Allegato 2 - Tribunale di Milano
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2) che nessuna delle parti abbia già adempiuto alla propria obbligazione (in<br />
caso contrario, infatti, ne emergerebbero solo debiti o cre<strong>di</strong>ti che troverebbero a<br />
loro volta <strong>di</strong>sciplina nei già citati artt. 2559 e 2560 c.c.);<br />
3) i contratti non abbiano carattere personale (la norma si riferisce ai<br />
cosiddetti contratti aziendali e d'impresa).<br />
Ai sensi dell'art. 2558 c.c. i contratti aziendali — che hanno cioè per oggetto beni<br />
non <strong>di</strong> proprietà dell'impren<strong>di</strong>tore destinati a far parte dell'organizzazione stessa<br />
dell'azienda (ad esempio contratto <strong>di</strong> locazione dell'immobile in cui si svolge<br />
l'attività d'impresa, <strong>di</strong> affitto, <strong>di</strong> leasing degli impianti e così via) — e i contratti<br />
<strong>di</strong> impresa — conclusi cioè per l'esercizio dell'impresa (ad esempio contratti con i<br />
<strong>di</strong>pendenti, con clienti, fornitori, committenti ecc.) —, se non è pattuito<br />
<strong>di</strong>versamente dalle parti, si trasferiscono automaticamente all'acquirente al<br />
momento <strong>di</strong> effetto del trasferimento dell'azienda. Singoli contratti o gruppi <strong>di</strong><br />
contratti, possono quin<strong>di</strong> essere esclusi dalla successione per esplicita volontà<br />
delle parti. Non è ammessa l'esclusione <strong>di</strong> contratti che abbiano ad oggetto beni<br />
reputati in<strong>di</strong>spensabili all'esercizio <strong>di</strong> un'impresa (in seno al conferitario) avente<br />
caratteristiche sostanzialmente simili a quella esercitata (in precedenza)<br />
dall'alienante.<br />
Il terzo contraente finisce per « subire » quanto deciso dalle parti. Viene così a<br />
mancare il presi<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto generale contenuto nell'art. 1406 c.c., il quale<br />
subor<strong>di</strong>na l'effetto della cessione <strong>di</strong> un contratto al consenso del contraente stesso.<br />
L'unica forma <strong>di</strong> tutela concessa al terzo contraente dalla legge è il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
recesso del terzo è però subor<strong>di</strong>nato dalla legge all'esistenza <strong>di</strong> una giusta causa<br />
<strong>di</strong> cui, fra l'altro, ha l'onere della prova. Conseguenza del recesso è lo<br />
scioglimento del contratto, non essendo logica la prosecuzione dello stesso in<br />
capo al conferente.<br />
In definitiva, il passaggio dei contratti summenzionati avviene ex lege se le parti<br />
contraenti non pattuiscono <strong>di</strong>versamente, ma ai fini della opponibilità ai terzi<br />
contraenti degli accor<strong>di</strong> tra alienante ed acquirente occorre darne loro<br />
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