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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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norme previste nel co<strong>di</strong>ce civile per la cessione dei cre<strong>di</strong>ti; vi si prevede infatti<br />

che il trasferimento dei cre<strong>di</strong>ti possa avvenire anche senza notifica o accettazione,<br />

ma unicamente tramite l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento<br />

dell'azienda o del suo ramo. Consapevole delle conseguenze che la norma<br />

potrebbe creare, il legislatore ha previsto che il pagamento effettuato dal debitore<br />

ceduto in buona fede al cedente (ovvero alla procedura fallimentare) sia idoneo a<br />

liberare il debitore ceduto medesimo.<br />

La mo<strong>di</strong>ficazione consiste nel fatto che il passaggio dei cre<strong>di</strong>ti all'acquirente<br />

dell'azienda non avviene automaticamente, ma solo in virtù <strong>di</strong> un apposito patto<br />

con il quale le parti possono anche limitare la cessione ad alcuni cre<strong>di</strong>ti soltanto,<br />

singolarmente in<strong>di</strong>viduati o per categorie, precisare se la cessione avviene pro<br />

soluto oppure pro solvendo, operando in assenza <strong>di</strong> specifica previsione l'art.<br />

1267 c.c.(così esattamente Fimmanò).<br />

La sorte dei debiti dell’azienda ceduta<br />

L'art. 2560 c.c., sancisce, come noto, al 1° co., che l'alienante non è liberato dai<br />

debiti aziendali anteriori al trasferimento se non risulta che i cre<strong>di</strong>tori vi abbiano<br />

consentito, ed al 2° co. aggiunge che dei debiti aziendali, risultanti dai libri contabili<br />

obbligatori 28 , risponde anche l'acquirente dell'azienda creando una fattispecie <strong>di</strong><br />

accollo ex lege.<br />

Già prima della riforma si affermava che l'art. 2560 c.c., non fosse applica* bile<br />

all'alienazione fallimentare, innanzitutto per la incompatibilità con la funzione della<br />

procedura ed in particolare con il tipico effetto purgativo che la ven<strong>di</strong>ta forzata<br />

produce.<br />

Il legislatore della riforma risolve espressamente la questione sancendo che<br />

«salva <strong>di</strong>versa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti<br />

relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento»<br />

(105, 4° co.).<br />

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