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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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cedura di assistenza giudiziaria dura sovente a lungo. Questa durata corrisponde ai<br />

termini massimi di prescrizione dell’azione penale e del<strong>la</strong> pena del diritto svizzero, a<br />

prescindere dai casi di imprescrittibilità e di prolungamento del<strong>la</strong> pena. Occorre<br />

inoltre rilevare <strong>ch</strong>e i termini applicabili in un caso concreto possono essere più<br />

lunghi nel diritto dello Stato <strong>ch</strong>e ha <strong>ch</strong>iesto assistenza giudiziaria.<br />

La durata massima di conservazione dei dati nel sistema di trattamento, prevista nel<br />

capoverso 3 (art. 1 cpv. 1 lett. c), si giustifica in partico<strong>la</strong>re tenuto conto del fatto<br />

<strong>ch</strong>e è in gioco il bene giuridico più prezioso, <strong>la</strong> vita umana, e <strong>ch</strong>e una persona può<br />

essere considerata scomparsa per un periodo molto lungo.<br />

Il contenuto del capoverso 4 prima frase (art. 1 cpv. 1 lett. d) si impone sostanzialmente<br />

per le medesime ragioni evocate nel commento del capoverso 1. Il capoverso<br />

4 prima frase rinvia in partico<strong>la</strong>re al regime risultante dagli articoli 99 capoverso<br />

2, 100 e 103 capoverso 1 CPP (cfr. per il rimanente il commento del cpv. 1). La<br />

durata di conservazione massima dei dati nel sistema di trattamento indicata nel<br />

capoverso 4 seconda frase (art. 1 cpv. 1 lett. d) si giustifica segnatamente tenuto<br />

conto del fatto <strong>ch</strong>e è in gioco il bene giuridico più prezioso, <strong>la</strong> vita umana, e <strong>ch</strong>e una<br />

persona può non essere localizzata per un periodo molto lungo. Occorre rilevare <strong>ch</strong>e<br />

le misure privative del<strong>la</strong> libertà non si prescrivono, a differenza di quanto accade in<br />

linea di massima per le pene detentive. Se i dati sono stati raccolti durante <strong>la</strong> ricerca<br />

di una persona condannata a una pena detentiva e a una misura privativa del<strong>la</strong> libertà,<br />

<strong>la</strong> durata massima del<strong>la</strong> conservazione dei dati è <strong>la</strong> durata più lunga.<br />

Secondo il capoverso 5, è l’autorità <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo o, se non ve n’è più una,<br />

l’ultima ad averlo tenuto <strong>ch</strong>e deve svolgere le prati<strong>ch</strong>e affin<strong>ch</strong>é i dati conservati nel<br />

sistema di trattamento siano soppressi dal Servizio al<strong>la</strong> scadenza dei termini secondo<br />

i capoversi 1−4. A tal fine, questa autorità deve assicurare a lungo termine il controllo<br />

di tali termini. Ciò può ben inteso comportare un aumento dei compiti amministrativi<br />

di queste autorità; l’aumento resta tuttavia entro margini accettabili <strong>ch</strong>e può<br />

essere gestito con un’adeguata organizzazione del controllo dei termini. Questa<br />

soluzione è preferibile a quel<strong>la</strong> proposta dall’articolo 11 capoverso 5 AP-LSCPT <strong>ch</strong>e<br />

prevedeva di affidare al Servizio <strong>la</strong> responsabilità di control<strong>la</strong>re il rispetto dei termini<br />

di cui ai capoversi 1−4 ricorrendo a un’autorità centrale per informare l’autorità<br />

<strong>ch</strong>e tiene il fascicolo o l’ultima ad averlo fatto del<strong>la</strong> prossima scadenza di un dato<br />

termine. Questa soluzione ri<strong>ch</strong>iederebbe in effetti un onere amministrativo sproporzionato<br />

per il Servizio e per le citate autorità. Queste ultime dovrebbero prima di<br />

tutto comunicare al Servizio, per ciascuna sorveglianza, il termine applicabile secondo<br />

i capoversi 1−4. La comunicazione sarebbe indispensabile poi<strong>ch</strong>é il termine<br />

varia a seconda del contenuto del fascicolo (p. es. <strong>la</strong> pena prevista per il reato determina<br />

il termine di prescrizione dell’azione penale e <strong>la</strong> pena pronunciata influisce sul<br />

termine di prescrizione del<strong>la</strong> pena) e il Servizio non ha accesso al fascicolo. In<br />

proposito non bisogna trascurare il fatto <strong>ch</strong>e il reato come pure <strong>la</strong> pena pronunciata e<br />

di conseguenza il termine di conservazione dei dati possono cambiare con le diverse<br />

istanze, complicando ulteriormente il <strong>la</strong>voro di controllo dei termini. È inoltre logico<br />

<strong>ch</strong>e sia l’autorità <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo o l’ultima ad averlo fatto, e non il Servizio, a<br />

compiere queste prati<strong>ch</strong>e poi<strong>ch</strong>é essa è il detentore del<strong>la</strong> collezione di dati (cfr.<br />

art. 13). Questa autorità deve an<strong>ch</strong>e informare il Servizio di un eventuale trasferimento<br />

necessario per rispettare il diritto vigente, prima <strong>ch</strong>e questi dati non siano<br />

soppressi dal sistema del Servizio. L’autorità <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo o l’ultima autorità<br />

incaricatane è pure tenuta a informare il Servizio di un eventuale trasferimento dei<br />

dati necessario secondo il diritto applicabile, prima <strong>ch</strong>e il Servizio elimini questi dati<br />

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