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Sent. n. 167/2012 REPUBBLICAITALIANA IN NOME DEL POPOLO ...

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ha pronunciato la presente<br />

<strong>Sent</strong>. n. <strong>167</strong>/<strong>2012</strong><br />

R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

<strong>IN</strong> <strong>NOME</strong> <strong>DEL</strong> <strong>POPOLO</strong> ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />

(Sezione Prima)<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 418 del 2010, proposto da:<br />

Giuseppe Chiappetta, Biagio Trotta, Giovanni Fulco, Giovanni Gareffa, Biagio Chiappetta,<br />

Carmine Luglio, Giuseppe Della Morte, Manuel Chiappetta, Serena Schettino, Dino Montesano,<br />

Francesco Diodato, Osvaldo Bacchiglione e Ranieri Burbo, rappresentati e difesi dagli avv.<br />

Giovanni Ciaravino ed Ernesto Trimarco, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in<br />

Potenza, via Rosica, 89;<br />

contro<br />

Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe<br />

Buscicchio, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, alla via Rosica, 89;<br />

nei confronti di<br />

S.I.MAR S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sviluppo Maratea S.r.l., in persona del<br />

legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. Lorenzo Mazzeo, con domicilio eletto<br />

presso la Segreteria del T.A.R. in Potenza, alla via Rosica, 89;<br />

per l'annullamento<br />

- delibera del Consiglio Comunale di Maratea, n. 34 del 12 agosto 2010, pubblicata all'albo il 3<br />

settembre 2010, con cui è approvato lo schema di "Convenzione per regolamentare gli adempimenti<br />

ancora da assolvere nel Complesso Turistico Ricettivo Pianeta Maratea e per le nuove edificazioni";<br />

- ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;<br />

Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Maratea in Persona del Sindaco P.T. e di<br />

S.I.MAR S.r.l. e di Sviluppo Maratea S.r.l.;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio <strong>2012</strong> il magistrato Paola Anna Gemma Di<br />

Cesare e uditi i difensori Giuseppe Buscicchio per il Comune di Maratea e Nicola Lamorte, su<br />

delega dell'Avv. Lorenzo Mazzeo; Nessuno è comparso, invece, per i ricorrenti;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO<br />

1. I ricorrenti affermano di essere tutti residenti nel Comune di Maratea e di avere interesse<br />

all’utilizzo della strada della Marinella, in quanto costituirebbe una delle sole due vie di<br />

collegamento tra le frazioni di Santa Caterina, Massa e Brefaro, dove essi abitano, e la statale 18 e<br />

rappresenterebbe, oltretutto, la via più breve e meno impervia per raggiungere la zona Sud di<br />

Maratea, la statale 18, il mare e l’ospedale di Praia a Mare.


1.1.- Ciò premesso, i ricorrenti, con il ricorso in epigrafe, impugnano la deliberazione del Consiglio<br />

comunale n. 34 del 12 agosto 2010, con la quale il Comune di Maratea ha approvato lo schema di<br />

convenzione per regolamentare gli adempimenti ancora da assolvere nel Complesso turistico<br />

ricettivo Pianetamaratea nella parte in cui dispone la cessione alle società lottizzanti di un tratto<br />

della strada della Marinella.<br />

1.2.- Ad avviso dei ricorrenti la delibera impugnata, sarebbe illegittima per i seguenti motivi di<br />

gravame:<br />

a) eccesso di potere per illogicità manifesta ed irrazionalità perché gli abitanti delle frazioni di Santa<br />

Caterina, Massa e Brefaro, per raggiungere la zona Sud di Maratea e quindi l’ospedale e i servizi,<br />

sarebbero costretti a percorrere la strada provinciale n.3, percorso alternativo più lungo (di circa 15<br />

km), più tortuoso e spesso soggetto frane; inoltre agli abitanti delle frazioni citate non potrebbero<br />

più raggiungere in processione la Basilica di San Biagio, attraversando la strada della Marinella;<br />

b) violazione degli articoli 822, 823, 824, 829 del codice civile, poiché la strada della Marinella<br />

sarebbe strada demaniale e la persistenza dell’interesse all’uso pubblico della stessa ne impedirebbe<br />

la sdemanializzazione; e comunque l’amministrazione comunale non avrebbe posto in essere lo<br />

specifico procedimento di sdemanializzazione;<br />

c) carenza di motivazione, non potendo questa essere ravvisata nella affermazione del Cons.<br />

