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dal sistema. Si tratta in particolare di rispettare le eventuali disposizioni federali e cantonali in materia di archiviazione. La normativa in materia di archiviazione prevede l’applicazione delle disposizioni della collettività (Confederazione o Cantoni) da cui dipende l’autorità che tiene il fascicolo o l’ultima ad essersene occupata poiché essa è considerata il detentore dei dati (cfr. art. 13). Riguardo alla nozione di autorità che tiene il fascicolo si veda il commento dell’articolo 10 capoverso 3. Il compito del Servizio di prendere contatto con l’autorità competente trent’anni dopo la fine della sorveglianza per informarsi su cosa fare dei dati ancora contenuti nel sistema di trattamento è finalmente una misura precauzionale. In effetti la disposizione intende garantire la soppressione dei dati che avrebbero dovuto essere eliminati dal sistema conformemente ai capoversi 1−4 ma non lo sono stati (p. es. perché l’autorità ha dimenticato di informare il Servizio). Nell’esercizio della competenza conferitagli dal capoverso 6, il Consiglio federale dovrà segnatamente tenere conto delle particolarità tecniche del sistema di trattamento. Potrà per esempio prevedere che l’autorità di perseguimento penale possa registrare il termine di conservazione di tutti i dati o di una parte di essi nel sistema di trattamento e prevedere che questa autorità dovrà contattare il Servizio per dargli istruzioni entro una data determinata prima della scadenza del termine di conservazione, in modo tale da lasciargli abbastanza tempo per eseguire queste istruzioni. Il Consiglio federale potrà per esempio prevedere che tutti i dati o parte di essi saranno automaticamente eliminati se l’autorità non contatta il Servizio in tempo utile. Art. 12 Sicurezza La regola prevista nel capoverso 1 si giustifica poiché il Servizio, anche se non è detentore dei dati (cfr. anche commento dell’art. 13), gestisce il sistema di trattamento che contiene i dati di cui è dunque il detentore. In base al capoverso 2, il Consiglio federale potrà segnatamente emanare disposizioni sul controllo dell’accesso ai dati e sulle circostanze in cui dovranno essere criptati (cfr. anche art. 9 e relativo commento). Le cerchie interessate saranno consultate sulle disposizioni proposte dal Consiglio federale in virtù del capoverso 2. Il capoverso 3 si ispira all’articolo 9 capoverso 2 OSCPT vigente. Per sicurezza dei dati ai sensi della presente disposizione si intende in particolare la confidenzialità e l’integrità dei dati. Art. 13 Responsabilità Secondo l'articolo 13 sono le autorità che hanno accesso al sistema di trattamento ad essere i detentori della collezione di dati e non il Servizio che è soltanto il detentore dei dati contenuti nel sistema di trattamento e si limita a mettere in opera i diritti d’accesso a quest’ultimo (cfr. anche commento degli art. 9 e 12). Art. 14 Interfaccia con la rete dei sistemi d’informazione di polizia dell’Ufficio federale di polizia Il capoverso 1 pone una base legale esplicita per la copia e il trasferimento elettronico online nei sistemi d’informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 LSIP dei dati contenuti nel sistema informatico del Servizio per il trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, in particolare dei dati raccolti 36
durante la sorveglianza. Si vuole così consentire il loro trattamento in seno a questi sistemi. Per effettuare la copia e il trasferimento la legislazione applicabile a questi sistemi deve evidentemente autorizzare il trattamento dei dati anche in questi ultimi (lett. a). Soltanto le persone che dirigono il procedimento devono poter accedere ai dati nel relativo sistema d’informazione secondo la LSIP (lett. b). Finalmente quest’ultima condizione dovrebbe figurare nella LSIP. Questa integrazione non può tuttavia essere concretizzata in modo soddisfacente per motivi di sistematica legislativa. Una revisione della LSIP è comunque prevista; essa permetterà di disciplinare la questione dell’accesso ai dati contenuti nei sistemi d’informazione secondo la LSIP dandole un’adeguata collocazione sistematica nella LSIP medesima. Questi sistemi d’informazione sono gestiti da fedpol e sono in particolare utilizzati dalla polizia federale e dalle polizie cantonali per gestire le informazioni ottenute nell’ambito delle inchieste penali che comprendono i dati raccolti durante la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Rispetto alla copia e al trasferimento «manuali» la copia e il trasferimento elettronico hanno taluni vantaggi come i risparmi di tempo e di spese nonché una maggiore sicurezza dei dati (riduzione del rischio di perdita dei dati e del rischio di errore che compromette la qualità dei dati). I dati contenuti nel sistema del Servizio rimangono nel sistema dopo essere stati trasferiti nel sistema d’informazione secondo la LSIP, ragione per cui si tratta piuttosto di una copia. Secondo il capoverso 2, la copia e il trasferimento dei dati secondo il capoverso 1 sono eseguiti automaticamente con ordini impartiti da una persona abilitata ad accedere sia al sistema di trattamento del Servizio (art. 9) sia al sistema d’informazione secondo la LSIP. In effetti, il passaggio a questa modalità di trasferimento elettronico dei dati non deve portare a eludere le regole d’accesso a questi sistemi. Le autorità di perseguimento penale, e non il Servizio, sono responsabili della legalità della copia e del trasferimento