono in particolare che, come mostra l’esperienza, non tutte queste divergenze possono essere risolte dal dialogo. Ritengono anche che non sarebbe logico attribuire al Servizio un potere di cognizione limitato sulla decisione di sorveglianza, in considerazione del fatto che l’autorità di ricorso eventualmente incaricata, per esempio da un fornitore di servizi di telecomunicazione scontento della decisione, non sarebbe sottoposta a tale limitazione. Nonostante quanto precede, riteniamo che il proposto meccanismo di controllo (obbligo di avvertire del Servizio) sia necessario e sufficiente, segnatamente per evitare le complicazioni inutili connesse con un ricorso, per esempio il ricorso presentato da un fornitore di servizi di telecomunicazione, contro la decisione del Servizio di fare eseguire una sorveglianza che presenta una della caratteristiche elencate alla lettera b. Non appare invece necessario istituire un rimedio giuridico, seppur sprovvisto di effetto sospensivo, per regolare eventuali divergenze di opinione tra il Servizio e l’autorità ordinante. A questo proposito giova tenere presente che il Servizio è in fin dei conti un’autorità esecutiva, un’interfaccia tra le autorità di perseguimento penale e i fornitori di servizi di telecomunicazione, cosicché questo genere di rimedio giuridico sarebbe in sé contrario al sistema. Occorre rilevare che il Servizio è pienamente competente per esaminare, sotto il profilo del diritto amministrativo, l’ordine di sorveglianza sul quale si fonda la sua decisione di sorveglianza destinata a un fornitore di servizi di telecomunicazione e se del caso per completarlo. Il «potere di cognizione» del Servizio non è pertanto limitato rispetto a quello di cui dispone il Tribunale amministrativo federale. Inoltre, occorre precisare che il dialogo tra il Servizio e le autorità di perseguimento penale che risulta necessariamente dalla lettera b permette in un certo modo la riconsiderazione legale degli ordini di sorveglianza. In questo contesto occorre anche situare i progressi che risulteranno dal nuovo strumento dell’organo consultivo, previsto nell’articolo 5. In questo ambito le autorità di perseguimento penale possono in particolare essere informate in merito a quanto tecnicamente possibile e il Servizio potrà comprendere con maggiore precisione quale sia l’utilità delle sorveglianze ordinate. L’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio è inoltre oggetto del controllo di un’autorità giudiziaria, vale a dire il giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 274 CPP) a cui il Servizio deve peraltro trasmettere il suo parere secondo la lettera b. Questa autorità indipendente può certamente decidere di non approvare la sorveglianza per motivi inerenti alla procedura penale; in questo caso, le informazioni raccolte saranno in principio distrutte e non potranno essere utilizzate (art. 277 CPP). Introdurre un rimedio giuridico per disciplinare le eventuali divergenze di opinione tra il Servizio e l’autorità ordinante appare tanto meno giustificato per il fatto che l’articolo 42 capoverso 2 consente ormai ai fornitori di servizi di telecomunicazione di difendersi dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro 40

