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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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del cessionario ad assegnarlo a mansioni equivalenti nel rispetto delle<br />

prescrizioni dettate dall'art. 2103 del cod. civ. Egualmente, il lavoratore conserva<br />

i «<strong>di</strong>ritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento»,<br />

secondo la formula del vecchio art. 2112 cod. civ., non più trasfusa nel testo<br />

novellato, giacché la conservazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>ritti è logica conseguenza della<br />

continuità deI rapporto.<br />

Si tratta degli scatti <strong>di</strong> anzianità, e del periodo <strong>di</strong> conservazione del posto in caso<br />

<strong>di</strong> malattia e infortuni sul lavoro, della durata del periodo <strong>di</strong> preavviso,<br />

dell'eventuale periodo <strong>di</strong> ferie <strong>di</strong>fferenziato a seconda dell'anzianità,<br />

dell'eventuale previsione <strong>di</strong> passaggi automatici e livello d'inquadramento. Ciò,<br />

nel senso che per la maturazione degli scatti <strong>di</strong> anzianità, per il calcolo del<br />

periodo <strong>di</strong> comporto, per il calcolo della durata del preavviso, per la maturazione<br />

delle ferie, per il passaggio automatico del livello d'inquadramento, si deve tener<br />

conto anche dell'anzianità pregressa e maturata dal lavoratore fino al trasfe-<br />

rimento dell'azienda. Il trattamento economico e normativa acquisito dal<br />

lavoratore in forza della contrattazione collettiva vigente fino al trasferimento<br />

d'azienda, è insuscettibile <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni peggiorative per pattuizioni<br />

in<strong>di</strong>viduali, che se intervenute, sarebbero invalide e impugnabili dal lavoratore<br />

nel termini stabiliti dall'art. 2113 deI co<strong>di</strong>ce civile.<br />

La continuazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro; la responsabilità solidale<br />

dell’impren<strong>di</strong>tore cedente e dell’impren<strong>di</strong>tore cessionario per i cre<strong>di</strong>ti<br />

maturati da lavoratore ceduto al tempo del trasferimento.<br />

Il 2° comma dell'art. 2112 novellato, prescrive: «L’alienante e l'acquirente sono<br />

obbligati, in solido, per tutti i cre<strong>di</strong>ti che il lavoratore aveva al tempo del<br />

trasferimento. Con le procedure <strong>di</strong> cui agli artt. 410 e 411 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura<br />

civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni<br />

derivanti daI rapporto <strong>di</strong> lavoro».<br />

Il nuovo testo dell'art. 2112 cod. civ. non subor<strong>di</strong>na più l'assunzione della<br />

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