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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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Nella prassi è frequente che una parte del pagamento del prezzo dell'azienda sia<br />

effettuato me<strong>di</strong>ante scambio con azioni.<br />

Nel caso <strong>di</strong> conferimento si applica la procedura prevista dall'art 2343 c.c. che<br />

prevede l'obbligo, per chi conferisce beni in natura o cre<strong>di</strong>ti, <strong>di</strong> presentare la<br />

relazione giurata <strong>di</strong> un esperto designato dal Presidente del <strong>Tribunale</strong> nel cui<br />

circondano ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei cre<strong>di</strong>ti<br />

conferiti, il valore a ciascuno <strong>di</strong> essi attribuito, i criteri <strong>di</strong> valutazione seguiti,<br />

nonché «latte-stazione che il loro valore è almeno pari a quello a essi attribuito ai fini<br />

della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo». Tale<br />

relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. Il medesimo articolo, al comma<br />

3 prevede, inoltre, che - «gli amministratori devono, nel termine <strong>di</strong> 180 giorni dalla<br />

costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione in<strong>di</strong>cata<br />

nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della<br />

stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni<br />

corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la<br />

società» e al comma 4 che «se risulta che il valore dei beni o dei cre<strong>di</strong>ti conferiti era<br />

inferiore <strong>di</strong> oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve<br />

proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano<br />

scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la <strong>di</strong>fferenza in denaro o recedere».<br />

Il conferimento d'azienda è urta particolare fattispecie <strong>di</strong> conferimento in natura. È<br />

necessaria una delibera del consiglio <strong>di</strong> amministrazione che illustri le finalità e le<br />

ragioni dell'operazione, e <strong>di</strong>a mandato a uno o più amministratori per la richiesta<br />

della nomina del perito al presidente del <strong>Tribunale</strong>, ex art 2343 ex. Quando il<br />

conferimento comporta mo<strong>di</strong>ficazioni dell'atto costitutivo è necessaria una delibera<br />

assembleare. L'esempio tipico <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica statutaria a seguito del conferimento è<br />

quello del cambiamento dell'oggetto sociale per la società che apporta l'intera<br />

azienda e <strong>di</strong>viene quin<strong>di</strong> una hol<strong>di</strong>ng <strong>di</strong> partecipazioni. Nella prassi è comunque<br />

frequente la convocazione dell' assemblea da parte degli amministratori, anche in<br />

assenza <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche statutarie, quando l'operazione sia <strong>di</strong> importanza strategica per la<br />

società.<br />

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