Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

ejpd.admin.ch
from ejpd.admin.ch More from this publisher
07.06.2013 Views

Viste le competenze del Servizio questi reati sono perseguiti e giudicati conformemente al DPA. I dettagli sono disponibili nel commento degli articoli 39 seg. 1.4.12 Sorveglianza amministrativa Occorre poter garantire che soltanto le persone e le imprese che rispettano le prescrizioni in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni possano operare sul mercato svizzero. Rendere parzialmente applicabile per analogia l’articolo 58 della legge del 30 aprile 199712 sulle telecomunicazioni (LTC) contribuisce a realizzare questo obiettivo. Il Servizio può così pronunciare intimazioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Si instaura così un sistema di sanzioni amministrative distinto e complementare dal sistema delle sanzioni penali (cfr. n. 1.4.11). Il Servizio esercita le sue competenze di sorveglianza in modo vincolante per le persone obbligate a collaborare. Tale non è però il caso nei confronti delle autorità che ordinano le sorveglianze e delle autorità abilitate ad autorizzarle, visto che non è dotato di una competenza decisionale che si imponga a queste autorità (cfr. n. 1.4.5). I dettagli sono disponibili nel commento dell’articolo 41. 1.4.13 Rimedi giuridici contro le decisioni del Servizio sulla sorveglianza La LSCPT vigente non contiene disposizioni sui rimedi giuridici contro le decisioni del Servizio. Soltanto l’articolo 32 dell’attuale OSCPT è applicabile. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, nella legge viene introdotta una disposizione sui rimedi giuridici contro le decisioni del Servizio. La disposizioni riprende i principi del diritto in vigore. Le persone obbligate a collaborare possono così far esaminare da un tribunale la legalità della decisione di sorveglianza notificata loro dal Servizio, senza tuttavia poter invocare questioni che riguardano la procedura penale (p. es. la sussistenza di gravi sospetti secondo l’art. 269 cpv. 1 lett. a CPP o l’adempimento delle condizioni per la sorveglianza di un terzo secondo l'art. 270, lett. b CPP). In particolare in considerazione del carattere urgente che spesso ha una sorveglianza, il ricorso contro una decisione di sorveglianza del Servizio non ha effetto sospensivo. È tuttavia previsto che l’autorità di ricorso possa attribuire l’effetto sospensivo al ricorso. I dettagli sono disponibili nel commento dell’articolo 42. 12 RS 784.10 18

1.4.14 Ricorso a dispositivi tecnici di sorveglianza Il complemento al CPP (e alla PPM) deve consentire al pubblico ministero (e al giudice d’istruzione militare) di fare più ampia utilizzazione di dispositivi come gli IMSI-catcher per identificare apparecchi di comunicazione mobili (non soltanto apparecchi di telefonia mobile) e di conseguenza i loro utenti. Questo impiego dell’IMSI-catcher si aggiunge all’ascolto e alla registrazione delle comunicazioni e alla localizzazione degli apparecchi o utenti sunnominati. Oltre a costituire una misura necessaria al perseguimento dei reati, questo complemento si giustifica anche poiché l’identificazione è una misura che lede in modo meno tangibile la sfera privata degli utenti rispetto alla localizzazione, all’ascolto e alla registrazione delle conversazioni13. Il ricorso a un IMSI-catcher ordinato dal pubblico ministero sottostà all’approvazione del giudice dei provvedimenti coercitivi in quanto misura di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni oggetto dell’articolo 269 CPP. I dettagli sono disponibili nel commento dell’articolo 269 bis CPP e dell’articolo 70 bis PPM. 1.4.15 Ricorso a Government Software Il progetto completa il CPP (e la PPM) con una base legale ad hoc che permette al pubblico ministero (e al giudice d’istruzione militare) di ordinare nell’ambito di un procedimento penale (non a titolo preventivo) e nel rispetto di condizioni restrittive l’utilizzazione di programmi informatici comunemente noti come GovWare. L’impiego di GovWare deve rimanere sussidiario rispetto alle misure di sorveglianza classiche, il principio della proporzionalità è ben inteso fatto salvo. I GovWare sono introdotti in un sistema informatico al fine di intercettare il contenuto delle comunicazioni e dei dati secondari. Il ricorso ai GovWare è tuttavia ammissibile soltanto per i reati per i quali può essere ordinata un’inchiesta mascherata (cfr. l’elenco dell’art. 286 cpv. 2 CPP). L’elenco più esteso dei reati per i quali è possibile una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (cfr. art. 269 cpv. 2 CPP) non è applicabile al ricorso ai GovWare. Chiaramente, questi programmi sono introdotti in un sistema informatico all’insaputa del suo detentore. Questo tipo di sorveglianza non richiede la collaborazione di un fornitore di servizi di telecomunicazione. E il Servizio non svolge alcun ruolo particolare nell’impiego del GovWare. Possono così essere ottenuti non soltanto i dati relativi alla telefonia via Internet e alla corrispondenza tramite e-mail ma anche tutti i dati relativi al traffico delle telecomunicazioni, di cui fa parte anche la corrispondenza via Internet. Per «sistema informatico» si intende ogni apparecchio che permette il traffico delle telecomunicazioni, mediante la rete telefonica o un altro mezzo, come gli ordinatori (portatili) o i telefoni portatili. La perquisizione online di un sistema informatico mediante un GovWare, perquisizione che consente di accedere a tutti i dati personali (p. es. documenti, foto) è vietata. È pure escluso ricorrere a un GovWare per utilizzare la webcam o il micro- 13 Sophie de Saussure, Le IMSI-Catcher: fonctions, applications pratiques et légalité, Jusletter 30.11.2009, n. 45 − 56 e 70 19