Limongi, riportata nell’impugnata deliberazione, della non conformità della strada alle norme per la<br />

costruzione delle strade di cui al D.M. 5 novembre 2001, le quali non troverebbero comunque<br />

applicazione trattandosi di disposizioni entrate in vigore successivamente alla costruzione della<br />

strada.<br />

2.- Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio le controinteressate S.I.MAR s.r.l. e<br />

Sviluppo Maratea s.r.l., le quali hanno eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per<br />

mancata impugnazione della delibera consiliare n. 93/1988, nonché l’inammissibilità del ricorso sia<br />

per difetto di legittimazione sia per carenza di interesse dei ricorrenti sia perché, trattandosi di un<br />

ricorso collettivo, le parti avrebbero dovuto specificare le singole e concrete posizioni omogenee e<br />

legittimanti all’azione.<br />

E’ comunque dedotta l’infondatezza del ricorso nel merito, sull’assunto che la strada della<br />

Marinella non sarebbe mai stata destinata ad uso pubblico carrabile, essendo sempre rimasta nella<br />

disponibilità esclusiva della società lottizzante, la quale nel 1988 ha provveduto a trasformare la<br />

strada da tratturo comunale in percorso carrabile.<br />

3.- Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio anche il Comune di Maratea, il quale richiama<br />

una sequenza di atti susseguitisi a partire dall’anno 1981 fino ad oggi, a dimostrazione della<br />

circostanza che la strada comunale “Marinella” non sarebbe mai stata destinata ad uso pubblico<br />

carrabile, ma sarebbe sempre rimasta nella disponibilità della società lottizzante. Ad avviso, del<br />

Comune la natura demaniale della strada sarebbe stata persa, di fatto, con la sua trasformazione a<br />

cura a spese della S.I. MAR s.p.a., in strada carrabile destinata, ormai da oltre un ventennio, alla<br />

circolazione dei soli mezzi speciali indicati nell’art. 1 della convenzione del 30.11.1988.<br />

4.- Con ordinanza collegiale di questo Tribunale 16 dicembre 2010, n. 355 la domanda cautelare è<br />

stata respinta.<br />

4.1.- Il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza T.a.r. Basilicata n. 355/2010 con ordinanza 22<br />

marzo 2011, n.1310 ha accolto la domanda cautelare fino alla pubblicazione della decisione<br />

definitiva di merito di primo grado, invitando questo Tribunale ad una sollecita fissazione<br />

dell’udienza di merito a norma dell’art. 55, comma 10, del cod. proc. amm.<br />

5.-Con ordinanza collegiale 18 ottobre 2011, questo Tribunale ha disposto incombenti istruttori.<br />

6.- All’udienza pubblica del giorno 9 febbraio <strong>2012</strong> la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />

DIRITTO<br />

1.- Il Collegio ritiene di poter prescindere dal vaglio delle eccezioni processuali sollevate dalle<br />

società controinteressate, in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito.


2.- Oggetto del ricorso è la delibera del consiglio comunale 12 agosto 2010, n. 34, con la quale il<br />

Comune di Maratea ha stabilito di approvare lo schema di convenzione per regolamentare gli<br />

adempimenti ancora da assolvere relativi alla realizzazione del complesso turistico ricettivo Pianeta<br />

Maratea, nella parte in cui l’amministrazione rinunziava a pretendere la costruzione della strada<br />

alternativa a quella della Marinella, ritenendo più conveniente ricevere il corrispettivo monetario di<br />

tale opera e si obbligava a trasferire, dopo il pagamento dell’importo, il tratto della strada della<br />

Marinella compreso nella lottizzazione di cui alla convenzione n. 198/81.<br />

3.-Con il primo motivo di gravame i ricorrenti, che affermano di essere abitanti nelle frazioni di<br />

