Allegato 2 - Tribunale di Milano
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previste nei confronti <strong>di</strong> questi ultimi.<br />
Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati <strong>di</strong><br />
categoria, presentata entro sette giorni dalla comunicazione dell'effettuando<br />
trasferimento d'azienda, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro<br />
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i<br />
soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora,<br />
decorsi <strong>di</strong>eci giorni dal suo inizio non sia stato raggiunto un accordo.<br />
II mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo <strong>di</strong> esame<br />
congiunto « costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge 20<br />
gennaio 1970, n. 300» (art. 47, 2° comma).<br />
Secondo l’opinione preferibile, l’obbligo <strong>di</strong> informazione e consultazione<br />
sindacale deve ritenersi sussistente in capo all'impren<strong>di</strong>tore cedente e<br />
all'impren<strong>di</strong>tore cessionario soltanto per il trasferimento <strong>di</strong> unità produttive con<br />
più <strong>di</strong> 15 <strong>di</strong>pendenti, per modo che componendosi un'impresa <strong>di</strong> più unità<br />
produttive ed essendo solo una <strong>di</strong> queste trasferita, il sod<strong>di</strong>sfacimento del limite<br />
dei 15 <strong>di</strong>pendenti deve valutarsi in relazione a tale singola unità.<br />
Il termine <strong>di</strong> almeno 25 giorni per l’invio delle informazioni decorre, secondo<br />
l’opinione prevalente e preferibile, a ritroso, dalla data fissata dalle parti per la<br />
stipulazione del contratto definitivo (pubblico) del trasferimento dell’azienda.<br />
L'informazione, già si è detto, deve riguardare; a) i motivi del programmato<br />
trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuri<strong>di</strong>che, economiche e sociali<br />
per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti <strong>di</strong> questi ultimi.<br />
«Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo <strong>di</strong><br />
esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale<br />
ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300». Così, la parte finale del<br />
2° comma dell'art. 47 della L. n. 428 del 1990.<br />
Trasferimento d'azienda e licenziamento<br />
L’art. 47, 4° comma, <strong>di</strong>spone: «Ferma restando la facoltà dell'alienante <strong>di</strong><br />
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