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07.06.2013 Views

fondo in seno a un organo formalmente istituito. Per raggiungere questo obiettivo, non è necessario che l’organo sia dotato di competenze decisionali. Basta conferirgli un ruolo consultivo che può tuttavia esercitare in modo attivo, formulando raccomandazioni di moto proprio. L’articolo 5 permette al Consiglio federale di formalizzare questa collaborazione. Il capoverso 1 costituisce la base legale di una collaborazione formale tra questi diversi attori nel settore della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Esso dà al DFGP la possibilità di istituire un organo consultivo a tal fine composto da rappresentanti dei diversi attori del settore. Il capoverso 2 stabilisce un quadro sommario delle attività dell’organo consultivo e ne menziona gli obiettivi. Il capoverso 3 affida al DFGP il compito di adottare le disposizioni di dettaglio relative alla composizione e al funzionamento dell’organo consultivo che il capoverso 1 gli dà la possibilità di istituire. Il DFGP inoltre stabilisce concretamente quali organizzazioni partecipano all’organo consultivo e chi determina quali persone fisiche possono rappresentare tali organizzazioni. In considerazione del fatto che si vuole ottenere innanzitutto uno scambio di esperienze tra le autorità e le imprese interessate, la composizione dell’organo dovrebbe anche poter essere determinata ad hoc, in funzione delle speciali conoscenze (di natura tecnica o amministrativa) richieste. In questo senso è pure possibile prevedere un ordinamento nel quale ogni organizzazione può semplicemente delegare una persona in funzione dei temi trattati e delle sue competenze. Occorre inoltre stabilire se vi sono altre persone che possono essere invitate a partecipare all’organo consultivo e, se del caso, con quali competenze. Il DFGP dovrà per esempio anche decidere chi occuperà le cariche di presidente e di segretario dell’organo consultivo e con quali competenze; potrà inoltre stabilire le modalità della presa di decisioni e dell’eventuale pubblicazione dei suoi pareri e delle sue raccomandazioni, nonché definire le informazioni che devono eventualmente essere tutelate dal segreto di funzione. I membri non saranno indennizzati dalla Confederazione ma dall’organizzazione che rappresentano. 2.2 Sezione 2: Sistema informatico per il trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni Gli articoli 6−14 disciplinano il funzionamento, sotto il profilo del trattamento dei dati, del nuovo sistema informatico di trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni gestito dal Servizio, vale a dire l’«Interception System Schweiz» (ISS). Questo sistema conterrà in particolare i dati raccolti durante le sorveglianze del traffico delle telecomunicazioni conformemente all’articolo 269 CPP, vale a dire in relazione con le sorveglianze di tipo classico. Non conterrà invece i dati raccolti con sorveglianze compiute mediante dispositivi tecnici di sorveglianza come gli IMSI-catcher o i GovWare. È infatti previsto che l’ISS serva soltanto per i dati connessi con le attività del Servizio. I dati raccolti con gli IMSIcatcher o i GovWare non ne fanno parte e l’ISS non è un sistema di polizia (cfr. per i dettagli il commento degli art. 269 bis e 269 ter CPP). Dopo aver risposto al numero 3 delle mozioni Schmid-Federer 10.3831 (Revisione della LSCPT), Eichenberger 10.3876 (Revisione della LSCPT) e (von Rotz) 28

Schwander 10.3877 (Revisione della LSCPT), abbiamo analizzato la questione dell’opportunità di sottoporre questo sistema alla legge federale del 13 giugno 200826 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Siamo giunti alla conclusione che non è il caso perché la LSIP si applica soltanto a sistemi d’informazione gestiti da fedpol (art. 1 e 2 LSIP), mentre il nuovo sistema informatico di trattamento dei dati relativi alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni sarà unicamente di competenza del Servizio. A favore di quanto precede milita anche il fatto che il Servizio non è un’autorità penale, in particolare non è un’autorità di perseguimento penale. La conservazione centralizzata dei dati a lungo termine e gli articoli 6−13 AP- LSCPT, segnatamente gli articoli 9−11 AP-LSCPT, hanno suscitato reazioni diverse nell’ambito della procedura di consultazione. Molti Cantoni e organizzazioni del settore del perseguimento penale, nonché la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) si sono espressi a favore del principio della conservazione centralizzata, chiedendo delle modifiche che sono state riprese nel sistema attuale. Altri partecipanti alla consultazione, in particolare i Cantoni, hanno chiesto che la conservazione centralizzata sia limitata ai dati della sorveglianza di Internet, in considerazione della loro mole e che gli altri dati continuino a essere inviati per posta su supporti di dati. Un numero consistente di Cantoni e di organizzazioni del settore del perseguimento penale si è espresso in modo più critico. Alcuni hanno sottolineato la grande complessità della normativa prevista da questi articoli e la loro eventuale incompatibilità con il CPP. Altri si sono opposti alla conservazione centralizzata di questi dati presso il Servizio e all’accesso online a tali dati concesso anche all’imputato e al suo difensore, preferendo ottenerli su supporti di dati. Altri ancora hanno rivolto all’avamprogetto le due critiche illustrate qui appresso. Dopo aver esaminato la questione, il nostro Consiglio propone, con il sostegno del Servizio e di alcuni rappresentanti delle autorità di perseguimento penale, che i dati raccolti durante la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni siano conservati a lungo termine nel sistema informatico gestito dal Servizio. Ciò per tutti i dati raccolti durante le sorveglianze del traffico delle telecomunicazioni, vale a dire sia i dati delle tradizionali sorveglianze telefoniche sia quelli risultanti dalle sorveglianze di Internet. Il presente messaggio prevede tuttavia disposizioni più pertinenti, più semplici e più praticabili riguardo alla conservazione dei dati di quelle previste nell’AP-LSCPT (cfr. il commento degli art. 9−11). La procedura proposta dal disegno sostituisce il regime attuale in cui il Servizio trasmette per posta alle autorità (di perseguimento penale) tutti i dati raccolti su supporti di dati. In virtù della normativa vigente non appena le autorità confermano al Servizio di aver ricevuto i dati, quest’ultimo li elimina dal sistema. I dati, eventualmente trascritti dalla polizia o da altri servizi, sono conservati nel fascicolo giudiziario, come qualsivoglia atto del fascicolo. Secondo la procedura proposta dal disegno, le autorità (di perseguimento penale) possono accedere ai dati della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni riguardante fascicoli di loro competenza mediante un accesso online al sistema informatico del Servizio. Le parti (compresi l’imputato e il suo avvocato) potranno accedervi online da un terminale d’accesso messo a disposizione presso l’autorità che tiene il fascicolo. Come attualmente, i dati risultanti dalla sorveglianza del 26 RS 361 29

