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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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S<strong>ch</strong>wander 10.3877 (Revisione del<strong>la</strong> LSCPT), abbiamo analizzato <strong>la</strong> questione<br />

dell’opportunità di sottoporre questo sistema al<strong>la</strong> <strong>legge</strong> <strong>federale</strong> del<br />

13 giugno 200826 sui sistemi d’informazione di polizia del<strong>la</strong> Confederazione (LSIP).<br />

Siamo giunti al<strong>la</strong> conclusione <strong>ch</strong>e non è il caso per<strong>ch</strong>é <strong>la</strong> LSIP si applica soltanto a<br />

sistemi d’informazione gestiti da fedpol (art. 1 e 2 LSIP), mentre il nuovo sistema<br />

informatico di trattamento dei dati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni<br />

sarà unicamente di competenza del Servizio. A favore di quanto<br />

precede milita an<strong>ch</strong>e il fatto <strong>ch</strong>e il Servizio non è un’autorità penale, in partico<strong>la</strong>re<br />

non è un’autorità di perseguimento penale.<br />

La conservazione centralizzata dei dati a lungo termine e gli articoli 6−13 AP-<br />

LSCPT, segnatamente gli articoli 9−11 AP-LSCPT, hanno suscitato reazioni diverse<br />

nell’ambito del<strong>la</strong> procedura di consultazione. Molti Cantoni e organizzazioni del<br />

settore del perseguimento penale, non<strong>ch</strong>é <strong>la</strong> Conferenza delle direttrici e dei direttori<br />

dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) si sono espressi a favore<br />

del principio del<strong>la</strong> conservazione centralizzata, <strong>ch</strong>iedendo delle modifi<strong>ch</strong>e <strong>ch</strong>e sono<br />

state riprese nel sistema attuale. Altri partecipanti al<strong>la</strong> consultazione, in partico<strong>la</strong>re i<br />

Cantoni, hanno <strong>ch</strong>iesto <strong>ch</strong>e <strong>la</strong> conservazione centralizzata sia limitata ai dati del<strong>la</strong><br />

sorveglianza di Internet, in considerazione del<strong>la</strong> loro mole e <strong>ch</strong>e gli altri dati continuino<br />

a essere inviati per posta su supporti di dati. Un numero consistente di Cantoni<br />

e di organizzazioni del settore del perseguimento penale si è espresso in modo più<br />

critico. Alcuni hanno sottolineato <strong>la</strong> grande complessità del<strong>la</strong> normativa prevista da<br />

questi articoli e <strong>la</strong> loro eventuale incompatibilità con il CPP. Altri si sono opposti<br />

al<strong>la</strong> conservazione centralizzata di questi dati presso il Servizio e all’accesso online<br />

a tali dati concesso an<strong>ch</strong>e all’imputato e al suo difensore, preferendo ottenerli su<br />

supporti di dati. Altri ancora hanno rivolto all’avamprogetto le due criti<strong>ch</strong>e illustrate<br />

qui appresso.<br />

Dopo aver esaminato <strong>la</strong> questione, il nostro Consiglio propone, con il sostegno del<br />

Servizio e di alcuni rappresentanti delle autorità di perseguimento penale, <strong>ch</strong>e i dati<br />

raccolti durante <strong>la</strong> sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni siano conservati<br />

a lungo termine nel sistema informatico gestito dal Servizio. Ciò per tutti i dati<br />

raccolti durante le sorveglianze del traffico delle telecomunicazioni, vale a dire sia i<br />

dati delle tradizionali sorveglianze telefoni<strong>ch</strong>e sia quelli risultanti dalle sorveglianze<br />

di Internet. Il presente messaggio prevede tuttavia disposizioni più pertinenti, più<br />

semplici e più praticabili riguardo al<strong>la</strong> conservazione dei dati di quelle previste<br />

nell’AP-LSCPT (cfr. il commento degli art. 9−11).<br />

La procedura proposta dal disegno sostituisce il regime attuale in cui il Servizio<br />

trasmette per posta alle autorità (di perseguimento penale) tutti i dati raccolti su<br />

supporti di dati. In virtù del<strong>la</strong> normativa vigente non appena le autorità confermano<br />

al Servizio di aver ricevuto i dati, quest’ultimo li elimina dal sistema. I dati, eventualmente<br />

trascritti dal<strong>la</strong> polizia o da altri servizi, sono conservati nel fascicolo<br />

giudiziario, come qualsivoglia atto del fascicolo.<br />

Secondo <strong>la</strong> procedura proposta dal disegno, le autorità (di perseguimento penale)<br />

possono accedere ai dati del<strong>la</strong> sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni<br />

riguardante fascicoli di loro competenza mediante un accesso online al sistema<br />

informatico del Servizio. Le parti (compresi l’imputato e il suo avvocato) potranno<br />

accedervi online da un terminale d’accesso messo a disposizione presso l’autorità<br />

<strong>ch</strong>e tiene il fascicolo. Come attualmente, i dati risultanti dal<strong>la</strong> sorveglianza del<br />

26 RS 361<br />

29

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