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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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esponsabilità solidale da parte dell'impren<strong>di</strong>tore cessionario alla conoscenza o<br />

conoscibilità dei cre<strong>di</strong>ti maturati dal prestatore <strong>di</strong> lavoro nei confronti<br />

dell'impren<strong>di</strong>tore cedente al tempo del trasferimento in <strong>di</strong>pendenza del lavoro<br />

prestato.<br />

Pertanto, l'impren<strong>di</strong>tore cessionario è obbligato in solido per i cre<strong>di</strong>ti che il<br />

lavoratore aveva al tempo del trasferimento della azienda quand'anche egli non<br />

abbia avuto conoscenza dei suddetti cre<strong>di</strong>ti all’atto del trasferimento ovvero non<br />

avrebbe potuto prenderne conoscenza, non risultando tali cre<strong>di</strong>ti dai libri<br />

dell'azienda trasferita o dal libretto <strong>di</strong> lavoro.<br />

II lavoratore può chiedere anche all'acquirente, in forza della solidarietà sancita<br />

dall'art. 2112 a maggiore garanzia della sua posizione cre<strong>di</strong>toria, il pagamento dei<br />

cre<strong>di</strong>ti maturati anteriormente al trasferimento dell'azienda. L'acquirente, in<br />

qualità <strong>di</strong> obbligato solidale, è tenuto all'adempimento della totalità dei debiti nei<br />

confronti del lavoratore, maturati a suo favore anteriormente al trasferimento<br />

dell'azienda, anche se temporalmente imputabili all'alienante, salvo, ovviamente<br />

il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa nei confronti <strong>di</strong> quest'ultimo.<br />

Dunque, impren<strong>di</strong>tore cedente e impren<strong>di</strong>tore cessionario, pur rispondendo per<br />

cause <strong>di</strong>verse nei confronti del prestatore <strong>di</strong> lavoro, sono obbligati pari grado e<br />

per l'intero, senza alcuna restrizione alla facoltà <strong>di</strong> scelta che compete aI<br />

cre<strong>di</strong>tore.<br />

Dunque, l'impren<strong>di</strong>tore cessionario è accollatario ex lege giacché egli, per legge,<br />

assume i debiti dell'impren<strong>di</strong>tore cedente, originario titolare degli stessi. Per tale<br />

ragione, non v’è azione <strong>di</strong> regresso dall'impren<strong>di</strong>tore cedente, che abbia<br />

sod<strong>di</strong>sfatto i lavoratori, verso l'impren<strong>di</strong>tore cessionario. II debito non si<br />

ripartisce: esso rimane a carico della parte - impren<strong>di</strong>tore cedente - nell'interesse<br />

della quale l'obbligazione è stata contratta con il lavoratore (art. 1298 cod. civ.).<br />

Il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni<br />

derivanti dal rapporto <strong>di</strong> lavoro solo osservando le procedure delle quali agli artt.<br />

410 e 411 c.p.c.<br />

Infatti, l'osservanza delle procedure prescritte dagli artt. 410 e 411 c.p.c. è<br />

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