Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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del capoverso 2 lettera b sono necessari per eliminare l’incertezza <strong>concernente</strong> il suo<br />
diritto di sporgere quere<strong>la</strong> nei casi concreti di <strong>ch</strong>iamate pubblicitarie indesiderate e<br />
le consentirà di lottare in modo efficace contro questo fenomeno. L’autorità del<strong>la</strong><br />
Confederazione competente in linea di massima per sporgere quere<strong>la</strong> è <strong>la</strong> Segreteria<br />
di Stato dell’economia37. Art. 16 Compiti generali nel settore del<strong>la</strong> sorveglianza<br />
L'articolo 16 indica i compiti del Servizio nel settore del<strong>la</strong> sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza<br />
postale e del traffico delle telecomunicazioni. Questi compiti sono ripresi<br />
dagli attuali articoli 11 e 13 LSCPT. Contrariamente al<strong>la</strong> LSCPT vigente, il presente<br />
progetto non contiene più articoli re<strong>la</strong>tivi ai compiti specifici del Servizio nel settore<br />
del<strong>la</strong> sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza postale, a differenza di quanto invece è<br />
previsto per <strong>la</strong> sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (cfr. commento<br />
dell’art. 17).<br />
La lettera a si ispira agli articoli 11 capoverso 1 lettera a e 13 capoverso 1 lettera a<br />
del<strong>la</strong> LSCPT vigente e riguarda l’esame formale dell’ordine di sorveglianza da parte<br />
del Servizio. La disposizione riguarda un compito di coordinamento del Servizio.<br />
Questo controllo riguarda an<strong>ch</strong>e il carattere completo e <strong>la</strong> <strong>ch</strong>iarezza dell’ordine di<br />
sorveglianza38. Come già attualmente il Servizio dovrà verificare se il reato figura<br />
nel catalogo dei reati <strong>ch</strong>e possono essere oggetto di una sorveglianza. Per fare in<br />
modo <strong>ch</strong>e l’ordine di sorveglianza possa se del caso essere rettificato quanto prima,<br />
il Servizio deve potersi rivolgere direttamente all’autorità <strong>ch</strong>e ha ordinato <strong>la</strong> sorveglianza<br />
(oltre all’autorità <strong>ch</strong>e ha approvato <strong>la</strong> sorveglianza e <strong>ch</strong>e deve essere informata<br />
di questo contatto ai fini del<strong>la</strong> sua futura decisione sul<strong>la</strong> decisione ordinata).<br />
Ciò è partico<strong>la</strong>rmente opportuno se il Servizio ritiene <strong>ch</strong>e quanto ri<strong>ch</strong>iesto<br />
nell’ordine di sorveglianza non sia <strong>ch</strong>iaro. Se necessario, il nostro Consiglio potrà<br />
stabilire in un’ordinanza il termine entro il quale il Servizio dovrà contattare <strong>la</strong><br />
summenzionata autorità. Nonostante questo obbligo del Servizio, occorre precisare<br />
<strong>ch</strong>e l’autorità ordinante è responsabile del<strong>la</strong> validità del<strong>la</strong> sua decisione, tanto più<br />
<strong>ch</strong>e essa non è tenuta a seguire le raccomandazioni del Servizio. Per il rimanente, si<br />
veda per analogia il commento del<strong>la</strong> lettera b.<br />
La lettera b prevede <strong>ch</strong>e il Servizio esegua un esame materiale dell’ordine di sorveglianza<br />
sotto il profilo del diritto amministrativo. An<strong>ch</strong>e questa disposizione conferisce<br />
un compito di coordinamento al Servizio. Accogliendo in questo modo <strong>la</strong> ri<strong>ch</strong>iesta<br />
di molti partecipanti al<strong>la</strong> consultazione, il disegno consolida il potere di esame<br />
del Servizio rispetto a quanto previsto nell’AP-LSCPT riguardo al<strong>la</strong> sorveglianza del<br />
traffico delle telecomunicazioni. Questa disposizione non riguarda l’esame materiale<br />
dell’ordine di sorveglianza rispetto alle disposizioni di procedura penale applicabili<br />
e menzionate agli articoli 269 segg. CPP e 70 segg. PPM, ossia non concerne esclusivamente<br />
le questioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> procedura penale. Di conseguenza, non spetta per<br />
esempio al Servizio determinare se <strong>la</strong> sorveglianza ordinata può dare o no risultati<br />
interessanti <strong>ch</strong>e possono essere utilizzati in una data in<strong>ch</strong>iesta penale. Questo esame<br />
è in effetti esclusivamente consegnato all’autorità <strong>ch</strong>e approva <strong>la</strong> sorveglianza (cfr.<br />
an<strong>ch</strong>e il commento dell’art. 42 cpv. 2).<br />
37 Cfr. art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza del 12 ottobre 2011 <strong>concernente</strong> il diritto di azione del<strong>la</strong><br />
Confederazione nel quadro del<strong>la</strong> <strong>legge</strong> contro <strong>la</strong> concorrenza sleale (RS 241.3)<br />
38 Thomas Hansjakob, op. cit. (nota 11), n. 2−10 ad art. 11 LSCPT<br />
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