Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
co delle telecomunicazioni, fatta salva <strong>la</strong> consultazione online. La disposizione fa<br />
riferimento ai dati di contenuto delle comunicazioni e ai dati secondari delle telecomunicazioni.<br />
Per il rimanente si veda il commento dell’articolo 8 lettera a e b.<br />
L’articolo 9 definisce <strong>ch</strong>i ha accesso ai dati e in quali casi non è concesso l’accesso<br />
online. Per il rimanente si vedano le spiegazioni introduttive al numero 2.2.<br />
L’obiettivo indicato nel<strong>la</strong> lettera b è perseguito con <strong>la</strong> conservazione centralizzata a<br />
lungo termine dei dati. Per il rimanente si vedano le spiegazioni introduttive al<br />
numero 2.2.<br />
La lettera c riguarda le informazioni oggetto degli articoli 15, 21 e 22. È<br />
l’articolo 23 a disciplinare le modalità applicabili a queste informazioni, segnatamente<br />
per quanto concerne l’accesso. Per il rimanente vedi il commento degli articoli<br />
15 e 21−23.<br />
Come prevede <strong>la</strong> lettera d il sistema informatico permetterà di trattare i dati indicati<br />
nell’articolo 8. Le funzione di trattamento evocatevi non sono destinate all’imputato<br />
(né al suo rappresentante). Quest’ultimo avrà accesso ai dati <strong>ch</strong>e lo riguardano (cfr.<br />
commento dell’art. 9 cpv. 1) nel rispetto delle disposizioni del<strong>la</strong> procedura penale.<br />
L’impiego da parte delle autorità di perseguimento penale dei dati raccolti durante <strong>la</strong><br />
sorveglianza avrà luogo nei pertinenti sistemi di informazione del<strong>la</strong> rete dei sistemi<br />
di informazione di polizia dell’Ufficio <strong>federale</strong> di polizia (cfr. commento<br />
dell’art. 14).<br />
La lettera e concerne l’esecuzione degli ordini di sorveglianza del traffico delle<br />
telecomunicazioni e il controllo dell’esecuzione (p. es. controlling, registrazione dei<br />
mandati, attribuzione dei mandati e amministrazione).<br />
Art. 8 Contenuto del sistema di trattamento<br />
Nell’articolo 8 lettere a e b è fatta menzione dei dati <strong>ch</strong>e è possibile ottenere da una<br />
sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Per i dettagli, si veda il commento<br />
dell’articolo 26 capoverso 1. Per quanto concerne le lettere c e d si veda il commento<br />
dell’articolo 7 lettere c ed e.<br />
Art. 9 Accesso al sistema di trattamento<br />
L’articolo 9 AP-LSCPT è stato criticato da un discreto numero di partecipanti al<strong>la</strong><br />
consultazione in partico<strong>la</strong>re per<strong>ch</strong>é risulta essere troppo complicato, non tiene conto<br />
dei ris<strong>ch</strong>i di disfunzioni <strong>ch</strong>e può provocare e non considera le attuali possibilità di<br />
rimettere un fascicolo, di riunire o disgiungere i procedimenti ed è di sopraggiunta<br />
inutile. Il nostro Collegio ritiene <strong>ch</strong>e queste criti<strong>ch</strong>e sono in buona parte giustificate.<br />
Di conseguenza, il presente progetto propone una normativa più pertinente, più<br />
semplice e più praticabile per le autorità, in partico<strong>la</strong>re per le autorità di perseguimento<br />
penale; infatti, rispetto all’articolo 9 AP-LSCPT, dal<strong>la</strong> nuova rego<strong>la</strong> risulta<br />
una riduzione dell’onere amministrativo del Servizio.<br />
Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al<strong>la</strong> situazione giuridica attuale. Il Servizio<br />
è competente per porre in essere i diritti di accesso online al sistema di trattamento.<br />
È l’autorità <strong>ch</strong>e ha ordinato <strong>la</strong> sorveglianza o quel<strong>la</strong> <strong>ch</strong>e dirige in seguito il<br />
procedimento da cui dipendono i dati raccolti, quindi l’autorità <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo,<br />
<strong>ch</strong>e ha accesso al sistema di trattamento. La formu<strong>la</strong>zione proposta nel capoverso 1<br />
consente quindi evidentemente all’autorità, a cui è stato rimesso il fascicolo da cui<br />
dipendono i dati raccolti durante <strong>la</strong> sorveglianza, di accedere a tali dati, an<strong>ch</strong>e se non<br />
31