Allegato 2 - Tribunale di Milano
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da tempo, da alcuni giu<strong>di</strong>ci ma che è stata sempre, a ragione, considerata alla<br />
stregua <strong>di</strong> una soluzione interpretati va praeter legem in presenza <strong>di</strong> un contesto<br />
normativo, quale quello del 1942, che privilegiava, in via esclusiva, l'attenzione<br />
sul risultato in senso quantitativo, del realizzo.<br />
Nota esattamente G. Guglielmucci che “l’opzione tra la ven<strong>di</strong>ta separata dei<br />
<strong>di</strong>versi beni già costituenti l’azienda e la ven<strong>di</strong>ta unitaria dovrà comunque essere<br />
effettuata secondo il criterio della convenienza economica per i cre<strong>di</strong>tori,<br />
ovverosia del maggior realizzo della liquidazione, senza che possano influire<br />
considerazioni inerenti al mantenimento dei livelli occupazionali o ad altre utilità,<br />
pur socialmente apprezzabili, prodotte dalla conservazione della struttura<br />
impren<strong>di</strong>toriale in questione“.<br />
Tra i beni oggetto della cessione d’azienda può essere compresa la “<strong>di</strong>tta”.<br />
Il curatore può cedere cumulativamente attività e passività dell’azienda o <strong>di</strong> ramo<br />
<strong>di</strong> questa (5° comma).<br />
La ven<strong>di</strong>ta del complesso aziendale o <strong>di</strong> suoi rami è effettuata dal curatore con le<br />
modalità <strong>di</strong> cui all'articolo 107, in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dall'articolo 2556<br />
del c.c. che prescrive la forma scritta per atto pubblico o per scrittura privata<br />
autenticata da iscrivere nel registro delle imprese. Ne consegue che la cessione va<br />
fatta con l'ausilio del notaio sia che l'azienda abbia immobili sia che ne sia priva.<br />
Al fine <strong>di</strong> agevolare la conclusione dei contratti <strong>di</strong> cessione la novella conferma<br />
alcune forme <strong>di</strong> alleggerimento dei pesi conseguenti al trasferimento già in parte<br />
previgenti.<br />
Successione nei contratti e rapporti giuri<strong>di</strong>ci pendenti (art. 72 - 83 L.F.)<br />
La successione nei contratti presenta dei problemi <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento con le<br />
<strong>di</strong>sposizioni volte a regolamentare i contratti pendenti (art. 72 e ss. L.F.).<br />
Si può fare una triplice <strong>di</strong>stinzione tra:<br />
1) contratti che si sciolgono per effetto del fallimento (contratti <strong>di</strong> borsa, <strong>di</strong><br />
conto corrente, mandato, commissione);<br />
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