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Sent. n. 167/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...

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2.- Oggetto del ricorso è la delibera del consiglio comunale 12 agosto 2010, n. 34, con la quale il<br />

Comune di Maratea ha stabilito di approvare lo schema di convenzione per regolamentare gli<br />

adempimenti ancora da assolvere relativi alla realizzazione del complesso turistico ricettivo Pianeta<br />

Maratea, nella parte in cui l’amministrazione rinunziava a pretendere la costruzione della strada<br />

alternativa a quella della Marinella, ritenendo più conveniente ricevere il corrispettivo monetario di<br />

tale opera e si obbligava a trasferire, dopo il pagamento dell’importo, il tratto della strada della<br />

Marinella compreso nella lottizzazione di cui alla convenzione n. 198/81.<br />

3.-Con il primo motivo di gravame i ricorrenti, che affermano di essere abitanti nelle frazioni di<br />

Santa Caterina, Massa e Brefaro, lamentano l’illegittimità per illogicità manifesta ed irrazionalità<br />

della decisione di alienare la strada della Marinella.<br />

In primo luogo, perché gli abitanti delle frazioni di Santa Caterina, Massa e Brefaro per raggiungere<br />

la statale 18 nella parte sud di Maratea, dove si trova anche l’ospedale, sarebbero costretti a<br />

percorrere un tragitto più lungo (di circa 15 km) e tortuoso, poiché l’unica strada alternativa<br />

esistente (la strada provinciale) non solo sarebbe piena di tornanti, ma sarebbe anche esposta al<br />

pericolo di frane.<br />

3.1.- La censura non merita accoglimento.<br />

Ad avviso del Collegio, la scelta operata dall’amministrazione è immune dai denunziati vizi di<br />

illogicità ed irragionevolezza, poiché dalla documentazione agli atti di causa e dalle risultanze<br />

dell’istruttoria è emerso che la strada della Marinella non è mai stata utilizzata come percorso<br />

carrabile di uso pubblico alternativo alla strada provinciale n.3.<br />

In particolare, con deliberazione n. 93 del 24.6.1988 il Consiglio comunale di Maratea approvava lo<br />

schema di convenzione da stipulare con la società S.I.MAR S.p.A. per l’utilizzo della strada<br />

comunale Marinella.<br />

Dalle premesse della convenzione che fu stipulata in data 30 novembre 1988 tra la S.I. MAR e il<br />

Comune di Maratea, a conferma dell’assunto delle società contro interessate e dell’ente intimato,<br />

emerge che la strada per cui è causa, in origine, era un tratturo, trasformato poi in percorso carrabile<br />

grazie ai lavori eseguiti dalla originaria società lottizzante S.I. MAR s.p.a. dopo il rilascio della<br />

concessione edilizia 2 maggio 1985, n.114.<br />

Per effetto del medesimo accordo 30 novembre 1988, in ragione delle forti e non uniformi pendenze<br />

della strada della Marinella, la circolazione sulla stessa fu consentita e al contempo la S.I.MAR fu autorizzata<br />

alla installazione di tre sbarre metalliche, di cui una a valle in corrispondenza della s.s. 18, una in<br />

corrispondenza di altra proprietà e una in corrispondenza dell’imbocco della strada di lottizzazione<br />

del complesso Pianeta Maratea.<br />

Era inoltre stabilito che tali sbarramenti sarebbero stati muniti di automatismi di manovra, di<br />

serratura e di chiavi date in dotazione al Comune ed alla S.p.a. S.I. MAR e che lateralmente avrebbe<br />

dovuto essere consentito il passaggio pedonale.<br />

Infine, sempre in virtù di tale convenzione del 1988, le parti prevedevano che: a) le opere e gli oneri<br />

di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al tratto di strada “Marinella” ricostruito<br />

sarebbero rimaste a carico della S.p.A. S.I.MAR fino alla vigenza delle limitazioni di traffico; b) la<br />

durata della convenzione fosse decennale; c) nessun onere era dovuto da parte della S.p.A.<br />

S.I.MAR, in quanto la stessa aveva costruito la strada.<br />

Dal contenuto dell’accordo del 1988 risulta, quindi, comprovato che la strada della Marinella, sin<br />

dal momento di realizzazione da parte della società lottizzante e fino alla scadenza della<br />

convenzione (1998) non è mai stata destinata al traffico carrabile pubblico ovvero all’uso oggi<br />

rivendicato dai ricorrenti.<br />

Le risultanze dell’istruttoria ordinata da questo Tribunale confermano, peraltro, che, anche dopo la<br />

scadenza della convenzione del 1988, la strada della Marinella è rimasta interdetta al traffico<br />

veicolare pubblico. Il Comandante della polizia locale di Maratea, nella sua dettagliata relazione di<br />

chiarimenti, riferisce, infatti, che dal 30 novembre 1988 sino al sino al 25 giugno 2011 la strada

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