fondo in seno a un organo formalmente istituito. Per raggiungere questo obiettivo,<br />

non è necessario <strong>ch</strong>e l’organo sia dotato di competenze decisionali. Basta conferirgli<br />

un ruolo consultivo <strong>ch</strong>e può tuttavia esercitare in modo attivo, formu<strong>la</strong>ndo raccomandazioni<br />

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questa col<strong>la</strong>borazione.<br />

Il capoverso 1 costituisce <strong>la</strong> base legale di una col<strong>la</strong>borazione formale tra questi<br />

diversi attori nel settore del<strong>la</strong> sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza postale e del traffico<br />

delle telecomunicazioni. Esso dà al DFGP <strong>la</strong> possibilità di istituire un organo consultivo<br />

a tal fine composto da rappresentanti dei diversi attori del settore.<br />

Il capoverso 2 stabilisce un quadro sommario delle attività dell’organo consultivo e<br />

ne menziona gli obiettivi.<br />

Il capoverso 3 affida al DFGP il compito di adottare le disposizioni di dettaglio<br />

re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> composizione e al funzionamento dell’organo consultivo <strong>ch</strong>e il capoverso<br />

1 gli dà <strong>la</strong> possibilità di istituire.<br />

Il DFGP inoltre stabilisce concretamente quali organizzazioni partecipano all’organo<br />

consultivo e <strong>ch</strong>i determina quali persone fisi<strong>ch</strong>e possono rappresentare tali organizzazioni.<br />

In considerazione del fatto <strong>ch</strong>e si vuole ottenere innanzitutto uno scambio di<br />

esperienze tra le autorità e le imprese interessate, <strong>la</strong> composizione dell’organo<br />

dovrebbe an<strong>ch</strong>e poter essere determinata ad hoc, in funzione delle speciali conoscenze<br />

(di natura tecnica o amministrativa) ri<strong>ch</strong>ieste. In questo senso è pure possibile<br />

prevedere un ordinamento nel quale ogni organizzazione può semplicemente delegare<br />

una persona in funzione dei temi trattati e delle sue competenze. Occorre inoltre<br />

stabilire se vi sono altre persone <strong>ch</strong>e possono essere invitate a partecipare all’organo<br />

consultivo e, se del caso, con quali competenze. Il DFGP dovrà per esempio an<strong>ch</strong>e<br />

decidere <strong>ch</strong>i occuperà le cari<strong>ch</strong>e di presidente e di segretario dell’organo consultivo<br />

e con quali competenze; potrà inoltre stabilire le modalità del<strong>la</strong> presa di decisioni e<br />

dell’eventuale pubblicazione dei suoi pareri e delle sue raccomandazioni, non<strong>ch</strong>é<br />

definire le informazioni <strong>ch</strong>e devono eventualmente essere tute<strong>la</strong>te dal segreto di<br />

funzione. I membri non saranno indennizzati dal<strong>la</strong> Confederazione ma<br />

dall’organizzazione <strong>ch</strong>e rappresentano.<br />

2.2 Sezione 2: Sistema informatico per il trattamento dei<br />

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Gli articoli 6−14 disciplinano il funzionamento, sotto il profilo del trattamento dei<br />

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le sorveglianze del traffico delle telecomunicazioni conformemente all’articolo 269<br />

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invece i dati raccolti con sorveglianze compiute mediante dispositivi tecnici di<br />

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soltanto per i dati connessi con le attività del Servizio. I dati raccolti con gli IMSIcat<strong>ch</strong>er<br />

o i GovWare non ne fanno parte e l’ISS non è un sistema di polizia (cfr. per i<br />

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