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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell'impresa e<br />

quin<strong>di</strong> immutati il suo oggetto e la sua attività obiettiva, vi sia soltanto<br />

sostituzione dei suo titolare, qualunque sia il mezzo tecnico giuri<strong>di</strong>co utilizzato<br />

per ottenere tale sostituzione»<br />

Si ritiene che <strong>di</strong> sostituzione nella persona del titolare dell'impresa possa parlarsi<br />

solo se tra cedente e cessionario dell'azienda sussista un rapporto <strong>di</strong>retto ed<br />

imme<strong>di</strong>ato.<br />

Si attiene altresì che oggetto del trasferimento possa anche essere una parte del<br />

complesso aziendale, e, dunque, anche una singola unità produttiva purché<br />

suscettibile <strong>di</strong> costituire idoneo e compiuto strumento <strong>di</strong> impresa.<br />

L'art. 2112 cod. civ. non trova applicazione quando oggetto del trasferimento<br />

siano singoli beni isolatamente considerati o beni che, se pur aggregati, siano<br />

insuscettibili <strong>di</strong> costituire unità funzionale.<br />

Continuazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro. La successione nei contratti<br />

collettivi.<br />

Il 1° comma del novellato art. 2112 del co<strong>di</strong>ce civile <strong>di</strong>spone: «In caso <strong>di</strong><br />

trasferimento dell'azienda, il rapporto <strong>di</strong> lavoro continua con l'acquirente e il<br />

lavoratore conserva tutti i <strong>di</strong>ritti che ne derivano».<br />

Il 3° comma del medesimo articolo aggiunge: «l'acquirente è tenuto ad applicare i<br />

trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali<br />

vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano<br />

sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente».<br />

Dunque, dal combinato <strong>di</strong>sposto delle norme racchiuse nel 1° e nel 3° comma<br />

dell'art. 2112 novellato si deduce che «in assenza <strong>di</strong> contrattazione collettiva, vale<br />

senz'altro la regola della conservazione <strong>di</strong> «tutti i <strong>di</strong>ritti» acquisiti dal <strong>di</strong>pendente<br />

prima del trasferimento d'azienda»<br />

Pertanto, il lavoratore conserva il <strong>di</strong>ritto all'inquadramento categoriale e<br />

retributivo goduto fino al trasferimento dell'azienda, salvo, ovviamente, il <strong>di</strong>ritto<br />

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