Allegato 2 - Tribunale di Milano

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07.06.2013 Views

vendita. Per quanto attiene i prodotti obsoleti si richiede preventivamente la verifica della loro vendibilità, dopo di che la valutazione viene effettuata al prezzo di probabile realizzo, evidenziando, non di rado, ingenti minusvalenze. Immobilizzazioni tecniche All'interno di questa categoria di beni occorre distinguere fra beni che hanno valore di mercato e beni che non hanno un valore di mercato. In molti casi non è infatti possibile ricorrere ad un prezzo di mercato in quanto i beni oggetto di valutazione sono beni usati, il cui scambio non è frequente. I beni che hanno un valore di mercato, quali ad esempio fabbricati e automezzi, sono stimati in base al prezzo corrente vigente sul mercato, tenuto conto del loro stato d'uso. Gli altri beni vanno invece valutati in base al costo di ricostruzione o, quando non sia possibile, al costo di sostituzione. Il( costo a « nuovo » ottenuto con i suaccennati criteri deve essere congniamente diminuito sia a causa del deperimento fisico sia per gli altri motivi di inferiorità della vecchia immobilizzazione rispetto a quella nuova (fenomeni di obsolescenza). Immobilizzazioni civili La valutazione delle immobilizzazioni civili, quali fabbricati e terreni, viene generalmente effettuata in base al loro valore di mercato desumibile dal riferimento a beni analoghi a quelli oggetto di stima. Per i fabbricati oc corre quindi tenere conto, oltre che della tipologia, anche della destinazione d'uso, del periodo di costruzione, di eventuali ristrutturazioni e di tutti gli altri elementi suscettibili di influenzare i prezzi delle transazioni immobiliari. Crediti I crediti devono essere valutati al loro presumibile valore di realizzo mediante iscrizione al passivo di un apposito fondo di svalutazione (art. 2425, 1° comma, n. 6 e 2° comma, ce); in particolare i crediti in sofferenza dovranno essere 87

determinati sulla base di elementi certi e precisi, mentre per quelli correnti il rischio di future insolvenze o contestazioni può essere valutato in misura forfetaria, tenuto conto dell'esposizione verso la clientela e dell'insolvibilità media verso la stessa registrata negli ultimi esercizi e dell'andamento della congiuntura economica. I crediti in valuta estera, iscritti di norma in contabilità al cambio del giorno dell'operazione, vanno valutati determinando le differenze, positive o negative, rilevate alla data di riferimento della stima, sempreché le differenze positive non siano andate perdute per variazioni successivamente intervenute (vedasi Cndc-Cnr, Principio contabile, Conversione in moneta nazionale delle operazioni e delle partite in moneta estera, Roma 1988). Uno dei metodi di revisione più immediati per valutare la bontà dei crediti è quello di mettere a confronto i dettagli di tali voci quali essi risultano negli ultimi due o tre inventari, individuando così i crediti che « non si sono mossi » e che quindi vanno considerati di difficile o dubbia esigibilità. E altresì utile controllare le registrazioni contabili successive alla data di riferimento della stima per accertare se, alla scadenza, i crediti da stimare siano stati regolarmente incassati. L'accantonamento rischi su crediti dovrà essere determinato anche tenendo conto dei crediti in circolazione cioè di quelli ceduti allo sconto o in pagamento, i quali devono essere iscritti nei conti d'ordine (art. 2424, 2° comma, ce). Debiti I debiti devono essere valutati al nominale. Particolare attenzione, data la normale rilevanza dei valori, dovrà essere posta sulla congruità del fondo trattamento di fine rapporto. I debiti espressi in moneta estera, iscritti di norma al cambio rilevato alla data di riferimento dell'operazione, vanno valutati con gli stessi criteri indicati per i crediti. 88

ven<strong>di</strong>ta. Per quanto attiene i prodotti obsoleti si richiede preventivamente la<br />

verifica della loro ven<strong>di</strong>bilità, dopo <strong>di</strong> che la valutazione viene effettuata al prezzo<br />

<strong>di</strong> probabile realizzo, evidenziando, non <strong>di</strong> rado, ingenti minusvalenze.<br />

Immobilizzazioni tecniche<br />

All'interno <strong>di</strong> questa categoria <strong>di</strong> beni occorre <strong>di</strong>stinguere fra beni che hanno<br />

valore <strong>di</strong> mercato e beni che non hanno un valore <strong>di</strong> mercato. In molti casi non è<br />

infatti possibile ricorrere ad un prezzo <strong>di</strong> mercato in quanto i beni oggetto <strong>di</strong><br />

valutazione sono beni usati, il cui scambio non è frequente.<br />

I beni che hanno un valore <strong>di</strong> mercato, quali ad esempio fabbricati e automezzi,<br />

sono stimati in base al prezzo corrente vigente sul mercato, tenuto conto del loro<br />

stato d'uso.<br />

Gli altri beni vanno invece valutati in base al costo <strong>di</strong> ricostruzione o, quando non<br />

sia possibile, al costo <strong>di</strong> sostituzione. Il( costo a « nuovo » ottenuto con i<br />

suaccennati criteri deve essere congniamente <strong>di</strong>minuito sia a causa del<br />

deperimento fisico sia per gli altri motivi <strong>di</strong> inferiorità della vecchia<br />

immobilizzazione rispetto a quella nuova (fenomeni <strong>di</strong> obsolescenza).<br />

Immobilizzazioni civili<br />

La valutazione delle immobilizzazioni civili, quali fabbricati e terreni,<br />

viene generalmente effettuata in base al loro valore <strong>di</strong> mercato desumibile<br />

dal riferimento a beni analoghi a quelli oggetto <strong>di</strong> stima. Per i fabbricati oc<br />

corre quin<strong>di</strong> tenere conto, oltre che della tipologia, anche della destinazione<br />

d'uso, del periodo <strong>di</strong> costruzione, <strong>di</strong> eventuali ristrutturazioni e <strong>di</strong> tutti gli<br />

altri elementi suscettibili <strong>di</strong> influenzare i prezzi delle transazioni immobiliari.<br />

Cre<strong>di</strong>ti<br />

I cre<strong>di</strong>ti devono essere valutati al loro presumibile valore <strong>di</strong> realizzo me<strong>di</strong>ante<br />

iscrizione al passivo <strong>di</strong> un apposito fondo <strong>di</strong> svalutazione (art. 2425, 1° comma,<br />

n. 6 e 2° comma, ce); in particolare i cre<strong>di</strong>ti in sofferenza dovranno essere<br />

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