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IL RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO - Professione Condominio

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<strong>Professione</strong> <strong>Condominio</strong><br />

<strong>IL</strong> <strong>RISCALDAMENTO</strong><br />

<strong>CENTRALIZZATO</strong><br />

DISTACCO DALL’IMPIANTO<br />

ESEMPIO DI RIPARTIZIONE<br />

Dott. Ing. GIUSEPPE MUSTO<br />

Sito Web: www.professione-condominio.com<br />

E-mail: info@professione-condominio.com


Il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato<br />

Ing. Musto Giuseppe – Responsabile CESCOND Province Salerno ed Avellino<br />

www.cescond.org<br />

La Corte di Cassazione afferma che a determinate condizioni il condomino può rinunciare all’uso<br />

dell’impianto di riscaldamento centralizzato senza che l’assemblea possa in alcun modo vietarglielo.<br />

In passato la giurisprudenza negava la possibilità di distacco dall’impianto di riscaldamento in virtù<br />

del principio di irrinunciabilità della proprietà delle cose comuni. Più recentemente, invece, la<br />

Cassazione ha cambiato il proprio orientamento distinguendo tra la rinuncia all’uso e la rinuncia alla<br />

proprietà. La rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino<br />

mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima<br />

quando l'interessato dimostri che, dal suo distacco non derivano né aggravi di spese per i<br />

condomini che continuano ad usufruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per il corretto<br />

funzionamento dell’impianto (Cass. n. 5974/04).<br />

L’assenza di squilibrio termico e di aggravio di spese per gli altri condomini può essere dimostrata<br />

tramite la relazione d’un tecnico specializzato che spieghi, tecnicamente ed esaustivamente, perché<br />

dal distacco non possano derivare simili inconvenienti.<br />

Che cosa accade se nonostante tale dimostrazione l’assemblea deliberi di non autorizzare il<br />

distacco?<br />

La risposta è contenuta nella sentenza della Cassazione n. 6481. Gli ermellini hanno affermato che<br />

il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le<br />

diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di<br />

autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle<br />

spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti<br />

in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a<br />

godere gli altri condomini (Cass. n. 7518 del 2006; Cass. 5974 del 2004; Cass. n. 8924 del 2001) .<br />

La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di<br />

autorizzazione al distacco è affetta da nullità e non da annullabilità, per violazione del diritto


individuale del condomino sulla cosa comune (Cass., S.U., n. 4806 del<br />

Ing. Musto Giuseppe – Responsabile CESCOND Province Salerno ed Avellino<br />

www.cescond.org<br />

2005)" (Cass. 22 marzo 2011 n. 6481). In sostanza di fronte ad un immotivato diniego il condomino<br />

interessato potrà impugnare la delibera in ogni momento per fare valere il proprio diritto al distacco.<br />

Potrebbe capitare, però, che il regolamento condominiale contenga delle disposizioni diverse, che<br />

disciplinano in maniera specifica gli oneri da pagare in caso di distacco. Infine è altresì possibile che<br />

l’assemblea dei condomini possa stabilire un pagamento in misura percentuale degli oneri relativi<br />

alle spese di consumo.<br />

Esempio di Ripartizione<br />

Si supponga di dover ripartire un preventivo di spesa di riscaldamento pari ad € 10.000,00 in uno<br />

stabile di 15 appartamenti, in base alla tabella millesimale per il riscaldamento. Si ottengono le<br />

seguenti quote procapite:


Si supponga ora che il condomino#4 ed il condomino#11 decidano di<br />

Ing. Musto Giuseppe – Responsabile CESCOND Province Salerno ed Avellino<br />

www.cescond.org<br />

distaccarsi dall’impianto centralizzato per cui richiedono una perizia tecnica, dalla quale risulti che<br />

essi siano obbligati a versare al condominio il 25% delle spese di gestione. Vediamo come si<br />

ripartiscono le spese nel caso si voglia preventivare una spesa di riscaldamento pari ad €<br />

10.000,00. Innanzitutto al condomino#4 ed al condomino#11 va applicato solo il 25% del valore<br />

della quota millesimale:<br />

nuova quota condomino#4: 57,43 x 0,25 = 14,36 millesimi<br />

nuova quota condomino#11: 77,15 x 0,25 = 19,29 millesimi<br />

Per i rimanenti condomini bisogna riparametrizzare i valori della tabella millesimale in modo tale da<br />

riprotare di nuovo la somma dei valori a 1.000 millesimi, ma senza alterare la relazione di<br />

proprozionalità tra i valori della tabella riscaldamento.<br />

Il coefficiente di riparametrizzazione si calcola nel seguente modo:<br />

Coeff. Rip. = [1.000 – Somma(nuove quote condomini distaccati)] / Somma(quote rimanenti).<br />

Nell’esempio riportato a pagina 2 il Coefficiente di Ripartizione vale:<br />

Coeff. Rip. = [1.000 – (14,36 + 19,29)] / 865,42 = 1,12<br />

A questo punto le nuove quote riparametrizzate si ottengono moltiplicando le quote millesimali<br />

originali dei condomini non distaccati per il coefficiente di ripartizione:


Ing. Musto Giuseppe – Responsabile CESCOND Province Salerno ed Avellino<br />

www.cescond.org

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