Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch
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assoggettati a concessione o all’obbligo di notifica (cfr. commento delle lett. a e<br />
b) 21.<br />
La lettera a non concerne soltanto <strong>la</strong> Posta Svizzera in quanto fornitrice di servizi<br />
postali ma an<strong>ch</strong>e tutti gli altri operatori <strong>ch</strong>e forniscono questi servizi sul mercato<br />
postale. Contrariamente a quanto prevede <strong>la</strong> LSCPT vigente, l’assoggettamento di<br />
un fornitore di servizi postali al<strong>la</strong> nuova LSCPT non dipende dal fatto <strong>ch</strong>e sia assoggettato<br />
al<strong>la</strong> concessione o all’obbligo di notifica. Ne risulta in partico<strong>la</strong>re <strong>ch</strong>e entrano<br />
nel campo d’applicazione del<strong>la</strong> <strong>legge</strong> an<strong>ch</strong>e i fornitori di servizi postali <strong>ch</strong>e non<br />
sono assoggettati all’obbligo di notifica ordinaria secondo l’articolo 3 dell’ordinanza<br />
del 29 agosto 2012 sul<strong>la</strong> posta<br />
24<br />
22<br />
. Citiamo a titolo di esempio i servizi di corriere e i<br />
servizi rapidi di posta. Invece, i servizi bancari offerti da alcuni fornitori di servizi<br />
postali non sono presi in considerazione in quanto attività (cfr. an<strong>ch</strong>e commento<br />
all’art. 1 cpv. 2).<br />
La lettera b riguarda gli operatori principali del settore del<strong>la</strong> sorveglianza del traffico<br />
delle telecomunicazioni, vale a dire i fornitori di servizi di telecomunicazione. La<br />
definizione del fornitore di servizi di telecomunicazione ai sensi del<strong>la</strong> LSCPT si<br />
trova nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione in materia di telecomunicazioni all’articolo 3 lettere a−c, in<br />
partico<strong>la</strong>re lettera b LTC e all’articolo 2 dell’ordinanza del 9 marzo 2007<br />
servizi di telecomunicazione (OST). Cosa sia o non sia un fornitore di servizi di<br />
telecomunicazione ai fini del<strong>la</strong> succitata normativa vale an<strong>ch</strong>e per <strong>la</strong> LSCPT. In<br />
sintesi, il fornitore di servizi di telecomunicazione si impegna a trasportare, a trasmettere<br />
informazioni per conto di un terzo (ai sensi dell’art. 3 lett. a e c LTC). Le<br />
persone di cui al<strong>la</strong> lettera c, come gli hosting provider, non sono fornitori di servizi<br />
di telecomunicazione, a fortiori, poi<strong>ch</strong>é non trasmettono né trasportano dati essi<br />
stessi (cfr. commento al<strong>la</strong> lett. c). Le medesime considerazioni valgono per le persone<br />
di cui al<strong>la</strong> lettera e, come per esempio gli Internet o cyber café e gli alberghi,<br />
poi<strong>ch</strong>é non trasmettono dati essi stessi (cfr. commento al<strong>la</strong> lett. e). La situazione è <strong>la</strong><br />
medesima per le persone di cui al<strong>la</strong> lettera d poi<strong>ch</strong>é non trasmettono dati per conto di<br />
un terzo, per il pubblico (cfr. commento al<strong>la</strong> lett. d). Sono invece considerati fornitori<br />
di servizi di telecomunicazione i grandi operatori presenti sul mercato svizzero,<br />
come Swisscom, Orange, Sunrise e Cablecom <strong>ch</strong>e danno agli utenti <strong>la</strong> possibilità di<br />
telefonare mediante telefono fisso o cellu<strong>la</strong>re, o di accedere a Internet. I fornitori di<br />
accesso a Internet costituiscono in effetti dei fornitori di servizi di telecomunicazione<br />
ai sensi del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione in materia di telecomunicazioni e, di conseguenza, ai<br />
sensi del<strong>la</strong> LSCPT e ciò indipendentemente dall’esercizio di un’altra attività come<br />
quel<strong>la</strong> di operatore telefonico. Ben diversa è invece <strong>la</strong> situazione degli altri fornitori<br />
di servizi Internet, segnatamente gli hosting provider. Se del caso questi ultimi<br />
ricadono sotto <strong>la</strong> lettera c (cfr. per il rimanente il commento del<strong>la</strong> lett. c).<br />
Diversamente dal<strong>la</strong> LSCPT vigente, <strong>la</strong> lettera b non prevede <strong>ch</strong>e soltanto i fornitori<br />
di servizi di telecomunicazione assoggettati a concessione o all’obbligo di notifica<br />
(art. 4 cpv. 1 LTC) entrano nel campo d’applicazione. È quindi teoricamente possibile<br />
<strong>ch</strong>e un fornitore di servizi di telecomunicazione sia dispensato dagli obblighi<br />
derivanti dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione in materia di telecomunicazioni in virtù degli articoli 3 e<br />
4 capoverso 2 OST ma non dagli obblighi previsti dal<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione in materia<br />
21 Thomas Hansjakob, op. cit. (nota 11), n. 24 ad art. 1 LSCPT<br />
22 RS 783.01<br />
23 RS 784.101.1<br />
23<br />
sui