07.06.2013 Views

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili al-<br />

l'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi <strong>di</strong><br />

beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede.<br />

Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni, che non sono state trascritte<br />

anteriormente al pignoramento, non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti<br />

<strong>di</strong> un novennio dall'inizio della locazione,<br />

In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo<br />

convenuto sia inferiore <strong>di</strong> un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti<br />

locazioni.<br />

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al<br />

pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che<br />

per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.<br />

Se nel contratto <strong>di</strong> locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso <strong>di</strong><br />

alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le <strong>di</strong>sposizioni<br />

dell'art. 1603.<br />

6) l'art. 2924 a mente del quale:<br />

« Le cessioni e le liberazioni <strong>di</strong> pigioni e <strong>di</strong> fitti non ancora scaduti non sono<br />

opponibili all'acquirente, salvo che si tratta <strong>di</strong> cessioni o <strong>di</strong> liberazioni eccedenti il<br />

triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti <strong>di</strong> anticipazioni fatte in<br />

conformità degli usi locali ».<br />

6) l'art. 2929 c.c. (secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che<br />

hanno proceduto la ven<strong>di</strong>ta o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o<br />

all'assegnatario, salvo il caso <strong>di</strong> collusione con il cre<strong>di</strong>tore procedente) che è ritenuto<br />

applicabile anche nel processo fallimentare, sussistendo nell'esecuzione collettiva,<br />

non meno in quella in<strong>di</strong>viduale, l'esigenza <strong>di</strong><br />

garantire il risultato raggiunto nel processo esecutivo me<strong>di</strong>ante la protezione dei terzi<br />

che hanno effettuato gli acquisti, salva l'ipotesi <strong>di</strong> collusione<br />

(così Cass., 6 <strong>di</strong>cembre 1974, n. 4039, in Giust. civ.y 1975, I, pag. 364).<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!