le decisioni di sorveglianza trasmesse dal Servizio. Oltre al Servizio, l’autorità ordinante potrà essere invitata dal Tribunale amministrativo federale a spiegare il proprio ordine di sorveglianza. Un tale ricorso può impedire l’esecuzione da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione di un ordine di sorveglianza pronunciato da un’autorità di perseguimento penale (cfr. per i dettagli il commento dell’art. 42). Rammentiamo infine che, nonostante l’obbligo di avviso del Servizio, è l’autorità ordinante che ha la responsabilità di rendere una decisione di sorveglianza non viziata; tanto più che tale autorità non è tenuta a seguire l’avviso del Servizio. Sono considerati inadeguati ai sensi della lettera b gli ordini di sorveglianza che, tenuto conto delle caratteristiche tecniche della fattispecie, non sono in grado di fornire risultati utilizzabili. La LSCPT, l’OSCPT e il CPP permettono di stabilire se una determinata sorveglianza è prevista dalla legge. È opportuno precisare che il criterio di cui deve tenere conto il Servizio per stabilire se l’esecuzione della sorveglianza è tecnicamente possibile non consiste nelle possibilità tecniche di eseguire la decisione ma nello stato della tecnica nel momento in cui la sorveglianza va eseguita. Se colui che è tenuto a farlo non è in grado di eseguire la sorveglianza, il Servizio può eseguire esso stesso la sorveglianza o affidarla a un terzo (cfr. art. 34 cpv. 1 e relativo commento). Il termine di cui alla lettera b entro il quale il Servizio è tenuto a informare l’autorità ordinante e l’autorità d’approvazione deve evidentemente essere particolarmente breve, segnatamente per consentire all’autorità ordinante, se del caso, di ordinare rapidamente un’altra sorveglianza. Il Consiglio federale può se necessario stabilire questo termine. Il compito affidato al Servizio dalla lettera c va considerato in relazione con gli articoli 20 e 24. Contrariamente all’articolo 26 capoverso 2, la presente disposizione riguarda le informazioni che l’autorità ordinante deve ottenere prima di ordinare la sorveglianza. La lettera d riprende sostanzialmente gli articoli 11 capoverso 1 lettera b e 13 capoverso 1 lettera b della LSCPT attuale. Questa disposizione è in parte analoga all’articolo 33 capoverso 5 che non riguarda però la procedura di esecuzione di una sorveglianza ma la procedura di prova della disponibilità a informare e sorvegliare, anche in seguito a una sorveglianza che non si è svolta in modo ottimale. La menzione del compito di controllo dell’esecuzione della sorveglianza da parte del Servizio intende soltanto sottolineare il ruolo d’intermediario che quest’ultimo svolge tra le autorità di perseguimento penale e i fornitori di servizi di telecomunicazione. La lettera e riprende sostanzialmente l’articolo 13 capoverso 1 lettera f della LSCPT vigente che si applica alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Questo compito è stato esteso alla sorveglianza della corrispondenza postale, la qual cosa ha pure pienamente senso in questo settore. Questa disposizione va posta in relazione con gli articoli 271 e 274 capoverso 4 lettera a CPP nonché con gli articoli 70b e 70e cpv. 4 lett. a PPM. Questi articoli indicano il regime applicabile alla sorveglianza nel caso in cui sia necessario tutelare un segreto professionale di cui l’autorità di perseguimento penale non deve prendere atto (cfr. commento degli art. 271 CPP e 70b PPM). Il Servizio prende i provvedimenti necessari per porre in essere le misure decise nel quadro dei succitati articoli; ma non esegue da sé la cernita menzionatavi (art. 271 cpv. 1 CPP e art. 70b cpv. 1 PPM). 41

le decisioni di sorveglianza trasmesse dal Servizio. Oltre al Servizio, l’autorità<br />

ordinante potrà essere invitata dal Tribunale amministrativo <strong>federale</strong> a spiegare il<br />

proprio ordine di sorveglianza. Un tale ricorso può impedire l’esecuzione da parte di<br />

un fornitore di servizi di telecomunicazione di un ordine di sorveglianza pronunciato<br />

da un’autorità di perseguimento penale (cfr. per i dettagli il commento dell’art. 42).<br />

Rammentiamo infine <strong>ch</strong>e, nonostante l’obbligo di avviso del Servizio, è l’autorità<br />

ordinante <strong>ch</strong>e ha <strong>la</strong> responsabilità di rendere una decisione di sorveglianza non<br />

viziata; tanto più <strong>ch</strong>e tale autorità non è tenuta a seguire l’avviso del Servizio.<br />

Sono considerati inadeguati ai sensi del<strong>la</strong> lettera b gli ordini di sorveglianza <strong>ch</strong>e,<br />

tenuto conto delle caratteristi<strong>ch</strong>e tecni<strong>ch</strong>e del<strong>la</strong> fattispecie, non sono in grado di<br />

fornire risultati utilizzabili. La LSCPT, l’OSCPT e il CPP permettono di stabilire se<br />

una determinata sorveglianza è prevista dal<strong>la</strong> <strong>legge</strong>. È opportuno precisare <strong>ch</strong>e il<br />

criterio di cui deve tenere conto il Servizio per stabilire se l’esecuzione del<strong>la</strong> sorveglianza<br />

