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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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Per quanto riguarda le incombenze formali della conferitaria, già costituita nella fase<br />

iniziale, esse si limiteranno a una delibera del consiglio <strong>di</strong> amministrazione che illustra<br />

i preliminari e i contatti con la controparte relativamente al conferimento.<br />

Una volta che l'esperto nominato dal <strong>Tribunale</strong> abbia depositato la relazione giurata ex<br />

art. 2343 c.c. la conferitaria può passare alla fase deliberativa dell'aumento del capitale<br />

a servizio del conferimento. Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., non spetta ai vecchi<br />

soci il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opzione sulle nuove azioni, in quanto l'aumento <strong>di</strong> capitale è deliberato<br />

me<strong>di</strong>ante conferimento in natura.<br />

A tutela dei soci, peraltro, la legge prevede che gli amministratori della conferitaria<br />

illustrino con<br />

apposita relazione le ragioni del conferimento in natura e i criteri adottati per la<br />

determinazione del prezzo <strong>di</strong> emissione delle nuove azioni<br />

La perizia giurata dell'esperto nominato dal <strong>Tribunale</strong> resta depositata presso la sede<br />

sociale a <strong>di</strong>sposizione dei soci, nei quin<strong>di</strong>ci giorni che precedono l'assemblea. A<br />

questo punto l'assemblea straor<strong>di</strong>naria della società conferitaria delibera l'aumento<br />

del capitale a servizio del conferimento e conferisce mandato a uno o più<br />

amministratori per intervenire alla sottoscrizione dal successivo e contestuale atto<br />

notarile <strong>di</strong> conferimento.<br />

La procedura formale dell'operazione si perfeziona, quin<strong>di</strong> con la stipula dell'atto <strong>di</strong><br />

conferimento che deve essere nella forma <strong>di</strong> atto pubblico che, dopo il versamento<br />

della relativa imposta <strong>di</strong> registro e sempre a cura del notaio deve essere depositato al<br />

Registro delle imprese.<br />

L'ultima attività consiste nella verifica da parte <strong>di</strong> arnministratori e sindaci della stima<br />

effettuata dall'esperto in sede <strong>di</strong> perizia giurata nonché nella revisione della stima,<br />

qualora ne sussistano fondati motivi.<br />

La norma <strong>di</strong> cui all'ultimo comma dell'art. 2343 c.c. prende in considerazione solo il<br />

caso in cui a seguito della verifica, risulta che i beni conferiti abbiano un valore<br />

inferiore <strong>di</strong> oltre un quinto rispetto a quello stabilito all'atto del conferimento. In tal<br />

caso, la società conferitaria deve ridurre proporzionalmente il capitale, salvo che il<br />

conferente versi la <strong>di</strong>fferenza in denaro o receda dalla società.<br />

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