Santa Caterina, Massa e Brefaro, lamentano l’illegittimità per illogicità manifesta ed irrazionalità<br />

della decisione di alienare la strada della Marinella.<br />

In primo luogo, perché gli abitanti delle frazioni di Santa Caterina, Massa e Brefaro per raggiungere<br />

la statale 18 nella parte sud di Maratea, dove si trova anche l’ospedale, sarebbero costretti a<br />

percorrere un tragitto più lungo (di circa 15 km) e tortuoso, poiché l’unica strada alternativa<br />

esistente (la strada provinciale) non solo sarebbe piena di tornanti, ma sarebbe anche esposta al<br />

pericolo di frane.<br />

3.1.- La censura non merita accoglimento.<br />

Ad avviso del Collegio, la scelta operata dall’amministrazione è immune dai denunziati vizi di<br />

illogicità ed irragionevolezza, poiché dalla documentazione agli atti di causa e dalle risultanze<br />

dell’istruttoria è emerso che la strada della Marinella non è mai stata utilizzata come percorso<br />

carrabile di uso pubblico alternativo alla strada provinciale n.3.<br />

In particolare, con deliberazione n. 93 del 24.6.1988 il Consiglio comunale di Maratea approvava lo<br />

schema di convenzione da stipulare con la società S.I.MAR S.p.A. per l’utilizzo della strada<br />

comunale Marinella.<br />

Dalle premesse della convenzione che fu stipulata in data 30 novembre 1988 tra la S.I. MAR e il<br />

Comune di Maratea, a conferma dell’assunto delle società contro interessate e dell’ente intimato,<br />

emerge che la strada per cui è causa, in origine, era un tratturo, trasformato poi in percorso carrabile<br />

grazie ai lavori eseguiti dalla originaria società lottizzante S.I. MAR s.p.a. dopo il rilascio della<br />

concessione edilizia 2 maggio 1985, n.114.<br />

Per effetto del medesimo accordo 30 novembre 1988, in ragione delle forti e non uniformi pendenze<br />

della strada della Marinella, la circolazione sulla stessa fu consentita e al contempo la S.I.MAR fu autorizzata<br />

alla installazione di tre sbarre metalliche, di cui una a valle in corrispondenza della s.s. 18, una in<br />

corrispondenza di altra proprietà e una in corrispondenza dell’imbocco della strada di lottizzazione<br />

del complesso Pianeta Maratea.<br />

Era inoltre stabilito che tali sbarramenti sarebbero stati muniti di automatismi di manovra, di<br />

serratura e di chiavi date in dotazione al Comune ed alla S.p.a. S.I. MAR e che lateralmente avrebbe<br />

dovuto essere consentito il passaggio pedonale.<br />

Infine, sempre in virtù di tale convenzione del 1988, le parti prevedevano che: a) le opere e gli oneri<br />

di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al tratto di strada “Marinella” ricostruito<br />

sarebbero rimaste a carico della S.p.A. S.I.MAR fino alla vigenza delle limitazioni di traffico; b) la<br />

durata della convenzione fosse decennale; c) nessun onere era dovuto da parte della S.p.A.<br />

S.I.MAR, in quanto la stessa aveva costruito la strada.<br />

Dal contenuto dell’accordo del 1988 risulta, quindi, comprovato che la strada della Marinella, sin<br />

dal momento di realizzazione da parte della società lottizzante e fino alla scadenza della<br />

convenzione (1998) non è mai stata destinata al traffico carrabile pubblico ovvero all’uso oggi<br />

rivendicato dai ricorrenti.<br />

Le risultanze dell’istruttoria ordinata da questo Tribunale confermano, peraltro, che, anche dopo la<br />

scadenza della convenzione del 1988, la strada della Marinella è rimasta interdetta al traffico<br />

veicolare pubblico. Il Comandante della polizia locale di Maratea, nella sua dettagliata relazione di<br />

chiarimenti, riferisce, infatti, che dal 30 novembre 1988 sino al sino al 25 giugno 2011 la strada


della “Marinella” non è mai stata destinata al traffico veicolare pubblico, specificando che la<br />

circolazione sulla stessa è stata dapprima (in virtù della convenzione del 30 novembre 1988) > e poi, dal<br />

10 giugno 1991 al 25 giugno 2011 la circolazione è stata addirittura vietata a qualsiasi mezzo con<br />

esclusione di quelli autorizzati dalla S.p.a. S.I.MAR.<br />

Da ciò consegue che, nell’ambito del sindacato consentito al giudice amministrativo- che non può<br />

spingersi sino a sostituirsi alle scelte effettuate dall’Amministrazione, se non nei limiti della loro<br />

manifesta illogicità ed irragionevolezza- la decisione di alienare la strada della Marinella e quindi di<br />

lasciare la strada provinciale come unica strada di collegamento tra le frazioni di Santa Caterina,<br />