è tecnicamente possibile non consiste nelle possibilità tecni<strong>ch</strong>e di eseguire <strong>la</strong><br />

decisione ma nello stato del<strong>la</strong> tecnica nel momento in cui <strong>la</strong> sorveglianza va eseguita.<br />

Se colui <strong>ch</strong>e è tenuto a farlo non è in grado di eseguire <strong>la</strong> sorveglianza, il Servizio<br />

può eseguire esso stesso <strong>la</strong> sorveglianza o affidar<strong>la</strong> a un terzo (cfr. art. 34 cpv. 1 e<br />

re<strong>la</strong>tivo commento).<br />

Il termine di cui al<strong>la</strong> lettera b entro il quale il Servizio è tenuto a informare l’autorità<br />

ordinante e l’autorità d’approvazione deve evidentemente essere partico<strong>la</strong>rmente<br />

breve, segnatamente per consentire all’autorità ordinante, se del caso, di ordinare<br />

rapidamente un’altra sorveglianza. Il Consiglio <strong>federale</strong> può se necessario stabilire<br />

questo termine.<br />

Il compito affidato al Servizio dal<strong>la</strong> lettera c va considerato in re<strong>la</strong>zione con gli<br />

articoli 20 e 24. Contrariamente all’articolo 26 capoverso 2, <strong>la</strong> presente disposizione<br />

riguarda le informazioni <strong>ch</strong>e l’autorità ordinante deve ottenere prima di ordinare <strong>la</strong><br />

sorveglianza.<br />

La lettera d riprende sostanzialmente gli articoli 11 capoverso 1 lettera b e 13 capoverso<br />

1 lettera b del<strong>la</strong> LSCPT attuale. Questa disposizione è in parte analoga<br />

all’articolo 33 capoverso 5 <strong>ch</strong>e non riguarda però <strong>la</strong> procedura di esecuzione di una<br />

sorveglianza ma <strong>la</strong> procedura di prova del<strong>la</strong> disponibilità a informare e sorvegliare,<br />

an<strong>ch</strong>e in seguito a una sorveglianza <strong>ch</strong>e non si è svolta in modo ottimale. La menzione<br />

del compito di controllo dell’esecuzione del<strong>la</strong> sorveglianza da parte del Servizio<br />

intende soltanto sottolineare il ruolo d’intermediario <strong>ch</strong>e quest’ultimo svolge tra<br />

le autorità di perseguimento penale e i fornitori di servizi di telecomunicazione.<br />

La lettera e riprende sostanzialmente l’articolo 13 capoverso 1 lettera f del<strong>la</strong> LSCPT<br />

vigente <strong>ch</strong>e si applica al<strong>la</strong> sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Questo<br />

compito è stato esteso al<strong>la</strong> sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza postale, <strong>la</strong> qual cosa ha<br />

pure pienamente senso in questo settore. Questa disposizione va posta in re<strong>la</strong>zione<br />

con gli articoli 271 e 274 capoverso 4 lettera a CPP non<strong>ch</strong>é con gli articoli 70b e 70e<br />

cpv. 4 lett. a PPM. Questi articoli indicano il regime applicabile al<strong>la</strong> sorveglianza nel<br />

caso in cui sia necessario tute<strong>la</strong>re un segreto professionale di cui l’autorità di perseguimento<br />

penale non deve prendere atto (cfr. commento degli art. 271 CPP e 70b<br />

PPM). Il Servizio prende i provvedimenti necessari per porre in essere le misure<br />

decise nel quadro dei succitati articoli; ma non esegue da sé <strong>la</strong> cernita menzionatavi<br />

(art. 271 cpv. 1 CPP e art. 70b cpv. 1 PPM).<br />

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