07.06.2013 Views

Sent. n. 167/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...

Sent. n. 167/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...

Sent. n. 167/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

della “Marinella” non è mai stata destinata al traffico veicolare pubblico, specificando che la<br />

circolazione sulla stessa è stata dapprima (in virtù della convenzione del 30 novembre 1988) > e poi, dal<br />

10 giugno 1991 al 25 giugno 2011 la circolazione è stata addirittura vietata a qualsiasi mezzo con<br />

esclusione di quelli autorizzati dalla S.p.a. S.I.MAR.<br />

Da ciò consegue che, nell’ambito del sindacato consentito al giudice amministrativo- che non può<br />

spingersi sino a sostituirsi alle scelte effettuate dall’Amministrazione, se non nei limiti della loro<br />

manifesta illogicità ed irragionevolezza- la decisione di alienare la strada della Marinella e quindi di<br />

lasciare la strada provinciale come unica strada di collegamento tra le frazioni di Santa Caterina,<br />

Massa, Brefaro e la zona sud di Maratea, si rivela immune dai vizi di illogicità ed irragionevolezza<br />

denunziati, poiché tra le varie opzioni possibili, quella relativa all’ utilizzo del percorso della<br />

“Marinella” come collegamento veicolare tra le frazioni di montagna e la zona Sud di Maratea non<br />

era stata presa in considerazione proprio sulla base del presupposto che tale strada, sin dal momento<br />

in cui fu resa carrabile da parte della società lottizzante non era mai stata aperta al traffico veicolare<br />

pubblico.<br />

3.2.- Neanche la dedotta circostanza della franosità della strada alternativa che unisce Santa<br />

Caterina, Massa, Brefaro alla s.s. 18 si rivela sufficiente a corroborare la tesi della manifesta<br />

illogicità ed irragionevolezza della scelta operata dall’ente locale di alienare la strada della<br />

Marinella atteso che, dagli esiti della verificazione ordinata da questo Tribunale, l’ing. Vincenzo<br />

Tafuri, funzionario dell’Autorità interregionale di Bacino delegato dal Segretario Generale<br />

dell’Autorità di bacino, ha accertato che entrambi i percorsi e ha concluso ritenendo il percorso alternativo a quello della “Marinella”<br />

come , in considerazione dell’ampiezza della carreggiata, della pendenza<br />

meno accentuata, dello stato del guard-rail, della segnaletica esistente, oltre che il più rapido, quanto<br />

a tempo medio di percorrenza, tenuto conto dei semafori esistenti sulla strada della “Marinella” e<br />

dei limiti di velocità.<br />

E comunque il paventato pericolo dell’isolamento delle frazioni nell’ipotesi di frana sulla strada<br />

provinciale è già stato valutato dall’Amministrazione, là dove, nello schema di convenzione<br />

impugnato, all’art. 11.2., si stabilisce che .<br />

3.3.- Con riferimento alla doglianza relativa alla definitiva preclusione di passare in processione<br />

sulla strada della Marinella in occasione della festa di San Biagio è appena il caso di evidenziare<br />

quanto dedotto dal Comune e dalle controinteressate, le quali, in particolare, affermano di essersi<br />

impegnate con nota acquisita al protocollo comunale n. 0012590 del 1 ottobre 2010 a non negare né<br />

impedire il passaggio ai fedeli in occasione della festa patronale.<br />

3.4.- Con ulteriore censura i ricorrenti affermano che l’uso pubblico della strada della Marinella ne<br />

impedirebbe la sdemanializzazione anche tacita e comunque, pur volendo ammettere l’avvenuta<br />

sdemanializzazione, l’amministrazione non avrebbe attivato lo specifico procedimento previsto<br />

all’art. 829 c.c.<br />

La censura, alla luce della prospettazione dell’interesse contenuta nel ricorso, fondata sulla<br />

necessità di raggiungere più rapidamente la zona sud di Maratea, si rivela infondata in punto di<br />

fatto.<br />

Risulta, infatti, provato dalla relazione di chiarimenti del Comandante della polizia locale e dalle<br />

allegate ordinanze disciplinanti il transito, che la strada della “Marinella”, sin dal momento in cui fu<br />

resa carrabile da parte della società lottizzante non è stata mai destinata al traffico veicolare<br />

pubblico, né i ricorrenti forniscono elementi probatori contrari atti a dimostrare la preesistenza di un<br />

diritto ad un uso carrabile pubblico ed indifferenziato della strada.<br />

Ne consegue l’infondatezza delle doglianze, in quanto fondate su un presupposto rivelatosi erroneo,<br />

atteso che l’unico utilizzo della strada, che semmai i ricorrenti avrebbero potuto rivendicare, non era

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!