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Sent. n. 167/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...

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1.1.- Ciò premesso, i ricorrenti, con il ricorso in epigrafe, impugnano la deliberazione del Consiglio<br />

comunale n. 34 del 12 agosto 2010, con la quale il Comune di Maratea ha approvato lo schema di<br />

convenzione per regolamentare gli adempimenti ancora da assolvere nel Complesso turistico<br />

ricettivo Pianetamaratea nella parte in cui dispone la cessione alle società lottizzanti di un tratto<br />

della strada della Marinella.<br />

1.2.- Ad avviso dei ricorrenti la delibera impugnata, sarebbe illegittima per i seguenti motivi di<br />

gravame:<br />

a) eccesso di potere per illogicità manifesta ed irrazionalità perché gli abitanti delle frazioni di Santa<br />

Caterina, Massa e Brefaro, per raggiungere la zona Sud di Maratea e quindi l’ospedale e i servizi,<br />

sarebbero costretti a percorrere la strada provinciale n.3, percorso alternativo più lungo (di circa 15<br />

km), più tortuoso e spesso soggetto frane; inoltre agli abitanti delle frazioni citate non potrebbero<br />

più raggiungere in processione la Basilica di San Biagio, attraversando la strada della Marinella;<br />

b) violazione degli articoli 822, 823, 824, 829 del codice civile, poiché la strada della Marinella<br />

sarebbe strada demaniale e la persistenza dell’interesse all’uso pubblico della stessa ne impedirebbe<br />

la sdemanializzazione; e comunque l’amministrazione comunale non avrebbe posto in essere lo<br />

specifico procedimento di sdemanializzazione;<br />

c) carenza di motivazione, non potendo questa essere ravvisata nella affermazione del Cons.<br />

Limongi, riportata nell’impugnata deliberazione, della non conformità della strada alle norme per la<br />

costruzione delle strade di cui al D.M. 5 novembre 2001, le quali non troverebbero comunque<br />

applicazione trattandosi di disposizioni entrate in vigore successivamente alla costruzione della<br />

strada.<br />

2.- Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le controinteressate S.I.MAR s.r.l. e<br />

Sviluppo Maratea s.r.l., le quali hanno eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per<br />

mancata impugnazione della delibera consiliare n. 93/1988, nonché l’inammissibilità del ricorso sia<br />

per difetto di legittimazione sia per carenza di interesse dei ricorrenti sia perché, trattandosi di un<br />

ricorso collettivo, le parti avrebbero dovuto specificare le singole e concrete posizioni omogenee e<br />

legittimanti all’azione.<br />

E’ comunque dedotta l’infondatezza del ricorso nel merito, sull’assunto che la strada della<br />

Marinella non sarebbe mai stata destinata ad uso pubblico carrabile, essendo sempre rimasta nella<br />

disponibilità esclusiva della società lottizzante, la quale nel 1988 ha provveduto a trasformare la<br />

strada da tratturo comunale in percorso carrabile.<br />

3.- Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio anche il Comune di Maratea, il quale richiama<br />

una sequenza di atti susseguitisi a partire dall’anno 1981 fino ad oggi, a dimostrazione della<br />

circostanza che la strada comunale “Marinella” non sarebbe mai stata destinata ad uso pubblico<br />

carrabile, ma sarebbe sempre rimasta nella disponibilità della società lottizzante. Ad avviso, del<br />

Comune la natura demaniale della strada sarebbe stata persa, di fatto, con la sua trasformazione a<br />

cura a spese della S.I. MAR s.p.a., in strada carrabile destinata, ormai da oltre un ventennio, alla<br />

circolazione dei soli mezzi speciali indicati nell’art. 1 della convenzione del 30.11.1988.<br />

4.- Con ordinanza collegiale di questo Tribunale 16 dicembre 2010, n. 355 la domanda cautelare è<br />

stata respinta.<br />

4.1.- Il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza T.a.r. Basilicata n. 355/2010 con ordinanza 22<br />

marzo 2011, n.1310 ha accolto la domanda cautelare fino alla pubblicazione della decisione<br />

definitiva di merito di primo grado, invitando questo Tribunale ad una sollecita fissazione<br />

dell’udienza di merito a norma dell’art. 55, comma 10, del cod. proc. amm.<br />

5.-Con ordinanza collegiale 18 ottobre 2011, questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori.<br />

6.- All’udienza pubblica del giorno 9 febbraio <strong>2012</strong> la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />

DIRITTO<br />

1.- Il Collegio ritiene di poter prescindere dal vaglio delle eccezioni processuali sollevate dalle<br />

società controinteressate, in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito.

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