Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ha essa stessa ordinato <strong>la</strong> sorveglianza. Si tratta in partico<strong>la</strong>re dei casi di riunione dei<br />
procedimenti e di quelli in cui un’autorità è investita di una causa in seguito a ricorso.<br />
L’autorità di cui al capoverso 1 è il detentore del<strong>la</strong> collezione di dati (cfr.<br />
art. 13). Conformemente al principio del<strong>la</strong> proporzionalità, l’autorità secondo il<br />
capoverso 1 può accedere online soltanto ai dati contenuti nel sistema di trattamento<br />
raccolti durante una determinata sorveglianza ma non a tutti i dati raccolti durante<br />
una sorveglianza e contenuti nel sistema. Secondo <strong>la</strong> normativa proposta, i poliziotti<br />
<strong>ch</strong>e <strong>la</strong>vorano a un fascicolo possono, se autorizzati dal pubblico ministero <strong>ch</strong>e tiene<br />
il fascicolo, accedere online ai dati raccolti durante una sorveglianza. Soltanto le<br />
autorità svizzere possono accedere al sistema gestito dal Servizio. Non è infatti<br />
auspicabile <strong>ch</strong>e autorità straniere possano avervi accesso, in partico<strong>la</strong>re nei casi di<br />
procedure di assistenza giudiziaria internazionale (cfr. cpv. 4). Giova pure rilevare<br />
<strong>ch</strong>e le parti, compreso l’imputato e il suo avvocato, potranno an<strong>ch</strong>e accedere online,<br />
nell’esercizio del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 del<strong>la</strong> Costituzione <strong>federale</strong><br />
del 18 aprile 199927 del<strong>la</strong> Confederazione svizzera [Cost.]), ai re<strong>la</strong>tivi dati di telecomunicazione<br />
facendo uso di un terminal d’accesso messo a loro disposizione<br />
presso l’autorità <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo.<br />
La normativa del capoverso 2 permette di evitare <strong>ch</strong>e l’autorità di cui al capoverso 1<br />
e le persone da essa designate accedano ai dati quando non tengono più il fascicolo,<br />
vale a dire a dati di cui non hanno più bisogno. Un’autorità può continuare a tenere<br />
un fascicolo per molti anni. Ma non è per forza necessario <strong>ch</strong>e l’accesso ai dati resti<br />
attivo durante tutto questo periodo. Appare di conseguenza ragionevole prevedere un<br />
meccanismo per disattivare l’accesso dopo un certo periodo e per riattivarlo. Il<br />
nostro Consiglio può emanare le re<strong>la</strong>tive disposizioni in virtù dell’articolo 12 capoverso<br />
2.<br />
Il dovere di informare di cui al capoverso 3 da un canto consente di garantire il<br />
rispetto del capoverso 2, dall’altro permette al Servizio di sapere se deve concedere,<br />
come prevede il capoverso 1, l’accesso online ai dati raccolti durante una sorveglianza<br />
nel caso in cui sia contattato da un’autorità diversa da quel<strong>la</strong> <strong>ch</strong>e ha ordinato<br />
<strong>la</strong> sorveglianza (cfr. an<strong>ch</strong>e commento del cpv. 1). Il nostro Collegio potrà fissare le<br />
modalità dell’informazione oggetto del capoverso 3.<br />
Il capoverso 4 prevede due casi in cui i dati del<strong>la</strong> sorveglianza del traffico delle tele<br />
comunicazioni possono, come attualmente, essere trasmessi su supporti mobili di<br />
dati se possibile in forma criptata: se l’autorità svizzera <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo deve<br />
trasmettere i dati a un’autorità straniera (lett. a), fermo restando <strong>ch</strong>e non è auspicabile<br />
<strong>ch</strong>e le autorità straniere possano ottenere questi dati accedendo online al sistema e<br />
se i dati non possono essere consultati online per motivi tecnici (lett. b). Per quanto<br />
concerne il criptaggio, si veda an<strong>ch</strong>e il commento dell’articolo 12 capoverso 2.<br />
Art. 10 Diritto di consultare gli atti e diritto d’accesso ai dati<br />
An<strong>ch</strong>e l’articolo 10 AP-LSCPT è stato contestato da un gran numero di partecipanti<br />
al<strong>la</strong> consultazione. È stato in partico<strong>la</strong>re fatto valere <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> disposizione è in parte<br />
inutile, per<strong>ch</strong>é il CPP contiene disposizione adeguate per proteggere i dati personali<br />
e farvi rinvio è superfluo o non pertinente. Secondo il nostro Consiglio le criti<strong>ch</strong>e<br />
sono in parte giustificate. Il presente progetto propone dunque una normativa modificata<br />
per tenere conto di queste criti<strong>ch</strong>e.<br />
27 RS 101<br />
32