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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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LPD se l’autorità <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo è un’autorità del<strong>la</strong> Confederazione.<br />

L’articolo 37 capoverso 1 LPD si applica invece a titolo sussidiario al diritto<br />

d’accesso ai dati raccolti durante <strong>la</strong> sorveglianza, nel caso in cui l’autorità <strong>ch</strong>e tiene<br />

il fascicolo è un’autorità cantonale e se il diritto cantonale non garantisce un livello<br />

di protezione adeguato. L’articolo 279 CPP si applica inoltre per analogia nel<strong>la</strong><br />

misura in cui <strong>ch</strong>i è stato sorvegliato deve esserne informato dall’autorità <strong>ch</strong>e ha<br />

ordinato <strong>la</strong> sorveglianza (cfr. an<strong>ch</strong>e il commento dell’art. 37 cpv. 2).<br />

La normativa prevista nel capoverso 3 indica <strong>ch</strong>iaramente, an<strong>ch</strong>e se ciò può non<br />

sembrare evidente, <strong>ch</strong>e il Servizio possiede soltanto i dati ma <strong>ch</strong>e il detentore del<strong>la</strong><br />

collezione di dati è l’autorità <strong>ch</strong>e ha accesso al sistema di trattamento, in virtù<br />

dell’articolo 9. È evidente <strong>ch</strong>e se l’ultima autorità <strong>ch</strong>e ha tenuto il fascicolo ha<br />

cessato formalmente di esistere (p. es. in caso di fusione con un’altra autorità o di<br />

integrazione in quest’ultima), l’autorità <strong>ch</strong>e le succede è competente ai sensi del<br />

capoverso 3. Se una domanda di accesso ai dati è formu<strong>la</strong>ta al Servizio, quest’ultimo<br />

deve trasmetter<strong>la</strong> senza indugio all’autorità competente.<br />

Il capoverso 4 dà al Consiglio <strong>federale</strong> il mandato di disciplinare l’esercizio di questi<br />

diritti tenendo conto delle partico<strong>la</strong>rità tecni<strong>ch</strong>e del sistema di trattamento. Si tratta<br />

in partico<strong>la</strong>re del caso in cui <strong>la</strong> consegna delle copie con i risultati delle sorveglianze<br />

– consegna ordinata dal<strong>la</strong> procedura applicabile, in partico<strong>la</strong>re dall’articolo 102<br />

capoverso 3 CPP – presenta problemi tecnici, per esempio per<strong>ch</strong>é il volume di dati è<br />

molto importante (cfr. an<strong>ch</strong>e le spiegazioni introduttive al n. 2.2). Le cer<strong>ch</strong>ie interessate<br />

saranno consultate sulle re<strong>la</strong>tive disposizioni del Consiglio <strong>federale</strong>.<br />

Art. 11 Termine di conservazione dei dati<br />

An<strong>ch</strong>e l’articolo 11 AP-LSCPT è stato contestato da buon numero di interpel<strong>la</strong>ti. Le<br />

criti<strong>ch</strong>e riguardano l’eccessiva complessità e i costi del<strong>la</strong> normativa proposta, segnatamente<br />

del previsto sistema di annuncio <strong>ch</strong>e sarebbe inoltre fonte di un onere amministrativo<br />

inutile. È pure stato rilevato <strong>ch</strong>e il termine di conservazione dovrebbe<br />

essere stabilito dalle vigenti regole del CPP per evitare di avere diverse normative in<br />

collisione. Il nostro Consiglio considera in parte giustificate queste criti<strong>ch</strong>e. Il presente<br />

progetto propone di conseguenza una normativa più semplice <strong>ch</strong>e genera oneri<br />

amministrativi minori per le autorità, segnatamente per le autorità di perseguimento<br />

penale, rispetto all’articolo 11 AP-LSCPT.<br />

Il contenuto del capoverso 1 <strong>ch</strong>e riguarda i dati raccolti nel quadro di un procedimento<br />

penale (art. 1 cpv. 1 lett. a) si impone in modo evidente. Il CPP o gli altri<br />

diritti di procedura applicabili come <strong>la</strong> PPM contengono infatti disposizioni adeguate<br />

sul<strong>la</strong> conservazione dei fascicoli. In questi casi sarebbe inoltre contraddittorio<br />

applicare più normative – una secondo il diritto di procedura penale applicabile<br />

accanto a un’altra normativa specifica prevista nel<strong>la</strong> LSCPT. Di fatto, il capoverso 1<br />

rinvia in partico<strong>la</strong>re al regime degli articoli 99 capoverso 2, 100 e 103 capoverso 1<br />

CPP. I dati devono essere conservati nel fascicolo (art. 100 CPP) e possono esservi<br />

integrati mediante un link verso il luogo dove sono conservati; il fascicolo deve<br />

essere conservato fintanto <strong>ch</strong>e il termine di prescrizione dell’azione penale e del<strong>la</strong><br />

pena non è stato compiuto (art. 103 cpv. 1 CPP). Di conseguenza, i dati personali<br />

devono essere conservati nel fascicolo fintanto <strong>ch</strong>e tale termine di prescrizione non è<br />

scaduto (art. 99 cpv. 2 CPP).<br />

La durata di conservazione massima dei dati nel sistema di trattamento è indicata nel<br />

capoverso 2 (art. 1 cpv. 1 lett. b) e si giustifica in partico<strong>la</strong>re per il fatto <strong>ch</strong>e le pro-<br />

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