Massa, Brefaro e la zona sud di Maratea, si rivela immune dai vizi di illogicità ed irragionevolezza<br />

denunziati, poiché tra le varie opzioni possibili, quella relativa all’ utilizzo del percorso della<br />

“Marinella” come collegamento veicolare tra le frazioni di montagna e la zona Sud di Maratea non<br />

era stata presa in considerazione proprio sulla base del presupposto che tale strada, sin dal momento<br />

in cui fu resa carrabile da parte della società lottizzante non era mai stata aperta al traffico veicolare<br />

pubblico.<br />

3.2.- Neanche la dedotta circostanza della franosità della strada alternativa che unisce Santa<br />

Caterina, Massa, Brefaro alla s.s. 18 si rivela sufficiente a corroborare la tesi della manifesta<br />

illogicità ed irragionevolezza della scelta operata dall’ente locale di alienare la strada della<br />

Marinella atteso che, dagli esiti della verificazione ordinata da questo Tribunale, l’ing. Vincenzo<br />

Tafuri, funzionario dell’Autorità interregionale di Bacino delegato dal Segretario Generale<br />

dell’Autorità di bacino, ha accertato che entrambi i percorsi e ha concluso ritenendo il percorso alternativo a quello della “Marinella”<br />

come , in considerazione dell’ampiezza della carreggiata, della pendenza<br />

meno accentuata, dello stato del guard-rail, della segnaletica esistente, oltre che il più rapido, quanto<br />

a tempo medio di percorrenza, tenuto conto dei semafori esistenti sulla strada della “Marinella” e<br />

dei limiti di velocità.<br />

E comunque il paventato pericolo dell’isolamento delle frazioni nell’ipotesi di frana sulla strada<br />

provinciale è già stato valutato dall’Amministrazione, là dove, nello schema di convenzione<br />

impugnato, all’art. 11.2., si stabilisce che .<br />

3.3.- Con riferimento alla doglianza relativa alla definitiva preclusione di passare in processione<br />

sulla strada della Marinella in occasione della festa di San Biagio è appena il caso di evidenziare<br />

quanto dedotto dal Comune e dalle controinteressate, le quali, in particolare, affermano di essersi<br />

impegnate con nota acquisita al protocollo comunale n. 0012590 del 1 ottobre 2010 a non negare né<br />

impedire il passaggio ai fedeli in occasione della festa patronale.<br />

3.4.- Con ulteriore censura i ricorrenti affermano che l’uso pubblico della strada della Marinella ne<br />

impedirebbe la sdemanializzazione anche tacita e comunque, pur volendo ammettere l’avvenuta<br />

sdemanializzazione, l’amministrazione non avrebbe attivato lo specifico procedimento previsto<br />

all’art. 829 c.c.<br />

La censura, alla luce della prospettazione dell’interesse contenuta nel ricorso, fondata sulla<br />

necessità di raggiungere più rapidamente la zona sud di Maratea, si rivela infondata in punto di<br />

fatto.<br />

Risulta, infatti, provato dalla relazione di chiarimenti del Comandante della polizia locale e dalle<br />

allegate ordinanze disciplinanti il transito, che la strada della “Marinella”, sin dal momento in cui fu<br />

resa carrabile da parte della società lottizzante non è stata mai destinata al traffico veicolare<br />

pubblico, né i ricorrenti forniscono elementi probatori contrari atti a dimostrare la preesistenza di un<br />

diritto ad un uso carrabile pubblico ed indifferenziato della strada.<br />

Ne consegue l’infondatezza delle doglianze, in quanto fondate su un presupposto rivelatosi erroneo,<br />

atteso che l’unico utilizzo della strada, che semmai i ricorrenti avrebbero potuto rivendicare, non era


tanto quello carrozzabile, quanto quello pedonale, sempre garantito, anche a seguito della<br />

trasformazione del tratturo in strada adatta alla percorribilità veicolare.<br />

