Allegato 2 - Tribunale di Milano
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del cessionario ad assegnarlo a mansioni equivalenti nel rispetto delle<br />
prescrizioni dettate dall'art. 2103 del cod. civ. Egualmente, il lavoratore conserva<br />
i «<strong>di</strong>ritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente al trasferimento»,<br />
secondo la formula del vecchio art. 2112 cod. civ., non più trasfusa nel testo<br />
novellato, giacché la conservazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>ritti è logica conseguenza della<br />
continuità deI rapporto.<br />
Si tratta degli scatti <strong>di</strong> anzianità, e del periodo <strong>di</strong> conservazione del posto in caso<br />
<strong>di</strong> malattia e infortuni sul lavoro, della durata del periodo <strong>di</strong> preavviso,<br />
dell'eventuale periodo <strong>di</strong> ferie <strong>di</strong>fferenziato a seconda dell'anzianità,<br />
dell'eventuale previsione <strong>di</strong> passaggi automatici e livello d'inquadramento. Ciò,<br />
nel senso che per la maturazione degli scatti <strong>di</strong> anzianità, per il calcolo del<br />
periodo <strong>di</strong> comporto, per il calcolo della durata del preavviso, per la maturazione<br />
delle ferie, per il passaggio automatico del livello d'inquadramento, si deve tener<br />
conto anche dell'anzianità pregressa e maturata dal lavoratore fino al trasfe-<br />
rimento dell'azienda. Il trattamento economico e normativa acquisito dal<br />
lavoratore in forza della contrattazione collettiva vigente fino al trasferimento<br />
d'azienda, è insuscettibile <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni peggiorative per pattuizioni<br />
in<strong>di</strong>viduali, che se intervenute, sarebbero invalide e impugnabili dal lavoratore<br />
nel termini stabiliti dall'art. 2113 deI co<strong>di</strong>ce civile.<br />
La continuazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro; la responsabilità solidale<br />
dell’impren<strong>di</strong>tore cedente e dell’impren<strong>di</strong>tore cessionario per i cre<strong>di</strong>ti<br />
maturati da lavoratore ceduto al tempo del trasferimento.<br />
Il 2° comma dell'art. 2112 novellato, prescrive: «L’alienante e l'acquirente sono<br />
obbligati, in solido, per tutti i cre<strong>di</strong>ti che il lavoratore aveva al tempo del<br />
trasferimento. Con le procedure <strong>di</strong> cui agli artt. 410 e 411 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura<br />
civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni<br />
derivanti daI rapporto <strong>di</strong> lavoro».<br />
Il nuovo testo dell'art. 2112 cod. civ. non subor<strong>di</strong>na più l'assunzione della<br />
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