Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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La lettera b affida questo compito al Servizio per evitare <strong>ch</strong>e esso debba trasmettere<br />
a una persona <strong>ch</strong>e entra nel campo d’applicazione del<strong>la</strong> <strong>legge</strong> un ordine di sorveglianza<br />
<strong>ch</strong>e ritiene adempiere le condizioni menzionate dal<strong>la</strong> disposizione, senza<br />
averne dapprima informato l’autorità ordinante o l’autorità d’approvazione. Questo<br />
meccanismo serve in partico<strong>la</strong>re a semplificare le modalità per rendere più attente<br />
l’autorità ordinante e l’autorità d’approvazione ad eventuali problemi connessi con<br />
un ordine di sorveglianza. L’autorità ordinante e l’autorità d’approvazione possono<br />
tenere conto del parere del Servizio e, se del caso, revocare <strong>la</strong> sorveglianza o non<br />
approvar<strong>la</strong>, ma non sono obbligate a tenerne conto. I fautori dell’introduzione di un<br />
rimedio giuridico (procedura d’opposizione o di ricorso) per rego<strong>la</strong>re eventuali<br />
divergenze di opinione tra il Servizio e l’autorità ordinante ritengono insufficiente<br />
questo meccanismo di controllo (obbligo di avvertire del Servizio). Essi sostengono<br />
in partico<strong>la</strong>re <strong>ch</strong>e, come mostra l’esperienza, non tutte queste divergenze possono<br />
essere risolte dal dialogo. Ritengono an<strong>ch</strong>e <strong>ch</strong>e non sarebbe logico attribuire al<br />
Servizio un potere di cognizione limitato sul<strong>la</strong> decisione di sorveglianza, in considerazione<br />
del fatto <strong>ch</strong>e l’autorità di ricorso eventualmente incaricata, per esempio da<br />
un fornitore di servizi di telecomunicazione scontento del<strong>la</strong> decisione, non sarebbe<br />
sottoposta a tale limitazione. Nonostante quanto precede, riteniamo <strong>ch</strong>e il proposto<br />
meccanismo di controllo (obbligo di avvertire del Servizio) sia necessario e sufficiente,<br />
segnatamente per evitare le complicazioni inutili connesse con un ricorso, per<br />
esempio il ricorso presentato da un fornitore di servizi di telecomunicazione, contro<br />
<strong>la</strong> decisione del Servizio di fare eseguire una sorveglianza <strong>ch</strong>e presenta una del<strong>la</strong><br />
caratteristi<strong>ch</strong>e elencate al<strong>la</strong> lettera b. Non appare invece necessario istituire un<br />
rimedio giuridico, seppur sprovvisto di effetto sospensivo, per rego<strong>la</strong>re eventuali<br />
divergenze di opinione tra il Servizio e l’autorità ordinante. A questo proposito<br />
giova tenere presente <strong>ch</strong>e il Servizio è in fin dei conti un’autorità esecutiva,<br />
un’interfaccia tra le autorità di perseguimento penale e i fornitori di servizi di telecomunicazione,<br />
cosic<strong>ch</strong>é questo genere di rimedio giuridico sarebbe in sé contrario<br />
al sistema. Occorre rilevare <strong>ch</strong>e il Servizio è pienamente competente per esaminare,<br />
sotto il profilo del diritto amministrativo, l’ordine di sorveglianza sul quale si fonda<br />
<strong>la</strong> sua decisione di sorveglianza destinata a un fornitore di servizi di telecomunicazione<br />
e se del caso per completarlo. Il «potere di cognizione» del Servizio non è<br />
pertanto limitato rispetto a quello di cui dispone il Tribunale amministrativo <strong>federale</strong>.<br />
Inoltre, occorre precisare <strong>ch</strong>e il dialogo tra il Servizio e le autorità di perseguimento<br />
penale <strong>ch</strong>e risulta necessariamente dal<strong>la</strong> lettera b permette in un certo modo<br />
<strong>la</strong> riconsiderazione legale degli ordini di sorveglianza. In questo contesto occorre<br />
an<strong>ch</strong>e situare i progressi <strong>ch</strong>e risulteranno dal nuovo strumento dell’organo consultivo,<br />
previsto nell’articolo 5. In questo ambito le autorità di perseguimento penale<br />
possono in partico<strong>la</strong>re essere informate in merito a quanto tecnicamente possibile e<br />
il Servizio potrà comprendere con maggiore precisione quale sia l’utilità delle sorveglianze<br />
ordinate. L’ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio è inoltre oggetto<br />
del controllo di un’autorità giudiziaria, vale a dire il giudice dei provvedimenti<br />
coercitivi (art. 274 CPP) a cui il Servizio deve peraltro trasmettere il suo parere<br />
secondo <strong>la</strong> lettera b. Questa autorità indipendente può certamente decidere di non<br />
approvare <strong>la</strong> sorveglianza per motivi inerenti al<strong>la</strong> procedura penale; in questo caso,<br />
le informazioni raccolte saranno in principio distrutte e non potranno essere utilizzate<br />
(art. 277 CPP). Introdurre un rimedio giuridico per disciplinare le eventuali divergenze<br />
di opinione tra il Servizio e l’autorità ordinante appare tanto meno giustificato<br />
per il fatto <strong>ch</strong>e l’articolo 42 capoverso 2 consente ormai ai fornitori di servizi di<br />
telecomunicazione di difendersi dinanzi al Tribunale amministrativo <strong>federale</strong> contro<br />
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