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Allegato 2 - Tribunale di Milano

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La ven<strong>di</strong>ta dell'azienda, <strong>di</strong> suoi rami, <strong>di</strong> beni e rapporti in blocco: l'art. 105.<br />

L'art. 105 della novella legge fallimentare riguarda, come già detto, la ven<strong>di</strong>ta<br />

dell'azienda, <strong>di</strong> rami <strong>di</strong> essa, <strong>di</strong> beni e rapporti in blocco.<br />

Nel <strong>di</strong>sporre che l'alienazione <strong>di</strong> singole parti del complesso aziendale debba<br />

avvenire solo se non è possibile cedere l'intera azienda, il legislatore ha voluto<br />

chiaramente evitare la ven<strong>di</strong>ta parcellizzata, che deve infatti rappresentare<br />

l'extrema ratio.<br />

A tale riguardo, il legislatore ha esplicitato la preferenza per una sua cessione<br />

unitaria che, per <strong>di</strong>rla con la Relazione illustrativa, garantisce la «finalità<br />

recuperatoria del patrimonio impren<strong>di</strong>toriale» e sod<strong>di</strong>sfa la tensione ad una<br />

«maggiore sensibilità verso la conservazione delle componenti positive<br />

dell'impresa», costituite tanto da beni produttivi quanto da livelli occupazionali.<br />

Si legge nella Relazione che:<br />

“Si è <strong>di</strong>sposto che la ven<strong>di</strong>ta atomistica dei singoli beni rientranti in un complesso<br />

aziendale possa essere effettuata allorquando sia preve<strong>di</strong>bile che la ven<strong>di</strong>ta<br />

dell'intero complesso aziendale, <strong>di</strong> suoi rami, <strong>di</strong> beni o rapporti giuri<strong>di</strong>ci<br />

in<strong>di</strong>viduabili in blocco non consenta una maggiore sod<strong>di</strong>sfazione dei cre<strong>di</strong>tori:<br />

ciò al fine <strong>di</strong> contemperare la scelta generale della "conservazione" del complessi<br />

aziendali con la finalità comunque liquidatoria, nell'Interesse del ceto cre<strong>di</strong>torio,<br />

della procedura fallimentare. Anche in questo caso, così come in tutta la fase<br />

della liquidazione dell'attivo, deve trovare applicazione ogni forma ed ogni<br />

mezzo che finisca per raggiungere il duplice obiettivo del massimo realizzo e<br />

della massima conservazione possibile dei nuclei ancora produttivi. Sotto questo<br />

secondo aspetto, si giustifica la previsione secondo cui, ai fini della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />

aziende o <strong>di</strong> suoi rami in esercizio, la scelta dell'acquirente deve essere effettuata<br />

tenendo conto non solo dell'ammontare, in sé, del prezzo offerto, ma anche delle<br />

"garanzie <strong>di</strong> prosecuzione delle attività impren<strong>di</strong>toriali, avuto riguardo alla<br />

conservazione dei livelli <strong>di</strong> occupazione". Si tratta <strong>di</strong> un'in<strong>di</strong>cazione già adottata,<br />

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