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Sent. n. 167/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...

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tanto quello carrozzabile, quanto quello pedonale, sempre garantito, anche a seguito della<br />

trasformazione del tratturo in strada adatta alla percorribilità veicolare.<br />

Va peraltro precisato che l'atto di sdemanializzazione previsto dall'art. 829 c.c. ha valore meramente<br />

dichiarativo e la sdemanializzazione stessa, come ritenuto da costante e condivisibile orientamento<br />

della Corte di Cassazione (ex multis: Cassazione civile , sez. II, 03 giugno 2008, n. 14666) può<br />

avvenire anche indipendente dall’adozione di un atto formale di declassificazione, purché si sia in<br />

presenza di atti e fatti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà di conservare la<br />

destinazione del bene all'uso pubblico e di rinunciare definitivamente al suo ripristino.<br />

3.5.-Con un'altra censura i ricorrenti denunziano, infine, l’illegittimità della decisione di alienare la<br />

strada della Marinella, perché effettuata in difetto di istruttoria in ordine alla sussistenza delle<br />

caratteristiche di demanialità della strada e in carenza di motivazione in ordine alla necessità di<br />

effettuare la sdemanializzazione, non potendo, a tale ultimo riguardo, valere quanto affermato dal<br />

consigliere Limongi in relazione alla pendenza della strada che la rende in contrasto con il D.M. 5<br />

novembre 2001.<br />

Anche tali censure sono infondate.<br />

Al riguardo, osserva il Collegio, dalle premesse della delibera impugnata emerge che la scelta di<br />

procedere all’alienazione della strada non risiede soltanto sulla non conformità della strada con il<br />

D.M. 5 novembre 2001, ma su una serie di ulteriori considerazioni, rinvenibili nelle premesse, tra le<br />

quali spiccano sia quella di far fronte ad esigenze di cassa (grazie alla nuova entrata costituita dal<br />

corrispettivo dovuto dalle cessionarie e ai risparmi di spesa relativi all’illuminazione pubblica del<br />

tratto della strada interno alla lottizzazione, quantificati nella somma di circa Euro 5536,00 annue)<br />

sia quella di contribuire al potenziamento e al sostegno delle attività produttive connesse al turismo,<br />

che riceverebbero un beneficio dall’ampliamento del complesso turistico realizzato dalle società<br />

lottizzanti.<br />

Va, infine, osservato che tutti gli atti e i fatti sopra descritti, quali la sottrazione della strada al<br />

traffico veicolare pubblico sino all’autorizzazione all’utilizzo della stessa solo per i mezzi della<br />

società lottizzante, l’ imposizione a carico della società lottizzante degli oneri di manutenzione<br />

ordinaria e straordinaria (come risulta dalla convenzione del 1988), l’ apposizione di sbarre<br />

metalliche, la limitazione del passaggio ai pedoni, denotano in maniera inequivocabile la volontà<br />

del Comune di sottrarre la strada della Marinella all’uso pubblico indifferenziato sino alla rinunzia<br />

definitiva al suo ripristino, sancita proprio dalla delibera del Consiglio comunale n. 34/2010 con la<br />

quale è stata disposta la sua alienazione.<br />

4.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.<br />

5.-In ragione della particolare complessità della vicenda, le spese di giudizio possono essere<br />

compensate tra le parti.<br />

5.1.- Le spese relative al compenso del verificatore ing. Vincenzo Tafuri, funzionario dell’Autorità<br />

interregionale di bacino della Basilicata, delegato dal Segretario generale, seguono, invece, la<br />

soccombenza e sono imputate definitivamente a carico dei ricorrenti.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso,<br />

come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />

Spese compensate.<br />

Imputa definitivamente a carico dei ricorrenti in solido il compenso spettante all’ing. Vincenzo<br />

Tafuri funzionario dell’Autorità interregionale di bacino della Basilicata, liquidato nella somma<br />

complessiva di Euro 2044,30 e pertanto condanna i ricorrenti stessi al pagamento in favore del<br />

citato verificatore del saldo di Euro 1044,30, oltre che dell’acconto di Euro 1000,00 già<br />

provvisoriamente posto a carico dei ricorrenti con ordinanza collegiale di questo Tribunale n.<br />

512/2011.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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