Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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LPD se l’autorità <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo è un’autorità del<strong>la</strong> Confederazione.<br />
L’articolo 37 capoverso 1 LPD si applica invece a titolo sussidiario al diritto<br />
d’accesso ai dati raccolti durante <strong>la</strong> sorveglianza, nel caso in cui l’autorità <strong>ch</strong>e tiene<br />
il fascicolo è un’autorità cantonale e se il diritto cantonale non garantisce un livello<br />
di protezione adeguato. L’articolo 279 CPP si applica inoltre per analogia nel<strong>la</strong><br />
misura in cui <strong>ch</strong>i è stato sorvegliato deve esserne informato dall’autorità <strong>ch</strong>e ha<br />
ordinato <strong>la</strong> sorveglianza (cfr. an<strong>ch</strong>e il commento dell’art. 37 cpv. 2).<br />
La normativa prevista nel capoverso 3 indica <strong>ch</strong>iaramente, an<strong>ch</strong>e se ciò può non<br />
sembrare evidente, <strong>ch</strong>e il Servizio possiede soltanto i dati ma <strong>ch</strong>e il detentore del<strong>la</strong><br />
collezione di dati è l’autorità <strong>ch</strong>e ha accesso al sistema di trattamento, in virtù<br />
dell’articolo 9. È evidente <strong>ch</strong>e se l’ultima autorità <strong>ch</strong>e ha tenuto il fascicolo ha<br />
cessato formalmente di esistere (p. es. in caso di fusione con un’altra autorità o di<br />
integrazione in quest’ultima), l’autorità <strong>ch</strong>e le succede è competente ai sensi del<br />
capoverso 3. Se una domanda di accesso ai dati è formu<strong>la</strong>ta al Servizio, quest’ultimo<br />
deve trasmetter<strong>la</strong> senza indugio all’autorità competente.<br />
Il capoverso 4 dà al Consiglio <strong>federale</strong> il mandato di disciplinare l’esercizio di questi<br />
diritti tenendo conto delle partico<strong>la</strong>rità tecni<strong>ch</strong>e del sistema di trattamento. Si tratta<br />
in partico<strong>la</strong>re del caso in cui <strong>la</strong> consegna delle copie con i risultati delle sorveglianze<br />
– consegna ordinata dal<strong>la</strong> procedura applicabile, in partico<strong>la</strong>re dall’articolo 102<br />
capoverso 3 CPP – presenta problemi tecnici, per esempio per<strong>ch</strong>é il volume di dati è<br />
molto importante (cfr. an<strong>ch</strong>e le spiegazioni introduttive al n. 2.2). Le cer<strong>ch</strong>ie interessate<br />
saranno consultate sulle re<strong>la</strong>tive disposizioni del Consiglio <strong>federale</strong>.<br />
Art. 11 Termine di conservazione dei dati<br />
An<strong>ch</strong>e l’articolo 11 AP-LSCPT è stato contestato da buon numero di interpel<strong>la</strong>ti. Le<br />
criti<strong>ch</strong>e riguardano l’eccessiva complessità e i costi del<strong>la</strong> normativa proposta, segnatamente<br />
del previsto sistema di annuncio <strong>ch</strong>e sarebbe inoltre fonte di un onere amministrativo<br />
inutile. È pure stato rilevato <strong>ch</strong>e il termine di conservazione dovrebbe<br />
essere stabilito dalle vigenti regole del CPP per evitare di avere diverse normative in<br />
collisione. Il nostro Consiglio considera in parte giustificate queste criti<strong>ch</strong>e. Il presente<br />
progetto propone di conseguenza una normativa più semplice <strong>ch</strong>e genera oneri<br />
amministrativi minori per le autorità, segnatamente per le autorità di perseguimento<br />
penale, rispetto all’articolo 11 AP-LSCPT.<br />
Il contenuto del capoverso 1 <strong>ch</strong>e riguarda i dati raccolti nel quadro di un procedimento<br />
penale (art. 1 cpv. 1 lett. a) si impone in modo evidente. Il CPP o gli altri<br />
diritti di procedura applicabili come <strong>la</strong> PPM contengono infatti disposizioni adeguate<br />
sul<strong>la</strong> conservazione dei fascicoli. In questi casi sarebbe inoltre contraddittorio<br />
applicare più normative – una secondo il diritto di procedura penale applicabile<br />
accanto a un’altra normativa specifica prevista nel<strong>la</strong> LSCPT. Di fatto, il capoverso 1<br />
rinvia in partico<strong>la</strong>re al regime degli articoli 99 capoverso 2, 100 e 103 capoverso 1<br />
CPP. I dati devono essere conservati nel fascicolo (art. 100 CPP) e possono esservi<br />
integrati mediante un link verso il luogo dove sono conservati; il fascicolo deve<br />
essere conservato fintanto <strong>ch</strong>e il termine di prescrizione dell’azione penale e del<strong>la</strong><br />
pena non è stato compiuto (art. 103 cpv. 1 CPP). Di conseguenza, i dati personali<br />
devono essere conservati nel fascicolo fintanto <strong>ch</strong>e tale termine di prescrizione non è<br />
scaduto (art. 99 cpv. 2 CPP).<br />
La durata di conservazione massima dei dati nel sistema di trattamento è indicata nel<br />
capoverso 2 (art. 1 cpv. 1 lett. b) e si giustifica in partico<strong>la</strong>re per il fatto <strong>ch</strong>e le pro-<br />
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