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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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L’art. 14 del Decreto Legislativo, 18 <strong>di</strong>cembre 1997 n. 472 <strong>di</strong>spone che il<br />

cessionario d’azienda è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento<br />

dell'imposta e delle sanzioni relative alle violazioni commesse nell'anno in cui è<br />

avvenuto il trasferimento e nei due precedenti, ancorchè non contestate o irrogate<br />

alla data della cessione ed alle violazioni già contestate (e relative sanzioni già<br />

irrogate), nel medesimo periodo, anche se commesse in epoca anteriore. Tuttavia<br />

sussiste l'obbligo per l'amministrazione finanziaria <strong>di</strong> procedere alla preventiva<br />

escussione del cedente. Solo dopo che l'esecuzione a carico del ven<strong>di</strong>tore si sia<br />

<strong>di</strong>mostrata infruttuosa, l'Erario potrà pretendere il pagamento da parte dell'obbligato<br />

in solido subentrato (cessionario; ciò, tuttavia, nei limiti del valore dell’azienda o del<br />

ramo d'azienda, ceduta.<br />

Secondo l’Amministrazione Finanziaria (v. risoluzione 12 luglio 1999 n. 112) questa<br />

<strong>di</strong>sposizione riguarda soltanto le cessione volontarie e non quelle fallimentari che<br />

hanno natura coattiva.<br />

Il conferimento <strong>di</strong> azienda in società capitali<br />

L'azienda può essere conferita in ima società, in sede <strong>di</strong> costituzione della<br />

medesima purché, qualora si tratti <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali, ciò sia consentito dal suo<br />

atto costitutivo (artt. 2342 e 2476 c.c.).<br />

Il conferimento d'azienda è l'operazione societaria me<strong>di</strong>ante la quale un soggetto<br />

(conferente) apporta l'azienda, o un singolo ramo d'azienda in una società già<br />

esistente o appositamente costituita (conferitaria). In cambio il conferente riceve le<br />

azioni emesse dalla società conferitaria, me<strong>di</strong>ante aumento del capitale sociale<br />

deliberato per l'occasione.<br />

La <strong>di</strong>fferenza rispetto alla cessione d'azienda consiste dunque in questo: nel caso<br />

del conferimento la contropartita spettante al conferente è data dalle azioni o quote<br />

della società conferitaria emesse a fronte dell'apporto in natura, mentre nel caso<br />

della cessione d'azienda il cedente vanta un cre<strong>di</strong>to pecuniario nei confronti del<br />

cessionario.<br />

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