07.06.2013 Views

Annuario 2012-2013 - Studio Teologico San Paolo

Annuario 2012-2013 - Studio Teologico San Paolo

Annuario 2012-2013 - Studio Teologico San Paolo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

iConoSCimento Civile Dei titoli aCCaDemiCi eCCleSiaStiCi<br />

“i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate<br />

d’accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla<br />

<strong>San</strong>ta Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (art. 10, 2 della legge 25<br />

marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Suppl. ordinario alla «Gazzetta ufficiale»<br />

n. 85 del 10 aprile 1985). Con decreto del Presidente della repubblica,<br />

2 febbraio 1994, n. 175, viene approvata l’intesa italia <strong>San</strong>ta<br />

Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici («Gazzetta ufficiale»<br />

n. 62 del 16 marzo 1994):<br />

«i titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui<br />

all’art. 1 (Teologia e Sacra Scrittura) conferiti dalle Facoltà approvate<br />

dalla <strong>San</strong>ta Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente<br />

come diploma universitario e come laurea» (art. 2).<br />

inoltre i titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato sono<br />

validi ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica<br />

secondo le nuove norme dell’intesa tra ministero per la Pubblica<br />

istruzione e Conferenza episcopale italiana.<br />

La Licenza in S. Teologia riconosciuta valida per:<br />

1. L’immatricolazione nelle università e istituti universitari statali e<br />

liberi. Ai fini di esenzioni da frequenze e abbreviazioni di corsi universitari,<br />

a discrezione delle Autorità Accademiche (Circolare m.P.i.<br />

del 2 ottobre 1971, n. 3787).<br />

2. L’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole medie di 1º grado, meramente<br />

private, o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti<br />

o meno da enti ecclesiastici o religiosi. Tale riconoscimento viene<br />

concesso, mediante la Dichiarazione Ministeriale di equipollenza<br />

al titolo statale, a coloro che hanno superato, con esito positivo, due<br />

esami: uno di italiano e uno di Storia civile, presso una Facoltà od<br />

istituto universitario statale o libero (art. 7 del r.d. del 6 maggio<br />

1925, n. 1084).<br />

3. L’ammissione ai Concorsi-esami di Stato per il conseguimento<br />

137

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!