Allegato 2 - Tribunale di Milano

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07.06.2013 Views

quanto opponibile al creditore pignorante è tale anche nei confronti del terzo acquirente (Cass., 21 luglio 1969, n. 2724). Accanto all'effetto traslativo esiste un effetto purgativo della vendita forzata, estintivo dei privilegi, pegni o ipoteche che gravassero sul bene aggiudicato (DE LISE-COSSU), Conformemente, la giurisprudenza di legittimità afferma che i diritti reali di garanzia non sopravvivono alla vendita (ce, 11 ottobre 1958, n. 3107, GC, 1959,1, pag. 95; contra, nega l'esistenza di quest'efficacia purgativa App. Milano, 5 aprile 1968, FP, 1968, I, pag. 385); 2) l'art. 2920 ce a mente del quale il terzo proprietario (o titolare di altro diritto reale) che ha subito la vendita forzata del suo bene mobile non può agire contro l’aggiudicatario in buona fede (può invece agire nei con fronti dell'aggiudicatario in mala fede) né contro i creditori per ripetere la somma ad essi distribuita. La buona fede dell'aggiudicatario si presume (art. 1147 ce); spetta quindi al terzo proprietario che ha subito la vendita forzata del suo bene mobile provare la mala fede dell'aggiudicatario e così la piena conoscenza che il bene esecutato non apparteneva al debitore. Basta che la buona fede sussista alla data dell'aggiudicazione (così SATTA); 3) l'art. 2921 a mente del quale, in caso di evizione in danno dell'ag- giudicatario, questo può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese e se la distribuzione ha già avuto luogo, può ripetere da ciascun creditore la parte che ha riscosso; 4) l'art. 2929 per il quale nella vendita forzata ha luogo la garanzia per i vizi della cosa ex artt. 1490-1496 ce, né l'azione generale di rescissione per lesione di cui all'art. 1448 ce Neppure è applicabile l'azione di risoluzione per inadempimento, nel caso che il bene venduto manchi delle qualità essenziali per il suo uso (Cass., 3 dicembre 1983, n. 7233); è invece applicabile nel caso di vendita di aliud prò alio (Cass., 21 dicembre 1994, n. 11018); 5) l'art. 2923 per il quale: 5

Le locazioni consentite da chi ha subito l'espropriazione sono opponibili al- l'acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, salvo che, trattandosi di beni mobili, l'acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede. Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni, che non sono state trascritte anteriormente al pignoramento, non sono opponibili all'acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione, In ogni caso l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni. Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato. Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l'acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell'art. 1603. 6) l'art. 2924 a mente del quale: « Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratta di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali ». 6) l'art. 2929 c.c. (secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno proceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente) che è ritenuto applicabile anche nel processo fallimentare, sussistendo nell'esecuzione collettiva, non meno in quella individuale, l'esigenza di garantire il risultato raggiunto nel processo esecutivo mediante la protezione dei terzi che hanno effettuato gli acquisti, salva l'ipotesi di collusione (così Cass., 6 dicembre 1974, n. 4039, in Giust. civ.y 1975, I, pag. 364). 6

quanto opponibile al cre<strong>di</strong>tore pignorante è tale anche nei confronti del terzo<br />

acquirente (Cass., 21 luglio 1969, n. 2724). Accanto all'effetto traslativo esiste un<br />

effetto purgativo della ven<strong>di</strong>ta forzata, estintivo dei privilegi, pegni o ipoteche che<br />

gravassero sul bene aggiu<strong>di</strong>cato (DE LISE-COSSU), Conformemente, la<br />

giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità afferma che i <strong>di</strong>ritti reali <strong>di</strong> garanzia non sopravvivono<br />

alla ven<strong>di</strong>ta (ce, 11 ottobre 1958, n. 3107, GC, 1959,1, pag. 95; contra, nega<br />

l'esistenza <strong>di</strong> quest'efficacia purgativa App. <strong>Milano</strong>, 5 aprile 1968, FP, 1968, I, pag.<br />

385);<br />

2) l'art. 2920 ce a mente del quale il terzo proprietario (o titolare <strong>di</strong><br />

altro <strong>di</strong>ritto reale) che ha subito la ven<strong>di</strong>ta forzata del suo bene mobile non<br />

può agire contro l’aggiu<strong>di</strong>catario in buona fede (può invece agire nei con<br />

fronti dell'aggiu<strong>di</strong>catario in mala fede) né contro i cre<strong>di</strong>tori per ripetere la<br />

somma ad essi <strong>di</strong>stribuita.<br />

La buona fede dell'aggiu<strong>di</strong>catario si presume (art. 1147 ce); spetta quin<strong>di</strong> al terzo<br />

proprietario che ha subito la ven<strong>di</strong>ta forzata del suo bene mobile provare la mala<br />

fede dell'aggiu<strong>di</strong>catario e così la piena conoscenza che il bene esecutato non<br />

apparteneva al debitore.<br />

Basta che la buona fede sussista alla data dell'aggiu<strong>di</strong>cazione (così SATTA);<br />

3) l'art. 2921 a mente del quale, in caso <strong>di</strong> evizione in danno dell'ag-<br />

giu<strong>di</strong>catario, questo può ripetere il prezzo non ancora <strong>di</strong>stribuito, dedotte le spese e<br />

se la <strong>di</strong>stribuzione ha già avuto luogo, può ripetere da ciascun cre<strong>di</strong>tore la parte che<br />

ha riscosso;<br />

4) l'art. 2929 per il quale nella ven<strong>di</strong>ta forzata ha luogo la garanzia per i vizi<br />

della cosa ex artt. 1490-1496 ce, né l'azione generale <strong>di</strong> rescissione per lesione <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 1448 ce Neppure è applicabile l'azione <strong>di</strong> risoluzione per inadempimento, nel<br />

caso che il bene venduto manchi delle qualità essenziali per il suo uso (Cass., 3<br />

<strong>di</strong>cembre 1983, n. 7233); è invece applicabile nel caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> aliud prò alio<br />

(Cass., 21 <strong>di</strong>cembre 1994, n. 11018);<br />

5) l'art. 2923 per il quale:<br />

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