Allegato 2 - Tribunale di Milano
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nell'esercizio dell'attività d'impresa, o perché strumentali all'esercizio stesso dell'attività e attinenti all'organizzazione e gestione dell'azienda). Sono, invece, esclusi dalla successione i contratti a carattere personale, cioè stipulati in considerazione della personalità di un contraente, la cui prestazione non potrebbe, quindi, essere eseguita da un soggetto diverso; ed inoltre, quelli esclusi espressamente da una clausola inserita nel contratto stesso di trasferimento dell'azienda (RIVOLTA, COLOMBO, Cass., 29 gennaio 1979, n. 632) (G.M. RIVOLTA, II trasferimento volontario, cit., pag. 27; G.E. COLOMBO, op. cit., pag. 83 ss.; in giurisprudenza: Cass., 29 gennaio 1979, n. 632, in Giusi, civ., 1979, voi. I, pag. 1488, con nota di A. DI AMATO, Trasferimento non negoziale dell'azienda e successione nei contratti, Giur. it., 1980, voi. I, 1, e. 146 e Foro it., 1979,1, e. 1818; App. Milano, 21 gennaio 1986, in Giur. it., 1986, voi. I, 2, e. 713). La successione di cui all'art. 2558 c.c. riguarda, in ogni caso, soltanto i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite dalle parti (infatti, per i contratti dai quali derivano solo crediti o solo debiti, la successione è regolata dagli artt. 2559-2560 c.c). Per quanto riguarda gli effetti della successione dell'acquirente nei rapporti contrattuali, si ha in primo luogo la liberazione del cedente; infatti, nella fattispecie in esame, non potrebbe operare il secondo comma dell'art. 1408 c.c. (per il quale, il contraente ceduto può dichiarare di non liberare il cedente), in quanto il terzo contraente risulta estraneo al negozio di trasferimento dell'azienda, il quale produce, come effetto naturale, la successione contrattuale dell'acquirente (BOZZA). Il terzo è tutelato, in ogni caso, dalla prevista facoltà di recesso per giusta causa o, trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive ineseguite, dalla opponibilità dell'inadempimento; inoltre, la mancata liberazione del cedente escluderebbe ogni interesse del terzo contraente al recesso (BOZZA). In particolare, la successione nei contratti di durata libera l'alienante dai debiti di prestazioni future (è, invece, discusso se essa liberi il cedente dai debiti in 67
praeteritum, cioè relativi a prestazioni, continuative o periodiche, già eseguite dall'altro contraente al momento del trasferimento dell'azienda); d'altro lato, la giusta causa che consente al terzo contraente di recedere dal contratto, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, è riferita all'acquirente ed è individuata, in genere, nella obiettiva inidoneità dell'acquirente medesimo ad assicurare la regolare esecuzione del contratto, compreso il pagamento dei debiti in praeteritum. Se, dunque, viene esercitata la facoltà di recesso per giusta causa, permane la responsabilità dell'alienante nei confronti del terzo contraente ceduto poiché questi, a causa dell'avvenuta alienazione, è costretto a rinunciare alla prosecuzione del rapporto (COLOMBO, RIVOLTA). Tuttavia, il destinatario della dichiarazione di recesso del contraente ceduto è l'acquirente dell'azienda, in quanto il recesso opera sul rapporto contrattuale già trasferito a quest'ultimo (PETTITI), determinandone lo scioglimento dal momento in cui la dichiarazione di recesso è nota all'acquirente. Quindi, il contratto, fino a quando il recesso non è efficace, produce i suoi effetti tra il terzo e l'acquirente. In ogni caso, il contratto è già trasferito all'acquirente dell'azienda, e l'esercizio del recesso da parte del terzo non ristabilisce il rapporto contrattuale in capo all'alienante, il quale è responsabile ex art. 2558, secondo comma; tuttavia, il cedente può sottrarsi a tale responsabilità o prestando, prima che il recesso diventi efficace, delle garanzie per l'adempimento dell'acquirente, oppure adempiendo direttamente le obbligazioni contrattuali verso il terzo, cui sarebbe tenuto l'acquirente (COLOMBO). In generale, la successione nel contratto è operante dal momento del trasferimento, con efficacia non solo tra le parti, ma anche nei confronti del terzo contraente; questi, tuttavia, fin quando ignora il trasferimento stesso, potrà liberarsi adempiendo la sua prestazione nei confronti dell'alienante, e potrà ricevere da questi la controprestazione, senza incorrere nella ripetizione. Concetti analoghi sono espressi in Cass., 15 maggio 1997, n. 4242. 68
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praeteritum, cioè relativi a prestazioni, continuative o perio<strong>di</strong>che, già eseguite<br />
dall'altro contraente al momento del trasferimento dell'azienda); d'altro lato, la<br />
giusta causa che consente al terzo contraente <strong>di</strong> recedere dal contratto, entro tre<br />
mesi dalla notizia del trasferimento, è riferita all'acquirente ed è in<strong>di</strong>viduata, in<br />
genere, nella obiettiva inidoneità dell'acquirente medesimo ad assicurare la<br />
regolare esecuzione del contratto, compreso il pagamento dei debiti in<br />
praeteritum.<br />
Se, dunque, viene esercitata la facoltà <strong>di</strong> recesso per giusta causa, permane la<br />
responsabilità dell'alienante nei confronti del terzo contraente ceduto poiché<br />
questi, a causa dell'avvenuta alienazione, è costretto a rinunciare alla<br />
prosecuzione del rapporto (COLOMBO, RIVOLTA).<br />
Tuttavia, il destinatario della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> recesso del contraente ceduto è<br />
l'acquirente dell'azienda, in quanto il recesso opera sul rapporto contrattuale<br />
già trasferito a quest'ultimo (PETTITI), determinandone lo scioglimento dal<br />
momento in cui la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> recesso è nota all'acquirente.<br />
Quin<strong>di</strong>, il contratto, fino a quando il recesso non è efficace, produce i suoi<br />
effetti tra il terzo e l'acquirente.<br />
In ogni caso, il contratto è già trasferito all'acquirente dell'azienda, e l'esercizio<br />
del recesso da parte del terzo non ristabilisce il rapporto contrattuale in capo<br />
all'alienante, il quale è responsabile ex art. 2558, secondo comma; tuttavia, il<br />
cedente può sottrarsi a tale responsabilità o prestando, prima che il recesso<br />
<strong>di</strong>venti efficace, delle garanzie per l'adempimento dell'acquirente, oppure<br />
adempiendo <strong>di</strong>rettamente le obbligazioni contrattuali verso il terzo, cui sarebbe<br />
tenuto l'acquirente (COLOMBO).<br />
In generale, la successione nel contratto è operante dal momento del<br />
trasferimento, con efficacia non solo tra le parti, ma anche nei confronti del<br />
terzo contraente; questi, tuttavia, fin quando ignora il trasferimento stesso,<br />
potrà liberarsi adempiendo la sua prestazione nei confronti dell'alienante, e<br />
potrà ricevere da questi la controprestazione, senza incorrere nella ripetizione.<br />
Concetti analoghi sono espressi in Cass., 15 maggio 1997, n. 4242.<br />
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