dei dati dal sistema di trattamento del Servizio al relativo sistema d’informazione secondo la LSIP. 2.3 Sezione 3: Compiti del Servizio I compiti del Servizio sono legati all’esecuzione degli ordini di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Il presente progetto non concede invece competenze normative e regolamentari al Servizio nell’ambito dell’esecuzione delle sorveglianze ; queste competenze spettano al DFGP (art. 31 cpv. 3). Quanto precede soddisfa le richieste presentate nel numero 1 delle mozioni Schmid-Federer 10.3831 (Revisione della LSCPT), Eichenberger 10-3876 (Revisione della LSCPT) e (von Rotz) Schwander (Revisione della LSCPT) secondo cui i compiti normativi e regolamentari del Servizio devono sostanzialmente essere distinti dai compiti di esecuzione delle sorveglianze. Art. 15 Informazioni sui servizi di telecomunicazione Sostanzialmente l’articolo 15 riprende l’articolo 14 capoversi 2 e 2 bis della LSCPT vigente con l’eccezione del rinvio (cfr. commento dell’art. 21). Tuttavia, sebbene la nozione di «collegamento (di telecomunicazione)» sia intesa in senso esteso, riteniamo opportuno, nel presente progetto, sostituire questa nozione con quella di 37
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prevede l’applicazione delle disposizioni del<strong>la</strong> collettività (Confederazione o Cantoni)<br />
da cui dipende l’autorità <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo o l’ultima ad essersene occupata<br />
poi<strong>ch</strong>é essa è considerata il detentore dei dati (cfr. art. 13). Riguardo al<strong>la</strong> nozione di<br />
autorità <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo si veda il commento dell’articolo 10 capoverso 3.<br />
Il compito del Servizio di prendere contatto con l’autorità competente trent’anni<br />
dopo <strong>la</strong> fine del<strong>la</strong> sorveglianza per informarsi su cosa fare dei dati ancora contenuti<br />
nel sistema di trattamento è finalmente una misura precauzionale. In effetti <strong>la</strong> disposizione<br />
intende garantire <strong>la</strong> soppressione dei dati <strong>ch</strong>e avrebbero dovuto essere eliminati<br />
dal sistema conformemente ai capoversi 1−4 ma non lo sono stati (p. es. per<strong>ch</strong>é<br />
l’autorità ha dimenticato di informare il Servizio).<br />
Nell’esercizio del<strong>la</strong> competenza conferitagli dal capoverso 6, il Consiglio <strong>federale</strong><br />
dovrà segnatamente tenere conto delle partico<strong>la</strong>rità tecni<strong>ch</strong>e del sistema di trattamento.<br />
Potrà per esempio prevedere <strong>ch</strong>e l’autorità di perseguimento penale possa<br />
registrare il termine di conservazione di tutti i dati o di una parte di essi nel sistema<br />
di trattamento e prevedere <strong>ch</strong>e questa autorità dovrà contattare il Servizio per dargli<br />
istruzioni entro una data determinata prima del<strong>la</strong> scadenza del termine di conservazione,<br />
in modo tale da <strong>la</strong>sciargli abbastanza tempo per eseguire queste istruzioni. Il<br />
Consiglio <strong>federale</strong> potrà per esempio prevedere <strong>ch</strong>e tutti i dati o parte di essi saranno<br />
automaticamente eliminati se l’autorità non contatta il Servizio in tempo utile.<br />
Art. 12 Sicurezza<br />
La rego<strong>la</strong> prevista nel capoverso 1 si giustifica poi<strong>ch</strong>é il Servizio, an<strong>ch</strong>e se non è<br />
detentore dei dati (cfr. an<strong>ch</strong>e commento dell’art. 13), gestisce il sistema di trattamento<br />
<strong>ch</strong>e contiene i dati di cui è dunque il detentore.<br />
In base al capoverso 2, il Consiglio <strong>federale</strong> potrà segnatamente emanare disposizioni<br />
sul controllo dell’accesso ai dati e sulle circostanze in cui dovranno essere<br />
criptati (cfr. an<strong>ch</strong>e art. 9 e re<strong>la</strong>tivo commento). Le cer<strong>ch</strong>ie interessate saranno consultate<br />
sulle disposizioni proposte dal Consiglio <strong>federale</strong> in virtù del capoverso 2.<br />
Il capoverso 3 si ispira all’articolo 9 capoverso 2 OSCPT vigente. Per sicurezza dei<br />
dati ai sensi del<strong>la</strong> presente disposizione si intende in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> confidenzialità e<br />
l’integrità dei dati.<br />
Art. 13 Responsabilità<br />
Secondo l'articolo 13 sono le autorità <strong>ch</strong>e hanno accesso al sistema di trattamento ad<br />
essere i detentori del<strong>la</strong> collezione di dati e non il Servizio <strong>ch</strong>e è soltanto il detentore<br />
dei dati contenuti nel sistema di trattamento e si limita a mettere in opera i diritti<br />
d’accesso a quest’ultimo (cfr. an<strong>ch</strong>e commento degli art. 9 e 12).<br />
Art. 14 Interfaccia con <strong>la</strong> rete dei sistemi d’informazione di polizia<br />
dell’Ufficio <strong>federale</strong> di polizia<br />
Il capoverso 1 pone una base legale esplicita per <strong>la</strong> copia e il trasferimento elettronico<br />
online nei sistemi d’informazione di cui agli articoli 10, 12 e 13 LSIP dei dati<br />
contenuti nel sistema informatico del Servizio per il trattamento dei dati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong><br />
sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, in partico<strong>la</strong>re dei dati raccolti<br />
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