Allegato 2 - Tribunale di Milano
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comunicazione. In caso contrario, i terzi contraenti hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritenere che i<br />
contratti siano trasferiti e che, quin<strong>di</strong>, tutti gli atti da costoro compiuti con il<br />
conferitario siano vali<strong>di</strong> e inattaccabili. La pubblicità nel registro delle imprese<br />
non vale a procurare la conoscenza delle pattuizioni fra le parti contraenti, in<br />
quanto ha effetti meramente <strong>di</strong>chiarativi del negozio e non del suo contenuto. Si<br />
ritiene, infatti, che la pubblicità al registro delle imprese abbia effetti meramente<br />
informativi per tutti gli elementi contenuti nel contratto. Da ciò deriva che è<br />
giuri<strong>di</strong>camente rilevante l'ignoranza del trasferimento e la buona fede invocata<br />
dal terzo contraente (ad esempio il fornitore pattiziamente escluso) che abbia<br />
assolto la propria prestazione all'acquirente anziché all'alienante. Egli, <strong>di</strong><br />
conseguenza, non sarà liberato se ha eseguito la prestazione al conferitario e non<br />
invece al conferente. In questo senso si esprime Cass. 15 maggio 1997, n. 4242.<br />
Infine, l'ultimo comma dell'art. 105 introdotto dalla riforma, recependo una prassi<br />
da tempo instauratasi, prevede che il pagamento del prezzo a favore della<br />
procedura da parte dell'acquirente dell'azienda possa essere effettuato me<strong>di</strong>ante<br />
accollo dei debiti esistenti, a con<strong>di</strong>zione che non venga alterata la graduazione dei<br />
cre<strong>di</strong>ti medesimi. In altre parole, fermo il rispetto della par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum,<br />
l'acquirente potrà accollarsi alcuni o tutti dei debiti gravanti sulla procedura.<br />
Le modalità <strong>di</strong> liquidazione dei beni immobili e la documentazione<br />
necessaria per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni immobili del fallimento<br />
Le modalità <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei beni del fallito sono fissate, in via generale e<br />
programmatica, dall’art. 107 L.F.; esse, dunque, si applicano anche alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.<br />
Quin<strong>di</strong> “le ven<strong>di</strong>te e gli altri atti <strong>di</strong> liquidazione vanno effettuate dal curatore<br />
tramite procedure competitive, anche avvalendosi <strong>di</strong> soggetti specializzati, sulla<br />
base <strong>di</strong> stime effettuate da parte <strong>di</strong> operatori esperti, assicurando con adeguate<br />
forme <strong>di</strong> pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”.<br />
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