07.06.2013 Views

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

co delle telecomunicazioni, fatta salva <strong>la</strong> consultazione online. La disposizione fa<br />

riferimento ai dati di contenuto delle comunicazioni e ai dati secondari delle telecomunicazioni.<br />

Per il rimanente si veda il commento dell’articolo 8 lettera a e b.<br />

L’articolo 9 definisce <strong>ch</strong>i ha accesso ai dati e in quali casi non è concesso l’accesso<br />

online. Per il rimanente si vedano le spiegazioni introduttive al numero 2.2.<br />

L’obiettivo indicato nel<strong>la</strong> lettera b è perseguito con <strong>la</strong> conservazione centralizzata a<br />

lungo termine dei dati. Per il rimanente si vedano le spiegazioni introduttive al<br />

numero 2.2.<br />

La lettera c riguarda le informazioni oggetto degli articoli 15, 21 e 22. È<br />

l’articolo 23 a disciplinare le modalità applicabili a queste informazioni, segnatamente<br />

per quanto concerne l’accesso. Per il rimanente vedi il commento degli articoli<br />

15 e 21−23.<br />

Come prevede <strong>la</strong> lettera d il sistema informatico permetterà di trattare i dati indicati<br />

nell’articolo 8. Le funzione di trattamento evocatevi non sono destinate all’imputato<br />

(né al suo rappresentante). Quest’ultimo avrà accesso ai dati <strong>ch</strong>e lo riguardano (cfr.<br />

commento dell’art. 9 cpv. 1) nel rispetto delle disposizioni del<strong>la</strong> procedura penale.<br />

L’impiego da parte delle autorità di perseguimento penale dei dati raccolti durante <strong>la</strong><br />

sorveglianza avrà luogo nei pertinenti sistemi di informazione del<strong>la</strong> rete dei sistemi<br />

di informazione di polizia dell’Ufficio <strong>federale</strong> di polizia (cfr. commento<br />

dell’art. 14).<br />

La lettera e concerne l’esecuzione degli ordini di sorveglianza del traffico delle<br />

telecomunicazioni e il controllo dell’esecuzione (p. es. controlling, registrazione dei<br />

mandati, attribuzione dei mandati e amministrazione).<br />

Art. 8 Contenuto del sistema di trattamento<br />

Nell’articolo 8 lettere a e b è fatta menzione dei dati <strong>ch</strong>e è possibile ottenere da una<br />

sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni. Per i dettagli, si veda il commento<br />

dell’articolo 26 capoverso 1. Per quanto concerne le lettere c e d si veda il commento<br />

dell’articolo 7 lettere c ed e.<br />

Art. 9 Accesso al sistema di trattamento<br />

L’articolo 9 AP-LSCPT è stato criticato da un discreto numero di partecipanti al<strong>la</strong><br />

consultazione in partico<strong>la</strong>re per<strong>ch</strong>é risulta essere troppo complicato, non tiene conto<br />

dei ris<strong>ch</strong>i di disfunzioni <strong>ch</strong>e può provocare e non considera le attuali possibilità di<br />

rimettere un fascicolo, di riunire o disgiungere i procedimenti ed è di sopraggiunta<br />

inutile. Il nostro Collegio ritiene <strong>ch</strong>e queste criti<strong>ch</strong>e sono in buona parte giustificate.<br />

Di conseguenza, il presente progetto propone una normativa più pertinente, più<br />

semplice e più praticabile per le autorità, in partico<strong>la</strong>re per le autorità di perseguimento<br />

penale; infatti, rispetto all’articolo 9 AP-LSCPT, dal<strong>la</strong> nuova rego<strong>la</strong> risulta<br />

una riduzione dell’onere amministrativo del Servizio.<br />

Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al<strong>la</strong> situazione giuridica attuale. Il Servizio<br />

è competente per porre in essere i diritti di accesso online al sistema di trattamento.<br />

È l’autorità <strong>ch</strong>e ha ordinato <strong>la</strong> sorveglianza o quel<strong>la</strong> <strong>ch</strong>e dirige in seguito il<br />

procedimento da cui dipendono i dati raccolti, quindi l’autorità <strong>ch</strong>e tiene il fascicolo,<br />

<strong>ch</strong>e ha accesso al sistema di trattamento. La formu<strong>la</strong>zione proposta nel capoverso 1<br />

consente quindi evidentemente all’autorità, a cui è stato rimesso il fascicolo da cui<br />

dipendono i dati raccolti durante <strong>la</strong> sorveglianza, di accedere a tali dati, an<strong>ch</strong>e se non<br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!