Viste le competenze del Servizio questi reati sono perseguiti e giudicati conformemente<br />

al DPA.<br />

I dettagli sono disponibili nel commento degli articoli 39 seg.<br />

1.4.12 Sorveglianza amministrativa<br />

Occorre poter garantire <strong>ch</strong>e soltanto le persone e le imprese <strong>ch</strong>e rispettano le prescrizioni<br />

in materia di sorveglianza del<strong>la</strong> corrispondenza postale e del traffico delle<br />

telecomunicazioni possano operare sul mercato svizzero. Rendere parzialmente<br />

applicabile per analogia l’articolo 58 del<strong>la</strong> <strong>legge</strong> del 30 aprile 199712 sulle telecomunicazioni<br />

(LTC) contribuisce a realizzare questo obiettivo. Il Servizio può così<br />

pronunciare intimazioni in caso di vio<strong>la</strong>zione delle prescrizioni in materia di sorveglianza<br />

del<strong>la</strong> corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Si instaura<br />

così un sistema di sanzioni amministrative distinto e complementare dal sistema<br />

delle sanzioni penali (cfr. n. 1.4.11). Il Servizio esercita le sue competenze di sorveglianza<br />

in modo vinco<strong>la</strong>nte per le persone obbligate a col<strong>la</strong>borare. Tale non è però il<br />

caso nei confronti delle autorità <strong>ch</strong>e ordinano le sorveglianze e delle autorità abilitate<br />

ad autorizzarle, visto <strong>ch</strong>e non è dotato di una competenza decisionale <strong>ch</strong>e si imponga<br />

a queste autorità (cfr. n. 1.4.5).<br />

I dettagli sono disponibili nel commento dell’articolo 41.<br />

1.4.13 Rimedi giuridici contro le decisioni del Servizio sul<strong>la</strong><br />

sorveglianza<br />

La LSCPT vigente non contiene disposizioni sui rimedi giuridici contro le decisioni<br />

del Servizio. Soltanto l’articolo 32 dell’attuale OSCPT è applicabile.<br />

Per motivi di <strong>ch</strong>iarezza e di certezza del diritto, nel<strong>la</strong> <strong>legge</strong> viene introdotta una<br />

disposizione sui rimedi giuridici contro le decisioni del Servizio.<br />

La disposizioni riprende i principi del diritto in vigore. Le persone obbligate a col<strong>la</strong>borare<br />

possono così far esaminare da un tribunale <strong>la</strong> legalità del<strong>la</strong> decisione di<br />

sorveglianza notificata loro dal Servizio, senza tuttavia poter invocare questioni <strong>ch</strong>e<br />

riguardano <strong>la</strong> procedura penale (p. es. <strong>la</strong> sussistenza di gravi sospetti secondo<br />

l’art. 269 cpv. 1 lett. a CPP o l’adempimento delle condizioni per <strong>la</strong> sorveglianza di<br />

un terzo secondo l'art. 270, lett. b CPP).<br />

In partico<strong>la</strong>re in considerazione del carattere urgente <strong>ch</strong>e spesso ha una sorveglianza,<br />

il ricorso contro una decisione di sorveglianza del Servizio non ha effetto sospensivo.<br />

È tuttavia previsto <strong>ch</strong>e l’autorità di ricorso possa attribuire l’effetto sospensivo al<br />

ricorso.<br />

I dettagli sono disponibili nel commento dell’articolo 42.<br />

12 RS 784.10<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!