Allegato 2 - Tribunale di Milano

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07.06.2013 Views

Finché non sia compiuta la verifica del valore di conferimento, le azioni di nuova emissione sono inaccessibili e restano depositate presso la sede sociale della conferitaria. Il "nuovo" art. 2343 c.c. così come risultante dal decreto legislativo di riforma del diritto societario prevede che: «L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci». Il conferimento di un'azienda in una società può effettuarsi anche in sede di , aumento di capitale. Allorché si tratti di società di capitali si applicherà la disciplina soprariportata per espresso richiamo operato dall'art. 2440 c.c. Dal punto di vista operativo, l'assemblea straordinaria delibererà l'aumento del capitale sociale mediante l'emissione di un numero di azioni o di quote, a seconda die si tratti di società per azioni o di società a responsabilità limitata, per un valore complessivo comprensivo del valore nominale e del sovrapprezzo, corrispondente al valore stimato dell'azienda conferita ed esse saranno assegnate al soggetto conferente. Rapporto tra le disposizioni civilistiche della cessione d’azienda e le disposizioni in tema di comferimenti sociali Quando il conferimento dell'azienda (o di un suo ramo) avviene in una società di capitali, la relativa normativa (artt. 2342 e 2343 c.c.), a causa della sua natura speciale (per la specialità degli interessi che tende a tutelare), deve prevalere sul complesso delle norme generali che disciplinano il trasferimento d'azienda in via diretta (art. 2556 e segg. c.c.) ed in via analogica (art. 1470 e segg. C.c.), con riferimento: 1) alla valutazione dell'azienda trasferita; 2) all’oggetto del trasferimento; 3) alla valutazione dell’oggetto del trasferimento. 83

Quanto, poi, all'oggetto del trasferimento, mentre, in caso di vendita dell'azienda, si trasferiscono all'acquirente « tutti i beni che la costituiscono e tutti i contratti aziendali (e v'è bisogno di una espressa pattuizione contraria per escludere dal trasferimento alcuni beni o contratti); quindi «le parti devono determinare ciò che è convenzionalmente escluso dalla cessione, operando altrimenti una presunzione di integrale trasferimento dell'azienda e dei rapporti che vi fanno capo; nel caso di conferimento, proprio in funzione dell'interesse dei terzi (e non solo delle parti) alla corretta determinazione dell'apporto (a capitale), dovranno in positivo essere determinati i beni ed i rapporti che fanno capo all'azienda conferita, dovendosi ritenere che solo quelli che sono oggetto della perizia, facciano parte del conferimento » (così Tantini). Deve invece ritenersi operante, anche per l'ipotesi in cui l'azienda formi oggetto di conferimento il requisito, per così dire minimo, al fine di potersi configurare un negozio traslativo dell'azienda: ci si riferisce alla necessità di porre comunque un limite all'autonomia privata in ordine all'esclusione dal conferimento dell'azienda di singoli beni aziendali. Il trasferimento di una pluralità di beni produttivi può essere qualificato giuridicamente, come "trasferimento di azienda" solo quando il complesso di beni trasferiti possa essere, di per sé solo, idoneo ad un esercizio di impresa. Vi è un limite quantitativo minimo — che potrà essere determinato caso per caso, in rapporto a ciascuna impresa — al di sotto del quale la vicenda tra- slativa cessa di essere qualificabile come « trasferimento di azienda » e si presenta come trasferimento di una mera pluralità di beni, al quale non si potranno applicare le norme sull'azienda (così GALGANO). Quanto alla valutazione dell'azienda, questa è legata alla stima del perito a norma dell'art. 2343, (stima) che, se anche non costituisce necessariamente l'esatto valore del conferimento, dovendosi riconoscere la possibilità di una valutazione convenzionale inferiore, certamente rappresenta l'importo massimo attribuibile al conferimento in sede di determinazione del capitale della società destinataria dell'apporto (così Tantini). 84

Quanto, poi, all'oggetto del trasferimento, mentre, in caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dell'azienda,<br />

si trasferiscono all'acquirente « tutti i beni che la costituiscono e tutti i contratti<br />

aziendali (e v'è bisogno <strong>di</strong> una espressa pattuizione contraria per escludere dal<br />

trasferimento alcuni beni o contratti); quin<strong>di</strong> «le parti devono determinare ciò che<br />

è convenzionalmente escluso dalla cessione, operando altrimenti una presunzione <strong>di</strong><br />

integrale trasferimento dell'azienda e dei rapporti che vi fanno capo; nel caso <strong>di</strong><br />

conferimento, proprio in funzione dell'interesse dei terzi (e non solo delle parti) alla<br />

corretta determinazione dell'apporto (a capitale), dovranno in positivo essere<br />

determinati i beni ed i rapporti che fanno capo all'azienda conferita, dovendosi ritenere<br />

che solo quelli che sono oggetto della perizia, facciano parte del conferimento »<br />

(così Tantini).<br />

Deve invece ritenersi operante, anche per l'ipotesi in cui l'azienda formi oggetto<br />

<strong>di</strong> conferimento il requisito, per così <strong>di</strong>re minimo, al fine <strong>di</strong> potersi configurare un<br />

negozio traslativo dell'azienda: ci si riferisce alla necessità <strong>di</strong> porre comunque un<br />

limite all'autonomia privata in or<strong>di</strong>ne all'esclusione dal conferimento dell'azienda<br />

<strong>di</strong> singoli beni aziendali. Il trasferimento <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> beni produttivi può<br />

essere qualificato giuri<strong>di</strong>camente, come "trasferimento <strong>di</strong> azienda" solo quando il<br />

complesso <strong>di</strong> beni trasferiti possa essere, <strong>di</strong> per sé solo, idoneo ad un esercizio <strong>di</strong><br />

impresa. Vi è un limite quantitativo minimo — che potrà essere determinato caso<br />

per caso, in rapporto a ciascuna impresa — al <strong>di</strong> sotto del quale la vicenda tra-<br />

slativa cessa <strong>di</strong> essere qualificabile come « trasferimento <strong>di</strong> azienda » e si<br />

presenta come trasferimento <strong>di</strong> una mera pluralità <strong>di</strong> beni, al quale non si<br />

potranno applicare le norme sull'azienda (così GALGANO).<br />

Quanto alla valutazione dell'azienda, questa è legata alla stima del perito a norma<br />

dell'art. 2343, (stima) che, se anche non costituisce necessariamente l'esatto valore<br />

del conferimento, dovendosi riconoscere la possibilità <strong>di</strong> una valutazione<br />

convenzionale inferiore, certamente rappresenta l'importo massimo attribuibile al<br />

conferimento in sede <strong>di</strong> determinazione del capitale della società destinataria<br />

dell'apporto (così Tantini).<br />

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