07.06.2013 Views

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

Allegato 2 - Tribunale di Milano

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

imposta per garantire che il consenso del cre<strong>di</strong>tore lavoratore alla liberazione<br />

dell'alienante avvenga con modalità e tutele tali da assicurarne la genuinità della<br />

manifestazione della volontà.<br />

Si riba<strong>di</strong>sce poi, che la liberazione dell'impren<strong>di</strong>tore cedente, così operata, non<br />

riduce il debito dell'impren<strong>di</strong>tore cessionario.<br />

Nemmeno essa limita il regresso dell'impren<strong>di</strong>tore cessionario, che abbia pagato,<br />

nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore cedente, essendo il primo accollatario ex lege ai<br />

sensi dell'art. 1273 cod. civ. <strong>di</strong> debiti dei quali il secondo è l'originario titolare.<br />

Le procedure <strong>di</strong> consultazione sindacale<br />

I commi 1° e 2° dell'art. 47 della L. 29 <strong>di</strong>cembre 1990, n. 428 attuano le<br />

<strong>di</strong>sposizioni della 3a sezione della <strong>di</strong>rettiva comunitaria n. 187 concernente gli<br />

obblighi <strong>di</strong> informazione e consultazione che acquirente ed alienante devono<br />

assolvere nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori prima del programmato<br />

trasferimento <strong>di</strong> azienda.<br />

Secondo il 1° comma del summenzionato art. 47 della L. n. 428 del 1990, in caso<br />

<strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> un'azienda che occupi più <strong>di</strong> 15 <strong>di</strong>pendenti, l’alienante e<br />

l’acquirente dell'azienda medesima devono, almeno 25 giorni prima del<br />

trasferimento, darne comunicazione per iscritto alle rispettive rappresentanze<br />

sindacali aziendali, costituite ai sensi dell'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300<br />

nelle unità produttive interessate dal trasferimento, nonché alle rispettive<br />

associazioni sindacali <strong>di</strong> categoria. In mancanza delle rappresentanze sindacali<br />

aziendali, la predetta comunicazione deve essere effettuata alle associazioni <strong>di</strong><br />

categoria aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul<br />

piano nazionale. Tale comunicazione può anche essere effettuata per il tramite<br />

dell'associazione sindacale alla quale le aziende interessate al trasferimento<br />

aderiscono o conferiscono mandato<br />

Essa deve riguardare: i motivi del programmato trasferimento d'azienda, le sue<br />

conseguenze giuri<strong>di</strong>che, economiche e sociali per i lavoratori, le eventuali misure<br />

75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!