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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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traffico delle telecomunicazioni continueranno a poter essere trasmessi, su ri<strong>ch</strong>iesta<br />

e nel rispetto di determinate condizioni, ma a patto di essere criptati su supporti di<br />

dati mobili. Non è così auspicabile <strong>ch</strong>e, nelle procedure di assistenza giudiziaria<br />

internazionale, le autorità straniere possano ottenere questi dati accedendo al sistema<br />

del Servizio.<br />

Malgrado le criti<strong>ch</strong>e <strong>ch</strong>e ha suscitato durante <strong>la</strong> consultazione, il principale argomento<br />

a favore del passaggio al sistema di conservazione dei dati a lungo termine<br />

centralizzandoli nel sistema informatico del Servizio risiede nel crescente volume di<br />

dati raccolti durante le sorveglianze, in partico<strong>la</strong>re per quanto concerne le sorveglianze<br />

di Internet; ciò provoca infatti difficoltà sempre maggiori nel<strong>la</strong> trasmissione<br />

alle autorità per via postale su supporti di dati. Inoltre, soprattutto per i Cantoni più<br />

grandi, lo stoccaggio di questi supporti è sempre più complicato, segnatamente per<br />

motivi di spazio. Gli sviluppi tecnici previsti per i prossimi anni dovrebbero confermare<br />

questa tendenza. La modifica proposta permette di porre rimedio a questo<br />

problema. Permette an<strong>ch</strong>e di migliorare <strong>la</strong> sicurezza dei dati evitando determinati<br />

ris<strong>ch</strong>i connessi con il sistema attuale <strong>ch</strong>e prevede l’invio dei dati per posta (p. es. <strong>la</strong><br />

perdita, il furto o <strong>la</strong> copia dei supporti di dati). Inoltre, <strong>la</strong> modifica migliora <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione<br />

tra le diverse autorità di perseguimento penale <strong>ch</strong>e tengono il fascicolo da<br />

cui dipendono i dati di comunicazione. Nel sistema proposto il Servizio deve tenere<br />

conto dell’evoluzione del<strong>la</strong> tecnica per assicurare a lungo termine <strong>la</strong> leggibilità dei<br />

dati centralizzati nel sistema da lui gestito; ciò evita inoltre <strong>ch</strong>e ogni Cantone debba<br />

adempiere questo compito da sé. La modifica agevo<strong>la</strong> inoltre l’impiego dei programmi<br />

di gestione dei dati ed evita i ris<strong>ch</strong>i di incompatibilità tra il sistema del<br />

Servizio e quelli <strong>ch</strong>e sarebbero gestiti in modo decentralizzato dai Cantoni.<br />

La conservazione centralizzata a lungo termine dei dati raccolti durante <strong>la</strong> sorveglianza<br />

del traffico delle telecomunicazioni comporta un aumento delle spese del<strong>la</strong><br />

Confederazione. Può tuttavia avere per conseguenza <strong>la</strong> diminuzione delle spese dei<br />

Cantoni per l’infrastruttura. Le maggiori spese <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> Confederazione dovrà sostenere<br />

in seguito all’aumento dei termini di conservazione dei dati presso il Servizio<br />

potrebbero ripercuotersi sugli emolumenti pagati dalle autorità di perseguimento<br />

penale, segnatamente quelle dei Cantoni (art. 38 cpv. 3). Queste spese supplementari<br />

sono tuttavia accettabili, tenuto conto dei miglioramenti connessi con questo cambiamento<br />

e dell’esiguità dei costi delle sorveglianze rispetto ai costi totali del perseguimento<br />

penale. Questi costi sono distinti da quelle legate all’acquisizione dell’ISS.<br />

Rinviamo al n. 3.1.<br />

Art. 6 Principio<br />

L'articolo 6 si ispira all’articolo 8 capoverso 1 del<strong>la</strong> vigente OSCPT. Esso abilita il<br />

Servizio a gestire un siffatto sistema. Il sistema può essere composto da numerosi<br />

sottosistemi e funzionare su server diversi. I dati contenuti nel sistema sono indicati<br />

nell’articolo 8. Il sistema non contiene i dati raccolti durante <strong>la</strong> sorveglianza delle<br />

comunicazioni postali <strong>ch</strong>e sono direttamente trasmessi all’autorità <strong>ch</strong>e ha ordinato <strong>la</strong><br />

sorveglianza conformemente all’articolo 19. La sicurezza del sistema sarà adeguatamente<br />

garantita (cfr. in partico<strong>la</strong>re il commento all’articolo 12).<br />

Art. 7 Scopo del sistema di trattamento<br />

La lettera a indica lo scopo principale dell’ISS. Esso rimane immutato rispetto a<br />

quello dell’attuale sistema di trattamento dei dati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> sorveglianza del traffi-<br />

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