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Annuario 2012-2013 - Studio Teologico San Paolo

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Considerato<br />

– che lo strumento più adeguato a garantire la sperimentazione e lo sviluppo<br />

della collaborazione nelle materie indicate in premessa una convenzione<br />

che nel rispetto del principio di autonomia e di libertà di<br />

insegnamento:<br />

1. regoli i criteri essenziali per il riconoscimento dei crediti che gli studenti<br />

possono conseguire presso l’istituzione convenzionata;<br />

2. preveda la possibilità di organizzare attività di ricerca nei temi di comune<br />

interesse attinenti alle problematiche religiose;<br />

3. definisca il numero massimo di studenti ospitabili presso ciascuna istituzione<br />

in armonia con le capacità di accoglienza e le metodologie didattiche.<br />

Si conviene:<br />

1. L’università degli Studi di Catania e lo <strong>Studio</strong> collaborano nella formazione<br />

dei rispettivi studenti nell’ambito delle discipline impartite e nello<br />

sviluppo delle ricerche inerenti le problematiche religiose secondo lo<br />

spirito dell’art. 10, n. 2 dell’Accordo tra la <strong>San</strong>ta Sede e lo Stato italiano<br />

del 18 febbraio 1984.<br />

2. Le parti riconoscono ai fini della carriera scolastica dei propri studenti<br />

e nell’ambito delle disposizioni che regolano i rispettivi ordinamenti gli<br />

insegnamenti seguiti e gli esami superati presso i Corsi di studio di ciascuna<br />

controparte.<br />

3. il numero massimo di studenti ammissibili alle attività didattiche di ciascuna<br />

Parte definito annualmente in base alle strutture disponibili e alle<br />

metodologie didattiche utilizzate, con determinazione congiunta del magnifico<br />

rettore e del Preside dello <strong>Studio</strong>. in caso di richieste eccedenti<br />

il numero di posti disponibili si provvederà a una selezione mediante<br />

colloquio condotto da una commissione paritetica nominata di concerto<br />

dall’università e dallo <strong>Studio</strong>.<br />

Gli studenti potranno frequentare soltanto insegnamenti non impartiti<br />

presso i Corsi di appartenenza e dovranno disporre della preventiva autorizzazione<br />

del Consiglio di Corso di appartenenza.<br />

4. é garantita la libertà di insegnamento e l’autonomia dello studente. in<br />

considerazione del carattere confessionale dello <strong>Studio</strong>, gli studenti universitari<br />

ammessi alla frequenza sono tenuti a rispettare le regole dell’istituto<br />

ospitante e a tenere comportamenti adeguati. Con<br />

provvedimento del Comitato Paritetico di cui all’art. 7 si può disporre<br />

la sospensione dello studente dalla frequenza.<br />

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