Va peraltro precisato che l'atto di sdemanializzazione previsto dall'art. 829 c.c. ha valore meramente<br />

dichiarativo e la sdemanializzazione stessa, come ritenuto da costante e condivisibile orientamento<br />

della Corte di Cassazione (ex multis: Cassazione civile , sez. II, 03 giugno 2008, n. 14666) può<br />

avvenire anche indipendente dall’adozione di un atto formale di declassificazione, purché si sia in<br />

presenza di atti e fatti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà di conservare la<br />

destinazione del bene all'uso pubblico e di rinunciare definitivamente al suo ripristino.<br />

3.5.-Con un'altra censura i ricorrenti denunziano, infine, l’illegittimità della decisione di alienare la<br />

strada della Marinella, perché effettuata in difetto di istruttoria in ordine alla sussistenza delle<br />

caratteristiche di demanialità della strada e in carenza di motivazione in ordine alla necessità di<br />

effettuare la sdemanializzazione, non potendo, a tale ultimo riguardo, valere quanto affermato dal<br />

consigliere Limongi in relazione alla pendenza della strada che la rende in contrasto con il D.M. 5<br />

novembre 2001.<br />

Anche tali censure sono infondate.<br />

Al riguardo, osserva il Collegio, dalle premesse della delibera impugnata emerge che la scelta di<br />

procedere all’alienazione della strada non risiede soltanto sulla non conformità della strada con il<br />

D.M. 5 novembre 2001, ma su una serie di ulteriori considerazioni, rinvenibili nelle premesse, tra le<br />

quali spiccano sia quella di far fronte ad esigenze di cassa (grazie alla nuova entrata costituita dal<br />

corrispettivo dovuto dalle cessionarie e ai risparmi di spesa relativi all’illuminazione pubblica del<br />

tratto della strada interno alla lottizzazione, quantificati nella somma di circa Euro 5536,00 annue)<br />

sia quella di contribuire al potenziamento e al sostegno delle attività produttive connesse al turismo,<br />

che riceverebbero un beneficio dall’ampliamento del complesso turistico realizzato dalle società<br />

lottizzanti.<br />

Va, infine, osservato che tutti gli atti e i fatti sopra descritti, quali la sottrazione della strada al<br />

traffico veicolare pubblico sino all’autorizzazione all’utilizzo della stessa solo per i mezzi della<br />

società lottizzante, l’ imposizione a carico della società lottizzante degli oneri di manutenzione<br />

ordinaria e straordinaria (come risulta dalla convenzione del 1988), l’ apposizione di sbarre<br />

metalliche, la limitazione del passaggio ai pedoni, denotano in maniera inequivocabile la volontà<br />

del Comune di sottrarre la strada della Marinella all’uso pubblico indifferenziato sino alla rinunzia<br />

definitiva al suo ripristino, sancita proprio dalla delibera del Consiglio comunale n. 34/2010 con la<br />

quale è stata disposta la sua alienazione.<br />

4.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.<br />

5.-In ragione della particolare complessità della vicenda, le spese di giudizio possono essere<br />

compensate tra le parti.<br />

5.1.- Le spese relative al compenso del verificatore ing. Vincenzo Tafuri, funzionario dell’Autorità<br />

interregionale di bacino della Basilicata, delegato dal Segretario generale, seguono, invece, la<br />

soccombenza e sono imputate definitivamente a carico dei ricorrenti.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso,<br />

come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />

Spese compensate.<br />

Imputa definitivamente a carico dei ricorrenti in solido il compenso spettante all’ing. Vincenzo<br />

Tafuri funzionario dell’Autorità interregionale di bacino della Basilicata, liquidato nella somma<br />

complessiva di Euro 2044,30 e pertanto condanna i ricorrenti stessi al pagamento in favore del<br />

citato verificatore del saldo di Euro 1044,30, oltre che dell’acconto di Euro 1000,00 già<br />

provvisoriamente posto a carico dei ricorrenti con ordinanza collegiale di questo Tribunale n.<br />

512/2011.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio <strong>2012</strong> con l'intervento dei<br />

magistrati:<br />

Michele Perrelli, Presidente<br />

Antonio Ferone, Consigliere<br />

Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore<br />

L'ESTENSORE<br />

DEPOSITATA <strong>IN</strong> SEGRETERIA<br />

Il 06/04/<strong>2012</strong><br />

IL SEGRETARIO<br />

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />

IL PRESIDENTE

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