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Messaggio concernente la legge federale sulla ... - EJPD - admin.ch

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cazioni (OSCPT) 10,<br />

come già è il caso secondo il diritto vigente. A determinate<br />

condizioni, il Consiglio <strong>federale</strong> potrà an<strong>ch</strong>e dispensare i fornitori di servizi di<br />

telecomunicazione da alcuni obblighi. Esso può tuttavia sottoporre alcune persone<br />

obbligate a col<strong>la</strong>borare (p. es. i fornitori di servizi e-mail) a tutti gli obblighi più<br />

estesi previsti per i fornitori di servizi di telecomunicazione o a parte di essi.<br />

Le disposizioni esecutive tecni<strong>ch</strong>e e amministrative, <strong>ch</strong>e hanno per obiettivo <strong>la</strong><br />

buona esecuzione con costi minimi dei tipi di sorveglianza abituali, non saranno più<br />

contenute come oggi nelle direttive del Servizio ma in ordinanze del DFGP.<br />

Va menzionato <strong>ch</strong>e per motivi di fattibilità si rinuncia a prevedere un obbligo generale<br />

dei fornitori di servizi di telecomunicazione di identificare gli utenti <strong>ch</strong>e accedono<br />

a Internet, an<strong>ch</strong>e se in questo modo si tollera una <strong>la</strong>cuna nel<strong>la</strong> sorveglianza.<br />

Per i dettagli vedi il commento degli articoli 19−30.<br />

1.4.7 Prolungamento del<strong>la</strong> conservazione dei dati secondari<br />

e del periodo durante il quale possono essere ottenuti<br />

A differenza dei cosiddetti dati di contenuto, i dati secondari non forniscono informazioni<br />

sul contenuto dell’invio o del<strong>la</strong> telecomunicazione, ma informano soltanto<br />

sull’identità di coloro tra i quali si è svolta <strong>la</strong> corrispondenza o <strong>la</strong> comunicazione, sul<br />

momento e sul luogo in cui è avvenuta. Per perseguire i reati in modo più efficace si<br />

prevede di prolungare da sei a dodici mesi il periodo di conservazione dei dati<br />

secondari. Questi dati sono conservati «in riserva» per agevo<strong>la</strong>re eventuali in<strong>ch</strong>ieste<br />

penali future e sono indispensabili per lottare contro <strong>la</strong> criminalità. I dati secondari<br />

non possono essere ottenuti a titolo preventivo ma per principio soltanto nell’ambito<br />

di un procedimento penale con l’autorizzazione dell’autorità competente per approvare<br />

le sorveglianze.<br />

Questo prolungamento va posto in re<strong>la</strong>zione con le ri<strong>ch</strong>ieste del<strong>la</strong> mozione S<strong>ch</strong>weiger<br />

06.3170 (Lotta al<strong>la</strong> cibercriminalità. Protezione dei fanciulli) e del<strong>la</strong> mozione<br />

Barthassat 10.4133 (Aumentare <strong>la</strong> durata di conservazione dei registri di assegnazione<br />

degli indirizzi Internet Protocol). La problematica affrontata da queste mozioni<br />

riguarda non soltanto i dati secondari di telecomunicazione bensì an<strong>ch</strong>e i dati secondari<br />

postali. Le esperienze acquisite dalle autorità di perseguimento penale svizzere<br />

sotto l’egida del diritto vigente mostrano infatti <strong>ch</strong>e l’attuale durata prescritta per <strong>la</strong><br />

conservazione di questi dati (6 mesi) è troppo breve, poi<strong>ch</strong>é questo termine è sovente<br />

completamente o in gran parte trascorso quando l’autorità è in grado di ordinare<br />

una sorveglianza. .<br />

Per i dettagli vedi il commento degli articoli 19 capoverso 4 e 26 capoverso 5 non<strong>ch</strong>é<br />

dell’articolo 273 capoverso 3 CPP e 70d capoverso 3 PPM.<br />

10 RS 780.11<br />

15

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