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Il 13 ottobre 2011 è entrato in vigore il Codice Antimafia. Con <strong>la</strong><br />

pubblicazione sul<strong>la</strong> Gazzetta Ufficiale n.226 del 28/09/2011- Suppl. Ordinario<br />

n.214, infatti, del decreto legis<strong>la</strong>tivo 6 Settembre 2011, n.159 entra in vigore il<br />

provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nel<strong>la</strong> riunione del 3<br />

Agosto 2011, su proposta dei Ministri dell’Interno e del<strong>la</strong> Giustizia. Il Codice<br />

prevede misure di prevenzione e sul<strong>la</strong> documentazione antimafia aggiornando<br />

<strong>la</strong> normativa e divenendo punto di riferimento completo per semplificare<br />

l’attività dell’interprete, migliorare l’efficienza delle procedure di gestione,<br />

destinazione ed assegnazione dei beni confiscati. 48 Per quel che riguarda il<br />

sequestro dei beni, il Codice presenta più di una fal<strong>la</strong>, con nuove regole che,<br />

invece che contrastare, rischiano di favorire le cosche. 49 Nel testo compaiono<br />

alcuni vincoli normativi che fanno riflettere. Ad esempio vengono applicati<br />

alcuni principi secondo i quali i giudici sono obbligati a confiscare i beni entro<br />

due anni e mezzo dall’avvio del procedimento penale, e nel caso in cui <strong>la</strong><br />

scadenza del termine venga oltrepassata, il bene deve essere restituito a quelli<br />

che, nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi, sono i prestanome dei boss. I magistrati si<br />

trovano davanti ad un bivio: restituire i beni che non si è riusciti a confiscare<br />

nei 30 mesi previsti o mettere in liquidazione le grandi aziende, chiudendole o<br />

licenziando drasticamente il personale. E’ davvero sconvolgente se si pensa<br />

che oggi un procedimento di confisca dura più o meno dieci anni. 50<br />

Roberto Scarpinato, Procuratore generale di Caltanissetta, ha ricordato come il<br />

nuovo Codice abbia <strong>la</strong>sciato invariate le norme del 1982 che avevano<br />

l’urgente necessità di essere modificate, sul<strong>la</strong> base dei cambiamenti avuti nelle<br />

azioni delle mafie. Egli afferma che: “Con il nuovo Codice, non sono state<br />

rese segrete le indagini patrimoniali, oggi possibili solo a cielo aperto, con<br />

elevatissimo rischio di fuga di notizie che permetterebbe ai prestanome e ai<br />

boss di svuotare i conti corrente e far sparire i beni mobili. Non solo. Le<br />

intercettazioni, strumento fondamentale delle indagini antimafia, possono<br />

essere fatte solo su coloro ai quali è stata applicata una misura di prevenzione<br />

e non possono essere utilizzate ai fini processuali ma solo per ulteriori<br />

48<br />

Il Codice Antimafia Ministero dell’Interno, www.interno.it, Ottobre 2011<br />

49<br />

Pettinari A., Sequestro di beni: una fal<strong>la</strong> nel Codice Antimafia, www.antimafiaduemi<strong>la</strong>.it, 17<br />

Febbraio 2012<br />

50<br />

Pettinari A., Sequestro di beni: una fal<strong>la</strong> nel Codice Antimafia, www.antimafiaduemi<strong>la</strong>.it, 17<br />

Febbraio 2012, Ibidem<br />

47

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