Allegato 2 - Tribunale di Milano
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2) contratti che sopravvivono al fallimento (locazione d'immobili, contratto d'assicurazione); 3) contratti «sospesi» in attesa di una decisione degli organi fallimentari (vendita non ancora eseguita e, dopo la riforma, qualunque contratto a prestazioni corrispettive, a rate, contratto di somministrazione). Quanto ai primi, se ne esclude sempre la successione in capo all’acquirente. I secondi, invece, proseguono, fatta salva la possibilità di recesso per giusta causa. Infine, per i contratti in fase di sospensione, il subentro dell’acquirente varrà per quelli che sono essenziali all'organizzazione dell'azienda venduta, mentre gli altri rimarranno in attesa delle scelte degli organi fallimentari. Anche nell'ipotesi di vendita in sede concorsuale, il terzo con traente potrà tuttavia recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante ai sensi del 2° comma dell'art. 2558 c.c. Trasferimento d’azienda e successione nei contratti di lavoro subordinato Il testo dell’art. 2112 cod. civ. così come novellato dai comma 3° e 4° dell’art. 47 della L. n. 428/90, recita: «In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile, il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda » Il trasferimento d'azienda «ricorre ogni qualvolta, ferma restando 71
l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell'impresa e quindi immutati il suo oggetto e la sua attività obiettiva, vi sia soltanto sostituzione dei suo titolare, qualunque sia il mezzo tecnico giuridico utilizzato per ottenere tale sostituzione» Si ritiene che di sostituzione nella persona del titolare dell'impresa possa parlarsi solo se tra cedente e cessionario dell'azienda sussista un rapporto diretto ed immediato. Si attiene altresì che oggetto del trasferimento possa anche essere una parte del complesso aziendale, e, dunque, anche una singola unità produttiva purché suscettibile di costituire idoneo e compiuto strumento di impresa. L'art. 2112 cod. civ. non trova applicazione quando oggetto del trasferimento siano singoli beni isolatamente considerati o beni che, se pur aggregati, siano insuscettibili di costituire unità funzionale. Continuazione del rapporto di lavoro. La successione nei contratti collettivi. Il 1° comma del novellato art. 2112 del codice civile dispone: «In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano». Il 3° comma del medesimo articolo aggiunge: «l'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente». Dunque, dal combinato disposto delle norme racchiuse nel 1° e nel 3° comma dell'art. 2112 novellato si deduce che «in assenza di contrattazione collettiva, vale senz'altro la regola della conservazione di «tutti i diritti» acquisiti dal dipendente prima del trasferimento d'azienda» Pertanto, il lavoratore conserva il diritto all'inquadramento categoriale e retributivo goduto fino al trasferimento dell'azienda, salvo, ovviamente, il diritto 72
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(ven<strong>di</strong>ta non ancora eseguita e, dopo la riforma, qualunque contratto a<br />
prestazioni corrispettive, a rate, contratto <strong>di</strong> somministrazione).<br />
Quanto ai primi, se ne esclude sempre la successione in capo all’acquirente.<br />
I secon<strong>di</strong>, invece, proseguono, fatta salva la possibilità <strong>di</strong> recesso per giusta<br />
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Infine, per i contratti in fase <strong>di</strong> sospensione, il subentro dell’acquirente varrà per<br />
quelli che sono essenziali all'organizzazione dell'azienda venduta, mentre gli altri<br />
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Anche nell'ipotesi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta in sede concorsuale, il terzo con traente potrà<br />
tuttavia recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, salvo in questo<br />
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Trasferimento d’azienda e successione nei contratti <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato<br />
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lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i <strong>di</strong>ritti che ne<br />
derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i cre<strong>di</strong>ti che<br />
il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure <strong>di</strong> cui agli artt.<br />
410 e 411 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, il lavoratore può consentire la<br />
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L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti<br />
dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla<br />
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all'impresa dell'acquirente. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> questo articolo si applicano anche<br />
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