Allegato 2 - Tribunale di Milano
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esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento». Resta ferma «la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti » (art. 47, 4° comma). L'espresso riferimento alla «normativa in materia di licenziamenti» intende, evidentemente alludere sia alle ipotesi di licenziamento individuale, intimato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo od oggettivo, sia ai licenziamenti collettivi per riduzione di personale. Comunque, «l'evento posto a base del licenziamento deve essere di tale natura che quest'ultimo dovrebbe comunque ritenersi legittimo anche ove non si tiene luogo al trasferimento del complesso aziendale». Il trasferimento parziale dei dipendenti Il nuovo art. 105 al 3° comma prevede altresì che, in caso di trasferimento d'azienda, le parti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, possano convenire il trasferimento solo parziale dei dipendenti addetti all'azienda o al ramo trasferito nonché convenire anche modifiche del rapporto di lavoro, ove consentite dalla legge sostanziale. La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta E’ disciplinata dall’art.2559 c.c. per il quale: “la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore e di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi, dal momento della iscrizione del; trasferimento nel Registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante. In sede fallimentare, questa disposizione è recepita, con modificazione, dal 7° co. dell’art. 105 dove si prevede la possibilità, per il curatore, di procedere alla cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche senza il rispetto delle 77
norme previste nel codice civile per la cessione dei crediti; vi si prevede infatti che il trasferimento dei crediti possa avvenire anche senza notifica o accettazione, ma unicamente tramite l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento dell'azienda o del suo ramo. Consapevole delle conseguenze che la norma potrebbe creare, il legislatore ha previsto che il pagamento effettuato dal debitore ceduto in buona fede al cedente (ovvero alla procedura fallimentare) sia idoneo a liberare il debitore ceduto medesimo. La modificazione consiste nel fatto che il passaggio dei crediti all'acquirente dell'azienda non avviene automaticamente, ma solo in virtù di un apposito patto con il quale le parti possono anche limitare la cessione ad alcuni crediti soltanto, singolarmente individuati o per categorie, precisare se la cessione avviene pro soluto oppure pro solvendo, operando in assenza di specifica previsione l'art. 1267 c.c.(così esattamente Fimmanò). La sorte dei debiti dell’azienda ceduta L'art. 2560 c.c., sancisce, come noto, al 1° co., che l'alienante non è liberato dai debiti aziendali anteriori al trasferimento se non risulta che i creditori vi abbiano consentito, ed al 2° co. aggiunge che dei debiti aziendali, risultanti dai libri contabili obbligatori 28 , risponde anche l'acquirente dell'azienda creando una fattispecie di accollo ex lege. Già prima della riforma si affermava che l'art. 2560 c.c., non fosse applica* bile all'alienazione fallimentare, innanzitutto per la incompatibilità con la funzione della procedura ed in particolare con il tipico effetto purgativo che la vendita forzata produce. Il legislatore della riforma risolve espressamente la questione sancendo che «salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento» (105, 4° co.). 78
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esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia <strong>di</strong> licenziamenti, il<br />
trasferimento d'azienda non costituisce <strong>di</strong> per sé motivo <strong>di</strong> licenziamento».<br />
Resta ferma «la facoltà dell'alienante <strong>di</strong> esercitare il recesso ai sensi della<br />
normativa in materia <strong>di</strong> licenziamenti » (art. 47, 4° comma).<br />
L'espresso riferimento alla «normativa in materia <strong>di</strong> licenziamenti» intende,<br />
evidentemente alludere sia alle ipotesi <strong>di</strong> licenziamento in<strong>di</strong>viduale, intimato per<br />
giusta causa o per giustificato motivo soggettivo od oggettivo, sia ai<br />
licenziamenti collettivi per riduzione <strong>di</strong> personale.<br />
Comunque, «l'evento posto a base del licenziamento deve essere <strong>di</strong> tale natura<br />
che quest'ultimo dovrebbe comunque ritenersi legittimo anche ove non si tiene<br />
luogo al trasferimento del complesso aziendale».<br />
Il trasferimento parziale dei <strong>di</strong>pendenti<br />
Il nuovo art. 105 al 3° comma prevede altresì che, in caso <strong>di</strong> trasferimento<br />
d'azienda, le parti, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, possano<br />
convenire il trasferimento solo parziale dei <strong>di</strong>pendenti addetti all'azienda o al<br />
ramo trasferito nonché convenire anche mo<strong>di</strong>fiche del rapporto <strong>di</strong> lavoro, ove<br />
consentite dalla legge sostanziale.<br />
La cessione dei cre<strong>di</strong>ti relativi all’azienda ceduta<br />
E’ <strong>di</strong>sciplinata dall’art.2559 c.c. per il quale: “la cessione dei cre<strong>di</strong>ti relativi<br />
all'azienda ceduta, anche in mancanza <strong>di</strong> notifica al debitore e <strong>di</strong> sua accettazione,<br />
ha effetto nei confronti dei terzi, dal momento della iscrizione del; trasferimento<br />
nel Registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona<br />
fede all'alienante.<br />
In sede fallimentare, questa <strong>di</strong>sposizione è recepita, con mo<strong>di</strong>ficazione, dal 7° co.<br />
dell’art. 105 dove si prevede la possibilità, per il curatore, <strong>di</strong> procedere alla<br />
cessione dei cre<strong>di</strong>ti relativi alle aziende cedute, anche senza il rispetto delle<br />
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